IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Viste  le  istanze  del  31 marzo  e 11 marzo 1998, con cui il sig.
Bertolo  Ivano,  titolare  della  ditta «Firestar S.r.l.», chiedeva a
questo Ministero il riconoscimento e non classificazione ai sensi del
decreto  ministeriale  4 aprile  1973 posto in nota all'allegato A al
regolamento  per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635),  dei prodotti,
realizzati  per  proprio  conto dalla ditta Red Lantern Fireckrackers
anf    Fireworks    -   Provincia   di   Hunan   (Cina),   denominati
rispettivamente: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7»;
  Viste   le   comunicazioni  del  2 novembre  1998  per  l'artifizio
denominato  «Firestar  Bang  2»  e del 16 giugno 1999 per l'artifizio
denominato  «Firestar  Bang  7»  con  cui  il  Ministero dell'interno
forniva   comunicazione  all'interessato  tramite  la  prefettura  di
Pordenone  dell'avvenuto  riconoscimento  e  non  classificazione dei
prodotti;
  Vista  la  nota  pervenuta,  in data 7 febbraio 2005, al competente
ufficio  del  Ministero  dell'interno  da  parte  dello studio legale
Comis,  per conto della ditta «Firestar S.r.l.» che chiedeva conferma
dell'avvenuto  riconoscimento  e «non classificazione» tra i prodotti
esplodenti,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 4 aprile 1973, dei
manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n.7»;
  Visti i provvedimenti di riconoscimento e «non classificazione» tra
i  prodotti  esplodenti,  ai  sensi del decreto ministeriale 4 aprile
1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang
n.  7»,  notificati al sig. Bertolo Ivano legale rappresentante della
ditta  «Firestar  S.r.l.», in data 5 luglio 1999, dalla prefettura di
Pordenone;
  Considerato  che  dall'esame  preliminare  d'ufficio  delle  schede
tecniche  e  dei  carteggi relativi ad entrambi i prodotti, essi sono
apparsi,  per  motivi diversi e compiutamente rilevati nel successivo
esame della competente Commissione consultiva centrale controllo armi
per  le  funzioni  consultive  in  materia  di  sostanze esplosive ed
infiammabili,  non  allineati con gli attuali parametri di sicurezza,
richiesti per ammettere i prodotti pirotecnici alla libera vendita;
  Viste  le  note inviate al rappresentante legale del sig. Bertolo e
per conoscenza al medesimo in data 26 aprile 2005, ed alle successive
inviate  allo stesso sig. Bertolo ai sensi dell'art. 7 della legge n.
241/1990  in  data  27 e 28 aprile 2005 e la comunicazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005 con le quali gli si
rendeva  noto che le relazioni tecniche e i relativi carteggi dei due
prodotti  esplodenti  «Firestar  Bang  n.  2»  e «Firestar Bang n. 7»
venivano  posti  al  riesame  della  Commissione  consultiva centrale
controllo  armi  per  le  funzioni  consultive in materia di sostanze
esplosive ed infiammabili;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il
controllo  delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia di
sostanze  esplosive ed infiammabili, la quale, nella seduta n. 11/05E
del  17 aprile 2005, ha ritenuto che il prodotto denominato «Firestar
Bang  n.  7»,  per l'esuberante quantitativo di miscela pirica attiva
(0,9  g)  debba  essere  classificato  nella  V  categoria  mentre il
prodotto   denominato   «Firestar  Bang  n.  2»  non  puo'  .  essere
riconosciuto  e  classificato  a  causa di una eccessiva brevita' del
ritardo  tra  l'accensione  e  l'attivazione  della carica ad effetto
«crepitio» che lo rende non sicuro;
  Viste  le  comunicazioni  inviate,  in  data  16  agosto,  ai sensi
dell'art.  10-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'interessato
tramite la prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone
e   al   Ministero  della  giustizia  -  Gazzetta  Ufficiale  per  la
pubblicazione della decisione assunta da questo Ministero;
  Lette  le osservazioni fatte pervenire tramite fax dal sig. Bertolo
Ivano,  in  data  30 agosto 2005 (giunte poi in via ordinaria in data
7 settembre   2005)   e   la   nota   del  30 agosto  2005  trasmessa
dall'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici;
  Tenuto   conto  che  le  predette  osservazioni  non  inficiano  le
considerazioni dell'organo collegiale tecnico sopra richiamate;
  Ritenuto  di  dover  apprestare, ai sensi delle norme di tutela del
consumatore ed, in particolare, di quelle destinate a dare protezione
alle  categorie  maggiormente  vulnerabili,  tra  le quali si debbono
ascrivere  i  minori di anni diciotto, misure idonee al ritiro o alla
limitazione  di  prodotti  ritenuti  non  sicuri  ovvero  inadatti  a
determinate fasce di utilizzatori;
  Tenuto  conto  di quanto disposto dagli articoli 102, 103, 105, 107
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  Visti  gli  articoli 7 e 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, il
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento
della   direttiva   93/15/CEE   relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni  in  materia di immissione sul mercato e controllo degli
esplosivi  per  uso  civile,  e il decreto 19 settembre 2002, n. 272,
regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 7/1997;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visti  il  decreto  legislativo  21 maggio  2004,  n. 172, relativo
all'attuazione della direttiva n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale
di  prodotti  ed  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206
«Codice  del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 299»;
  Visto  il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuazione
della  direttiva  n.  88/738/CEE  relativa  al  ravvicinamento  della
legislazione   degli   Stati  membri  concernenti  la  sicurezza  dei
giocattoli,  a  norma  dell'art.  54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, ecologia;
                              Decreta:
  Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 7», di cui alle
premesse  e'  riconosciuto  e classificato, ai sensi dell'art. 53 del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, nella V categoria
gruppo  C,  dell'allegato  A  al regolamento di esecuzione del citato
testo unico. Esso, pertanto, non sara' ulteriormente annoverato tra i
prodotti  pirotecnici  «riconosciuti  e  non classificati» ex decreto
ministeriale 4 aprile 1973 ne' sara' oggetto del provvedimento di cui
all'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272.
  Il  manufatto  esplosivo  denominato  «Firestar Bang n. 2» non puo'
essere  riconosciuto classificato e, pertanto, non potra' piu' essere
commercializzato  e  deve  essere ritirato dal mercato. L'importatore
adottera' ogni misura necessaria ad attuare quanto disposto.
  Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale   al  T.A.R.,  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge
6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente    della    Repubblica    24 novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
    Roma, 10 gennaio 2006
                                            p. il Ministro: Mantovano