L'AUTORITA'
  Nella sua riunione di Consiglio del 19 gennaio 2006;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto   dalla   direttiva   2002/21/CE,   dell'11 febbraio   2003,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee L 114
dell'8 maggio 2003;
  Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale e' stato approvato il
regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 141 del 20 giugno
2001,  come  modificata  dalla  delibera n. 335 marzo CONS pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  240  del
15 ottobre 2003;
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante
«Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
  Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
  Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
  Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento
concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del
decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n.
22;
  Vista  la  delibera  n. 69/05/CONS, recante «consultazione pubblica
sulla   identificazione   ed   analisi   dei   mercati  al  dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti   residenziali  e  non  residenziali,  sulla  valutazione  di
sussistenza  del  significativo  potere di mercato per le imprese ivi
operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese
che  dispongono  di  un  tale  potere (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli
identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti
e  dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2005, n. 50;
  Vista  la  delibera  n. 373/05/CONS concernente una «Modifica della
delibera   n.   118/04/CONS   recante  «Disciplina  dei  procedimenti
istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni
elettroniche»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
  Sentita, in data 23 marzo 2005, la societa' Fastweb S.p.A.;
  Sentite, in data 31 marzo 2005, in audizione congiunta, le societa'
Albacom S.p.A. e Tele2 Italia S.p.A.;
  Sentite,  in  data  1° aprile  2005,  in  audizione  congiunta,  le
societa'    Eutelia    S.p.A.,   Tiscali   Italia   S.r.l.   e   Wind
Telecomunicazioni S.p.A.;
  Sentita, in data 1° aprile 2005, la societa' Telecom Italia S.p.A.;
  Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
  Vista  la  delibera  n.  85/98 del 22 dicembre 1998, concernente le
condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
5 gennaio 1999, n. 3;
  Vista  la  delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche
di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione
dei  meccanismi  concorrenziali  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;
  Vista  la  delibera  n.  171/99  concernente  la regolamentazione e
controllo  dei  prezzi  dei  servizi  di  telefonia vocale offerti da
Telecom  Italia  a  partire  dal  1° agosto  1999,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n.
193;
  Vista  la  delibera  n.  197/99,  del 7 settembre 1999, concernente
«Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato»;
  Vista   la   delibera   n.   274/99,   concernente   i  criteri  di
ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del
vincolo  di  «price  cap»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;
  Vista la delibera n. 847/00/CONS, recante «Revisione dei valori del
sistema  di  price  cap»  di  cui alla delibera n. 171/99, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2000,
n. 303;
  Vista la delibera n. 469/01/CONS, recante «Revisione dei valori del
sistema  di  price cap di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli
effetti  prodotti dall'applicazione del sub-cap relativo a contributi
e  canoni  di  cui  alla  delibera  n. 847/00/CONS», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;
  Vista  la  delibera  n.  152/02/CONS  del  15 maggio  2002, recante
«Misure  atte  a  garantire  la  piena  applicazione del principio di
parita'  di  trattamento  interna ed esterna da parte degli operatori
aventi  notevole  forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 giugno
2002, n. 153;
  Vista  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS  del 6 novembre 2002,
concernente «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi
notevole  forza di mercato per l'anno 2000» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 27 novembre 2002;
  Vista  la propria delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione
di  organismi  di  telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato
per   l'anno   2001»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 giugno 2003, n. 134;
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003 n. 259,
recante   «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  all'art.  71
sancisce  che  «l'Autorita'  assicura  che informazioni trasparenti e
aggiornate   in  merito  ai  prezzi  e  alle  tariffe,  nonche'  alle
condizioni  generali  vigenti  in  materia  di  accesso  e di uso dei
servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili» -
da  parte  di  tutte  le  imprese operanti sul mercato - «agli utenti
finali    e   ai   consumatori,   conformemente   alle   disposizioni
dell'allegato n. 5.»;
  Considerato  che le misure contenute, inter alia, nelle delibere n.
78/02/CONS,  n.  179/03/CSP,  n.  254/04/CSP,  n.  314/00/CONS  e  n.
330/01/CONS  impongono  -  alle imprese di telecomunicazione operanti
nei  mercati  dell'accesso  alla rete telefonica pubblica per clienti
residenziali  e  non  residenziali - la pubblicazione di informazioni
inerenti  i  prezzi  e  le tariffe, nonche' le condizioni generali di
fornitura  dei  servizi  telefonici accessibili al pubblico, in linea
con quanto disposto nell'allegato 5 del Codice.
  Considerata  la  consultazione  pubblica  di  cui  alla delibera n.
69/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima   e  le  valutazioni
dell'Autorita' contenute nell'allegato A al presente provvedimento;
  Considerata  l'analisi  di impatto della regolamentazione contenuta
nell'allegato B al presente provvedimento;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato richiesto ai sensi degli artt. 8 e 19 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e pervenuto in data 14 novembre 2005 relativo
allo  schema  di  provvedimento  concernente  i «mercati al dettaglio
dell'accesso  alla  rete  telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti  residenziali  e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e
n.  2 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)
-  Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza
di  imprese  con  significativo  potere  di mercato ed individuazione
degli obblighi regolamentari»;
  Considerato   che  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato:
    a)   «valuta   pienamente   opportuna  l'inclusione  delle  linee
analogiche e digitali (ISDN) negli stessi mercati»;
    b) «ritiene, allo stato, tale differenziazione [l'identificazione
di  due  distinti  mercati  in  ragione della tipologia di clientela,
residenziale  o  business]  fondata, in particolare in considerazione
delle  attuali  differenze  di  prezzo  nell'offerta  dei servizi tra
clienti   residenziali   e  non  residenziali»,  mentre  «non  appare
ragionevole   operare   un'ulteriore   differenziazione  nel  mercato
dell'accesso  alla  PSTN per la clientela non residenziale», in linea
con quanto affermato nello schema di provvedimento;
    c)  «condivide  le  conclusioni  dello schema di provvedimento in
relazione  all'esclusione  dal  mercato summenzionato dell'accesso da
rete mobile»;
    d)   «con   riferimento  all'identificazione  dell'operatore  che
detiene  significativo  potere  di  mercato, condivide le conclusioni
raggiunte  nello  schema  di provvedimento in esame» e sottolinea «il
carattere  di  eccezionale  stabilita'  della  descritta posizione di
dominanza»;
  Considerato,  peraltro, che l'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  sebbene  abbia  formulato  le  proprie  considerazioni
limitatamente  agli  aspetti del provvedimento in esame relativi alla
configurazione  dei  mercati  rilevanti  e alla identificazione delle
condizioni  di  concorrenzialita'  sugli stessi, osserva, da un lato,
che  e'  «particolarmente  condivisibile  l'introduzione  di forme di
rivendita  all'ingrosso  del  canone di accesso, che, sommandosi alle
altre forme di accesso all'ingrosso, appaiono consentire una maggiore
possibilita'  di  competizione  nell'offerta  di  servizi  finali  di
telecomunicazioni»  e,  dall'altro  lato,  rileva  che  «nel  caso di
importanti  mutamenti  della  tradizionale  struttura di prezzo per i
servizi   retail,  dovuta  ad  esempio  alla  diffusione  di  offerte
commerciali  in  bundle  delle  sue  componenti fissa e variabile, la
posizione  di  mercato  di  un  operatore  verticalmente  integrato e
caratterizzato  da  un  quasi monopolio nell'accesso a monte e da una
posizione di forte dominanza nei mercati dei servizi a valle non puo'
che rafforzarsi su entrambi i livelli di competizione»;
  Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2005)
D/206081  del  9 novembre 2005, relativa allo schema di provvedimento
concernente i «mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica
pubblica  in  postazione fissa per clienti residenziali e per clienti
non  residenziali  (mercati  n.  1 e n. 2 della raccomandazione della
Commissione  europea n. 2003/311/CE) - Identificazione ed analisi dei
mercati,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo
potere  di  mercato  ed  individuazione degli obblighi regolamentari»
adottato  dall'Autorita'  in  data  5 ottobre  2005 e notificato alla
Commissione europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005;
  Considerato  che la Commissione, nella propria lettera, rileva che,
«secondo  quanto  stabilito  dall'art.  7,  comma  5, della direttiva
2002/21/CE,  l'Autorita'  puo'  adottare la decisone finale e, in tal
caso, comunicarla alla Commissione»;
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) «Autorita»,  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni,
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
    b) «Codice»,   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»
adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    c) «operatore   notificato»,   l'operatore   di  rete  telefonica
pubblica  fissa  identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come
operatore   avente   significativo  potere  di  mercato  nel  mercato
nazionale  al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in
postazione  fissa per clienti residenziali e del mercato nazionale al
dettaglio  dell'accesso  alla  rete telefonica pubblica in postazione
fissa per clienti non residenziali;
    d) «Wholesale  Line  Rental»  (di  seguito  WLR),  il servizio di
rivendita del canone all'ingrosso;
    e) «servizi   accessori»   al   WLR,   i  servizi  connessi  alla
commercializzazione dello stesso;
    f) «servizi  correlati»,  i servizi associati alla funzione d'uso
dell'accesso  alla  rete  telefonica  pubblica  in  postazione fissa,
ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
    g) «clienti   residenziali»,  le  persone  fisiche  residenti  in
abitazioni   private   che  generalmente  acquistano  i  servizi  per
finalita'  diverse  da  quelle  imprenditoriali o professionali e che
riportano  il  proprio  codice fiscale sul contratto sottoscritto con
l'operatore;
    h) «clienti   non   residenziali»,   le  persone  giuridiche  che
acquistano   i  servizi  per  finalita'  di  tipo  imprenditoriale  o
professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.