IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che al terzo periodo del comma 164 dell'art. 1 definisce che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; Visto il quarto periodo dello stesso comma, che per le necessarie disponibilita' finanziarie, autorizza la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale «Bambino Gesu»; Visto l'ultimo periodo del gia' citato comma che prevede la ripartizione delle predette disponibilita' finanziarie tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Ritenuto che per definire i criteri con i quali procedere alla ripartizione tra le regioni si debbano escludere quelle a statuto speciale che per legge finanziano la spesa sanitaria senza alcun concorso dello Stato; Tenuto conto che l'importo dei disavanzi da considerare: con riferimento alla somma di 1.400 milioni di euro e' quello risultante dai dati presenti nel Sistema informativo sanitario, elaborati con le modalita' utilizzate d'intesa con le regioni per le analisi al tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti; con riferimento alla somma di 550 milioni di euro, e' quello risultante in sede del predetto tavolo tecnico, avuto riguardo ai maggiori costi di produzione per gli IRCCS e per i Policlinici universitari; Ritenuto che per gli anni 2001 e 2002 i dati da utilizzare sono quelli dei modelli CE consuntivo, mentre per il 2003 si utilizzano quelli del modello CE IV trimestre dello stesso anno, presenti negli archivi del SIS; Ritenuto necessario, per il concorso alla copertura dei disavanzi degli IRCSS, in vista dell'attuazione del decreto legislativo n. 288/2003, e dei Policlinici universitari, accantonare prudenzialmente la complessiva somma di 550 milioni di euro, di cui 380 per gli IRCCS e 170 per i Policlinici universitari, e procedere per il momento alla ripartizione solo di 1.400 milioni di euro, cui vanno aggiunti i 50 milioni di euro vincolati legislativamente alla finalizzazione in favore della regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 164, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fermo restando, con riferimento al predetto importo di 380 milioni di euro che le somme residue risultanti saranno successivamente ripartite tra le regioni in funzione delle esigenze derivanti dai Policlinici universitari; Preso atto delle risultanze del confronto tra le regioni che ha portato ad una proposta di ripartire la somma di 1.400 milioni secondo un criterio di solidarieta' interregionale, con uno schema di ripartizione concordato dai Presidenti delle regioni medesime; Ritenuto di accettare tale proposta di ripartizione; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni che in tal senso si e' espressa nella seduta del 23 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. L'importo di 2.000 milioni di euro per il concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' utilizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.