IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo;
  Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione
nazionale del turismo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  che all'art. 8, punto 3, stabilisce che la
riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso
articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il
Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in
vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato  a  questo Comitato la
proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
  Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/1  05754,  con  la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento  (G.U.C.E. n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa
alle    sopra    indicate   modalita'   e   procedure   nel   settore
turistico-alberghiero  nelle  aree  depresse  del Paese, e successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997)  e  dal  punto  2,
lettera b)   della   delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta
Ufficiale n. 4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
12 novembre 2003, recante modalita' di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Vista  la  nota  n.  1836849  del  22 aprile  2005, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal Consorzio Pausania s.c.r.l., concernente
la   realizzazione   di   strutture   turistiche  da  realizzarsi  in
Basilicata, area obiettivo 1;
  Vista  la  nota  n.  1.237.053  del 19 luglio 2005, con la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive ha proposto una rimodulazione
dei contributi statali per il contratto di programma sopraccitato;
  Considerato  che  la  regione  Basilicata  con  delibera n. 456 del
3 marzo  2005,  ha  espresso  parere  favorevole  sugli  investimenti
previsti  dal  contratto di programma e sulla loro compatibilita' con
la  programmazione  regionale,  e  si  e'  impegnata  ad  un concorso
partecipativo  nella misura del 10% dei contributi pubblici giudicati
ammissibili fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli
aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Considerato  che  il  contratto di programma proposto dal Consorzio
Pausania s.c.r.l. rientra nella deroga all'applicazione della riforma
degli   incentivi   prevista   dall'art.   8,  punto  3,  del  citato
decreto-legge n. 35/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  4  mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   presente  delibera,  con  il  Consorzio  Pausania
s.c.r.l.,   il   contratto   di   programma   avente  ad  oggetto  la
realizzazione  di strutture turistiche, da realizzarsi in Basilicata,
nei  comuni  di  Melfi,  Acerenza,  Forenza, Rionero in Vulture, area
ricadente nell'obiettivo 1.
  Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le
necessarie  precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle
limitazioni  imposte  dall'Unione  europea, verra' trasmesso in copia
alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  sono  pari  a  46.139.020 euro e
prevedono  le  iniziative  imprenditoriali  realizzate dalle societa'
consortili   specificate   nell'allegata   tabella 1,  che  fa  parte
integrante della presente delibera.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle   decisioni  della  Commissione  europea  citate  in  premessa,
consistono  in un contributo in c/capitale calcolato come dettagliato
nell'allegata tabella 1.
  L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi  calcolate  e'  pari a
23.488.857  euro,  di  cui  21.139.971 euro a carico dello Stato ed i
restanti 2.348.886 euro a carico della regione Basilicata.
  1.3.  Il  contributo  in conto capitale alle societa' del consorzio
sara'  erogato in quote annuali di pari importo negli anni 2005, 2006
e 2007, come dettagliato nella seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 40  <----

  Al fine del calcolo delle agevolazioni si terra' conto del predetto
piano delle disponibilita' indipendentemente dagli effettivi tempi di
realizzazione degli investimenti.
  1.4.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
  1.5.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.6.  Le  strutture  ammesse  alle agevolazioni non potranno essere
distolte,  in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attivita'
ad  altro  imprenditore,  dall'uso  previsto  per dieci anni, pena la
revoca   e   la  restituzione,  comprensiva  di  interessi  legali  e
rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo
le   modalita'   previste   dal  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 136 U.L.A. (Unita' lavorative
annue).
  1.8.   Il   Ministero   delle  attivita'  produttive  curera',  ove
necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1,  e'  approvato  il finanziamento di 21.139.971 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nel  decreto  del 3 luglio 2003, indicato nelle
premesse.
    Roma, 29 luglio 2005
                                   Il Presidente delegato: Berlusconi
Il Segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 215