IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la  legge  29 novembre  1995,  n.  522, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  il  decreto  31 ottobre  2001,  n. 440, recante «Regolamento
concernente  l'organizzazione  ed  il funzionamento della Commissione
per  la  vigilanza  ed  il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 aprile 2005, recante «Revisione
della   lista   dei   farmaci,   delle   sostanze   biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato  doping,  ai  sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 giugno 2005, n. 127, suppl.
ord. n. 104;
  Visto  l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro
il  doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze  e  dei  metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio
2006  e  che  recepisce  la  lista  elaborata  dall'Agenzia  mondiale
antidoping (WADA-AMA);
  Vista  la  proposta  della  Commissione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo  sul  doping  e  per la tutela della salute nelle attivita'
sportive espressa in data 24 novembre 2005;
  Considerata  la  necessita'  di  armonizzare,  entro il termine del
1° gennaio  2006, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente
o  farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego
e'  considerato  doping  alla lista internazionale di riferimento, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  Considerato   il   presente   decreto   sostitutivo   del   decreto
ministeriale 13 aprile 2005 citato in premessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  lista  delle sostanze e pratiche mediche, di cui
all'allegato  III,  il  cui  impiego  e'  considerato  doping a norma
dell'art.  1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel rispetto della
lista  adottata  con  l'emendamento  all'appendice  della Convenzione
contro  il  doping  nello  sport  ratificata con la legge 29 novembre
1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2006 e riportata nell'allegato
I.
  Sono  approvati  i  criteri  di  predisposizione e di aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II.
  La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
    Sezione 1: classi vietate;
    Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
    Sezione  3:  specialita'  medicinali  contenenti  principi attivi
vietati;
    Sezione  4:  elenco  in  ordine  alfabetico dei principi attivi e
delle relative specialita' medicinali;
    Sezione 5: pratiche mediche e metodi vietati.