L'ISPETTORE GENERALE CAPO
             dell'Ispettorato centrale repressione frodi

  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
«Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, del citato decreto legislativo,
che,  rispettivamente,  al  comma  1,  istituisce il Ministero per le
politiche  agricole  ed  al  comma  3,  stabilisce  che  spettano  al
Ministero  per  le  politiche  agricole,  tra  gli  altri,  i compiti
relativi   «alla   prevenzione   e   repressione  delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  di  prodotti  agroalimentari  ad uso
agrario»;
  Visto  altresi'  l'art.  5,  del  citato  decreto  legislativo  che
stabilisce  la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti
attivi  e  passivi  e  nelle  funzioni  di  vigilanza  del  soppresso
Ministero   delle   risorse   agricole,   alimentari   e   forestali,
relativamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 2, nonche',
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle
disposizioni  degli  articoli 3  e 4, negli altri rapporti e funzioni
facenti capo al medesimo Ministero;
  Visto   il   decreto   legislativo  del  30 luglio  1999,  n.  300,
concernente  la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
  Visto  il  decreto-legge  27 ottobre  1986, n. 701, convertito, con
modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure
urgenti   in   materia  di  controlli  degli  aiuti  comunitari  alla
produzione dell'olio di oliva»;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
  Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma
3,  stabilisce  che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto
alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  opera  con organico proprio ed autonomia organizzativa ed
amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di
spesa;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del   13 febbraio   2003,   n.   44,   recante   il  «Regolamento  di
riorganizzazione  della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  dell'11 novembre  2004,  recante
«Modifica al regolamento 13 febbraio 2003, n. 44, di riorganizzazione
della   struttura  operativa  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi»  emesso  a  seguito  del  decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  11 novembre  2005,  n.  231,  recante
«Interventi  urgenti  in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere agroalimentari», il quale all'art. 2, comma 2, stabilisce che
l'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n.
1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 1 e'
organizzato  in  struttura dipartimentale, articolata nella Direzione
generale  della  programmazione,  del  coordinamento  ispettivo e dei
laboratori  di  analisi  e  nella  Direzione generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del   19 dicembre   2005,  recante  «Revisione  degli  uffici  e  dei
laboratori  di  livello  dirigenziale  non  generale dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali»,  emesso  a  seguito di quanto disposto dal citato art. 2,
comma  2,  del  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito in
legge 11 novembre 2005, n. 231;
  Visto   il  proprio  decreto  n.  52792,  del  21 maggio  2003,  di
conferimento  ai  direttori  degli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale   repressione   frodi   della   delega   all'emanazione   di
ordinanze-ingiunzioni,  nelle  materie,  con  i  criteri  ed i limiti
indicati;
  Visti  i  propri  decreti  con  i  quali,  ai  fini  del successivo
accentramento  dell'attivita'  sanzionatoria,  si  e'  proceduto alla
revoca  del  precedente  decreto n. 52792, mantenendo fermo il potere
sanzionatorio  delegato  per i procedimenti antecedenti alle date ivi
indicate;
  Ritenuto  che,  a  seguito  della revisione degli uffici periferici
dell'Ispettorato  centrale repressione frodi di cui al citato decreto
del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali del 19 dicembre
2005,  sia  opportuno  conferire  le necessarie deleghe, con i limiti
gia'  fissati,  all'emanazione  delle  ordinanze-ingiunzione ai nuovi
direttori  che  recentemente hanno assunto l'incarico della direzione
dei predetti uffici periferici;
  Visti  i  propri  decreti  con cui e' stato conferito l'incarico di
direzione   degli   uffici   periferici   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi a far data dal giorno 1° febbraio 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  direttori  degli  uffici  periferici  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi, a fianco di ciascun ufficio di seguito indicato,
    Ufficio  periferico  di  Torino,  avente  competenza territoriale
sulle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria - dott. Pietro Gusinu
(decreto n. 5314 del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Milano,  avente  competenza territoriale
sulla  Regione  Lombardia  - dott. Gianfranco Amerio (decreto n. 5316
del 9 gennaio 2006);
    Ufficio   periferico  di  Conegliano  Veneto,  avente  competenza
territoriale    sulle   Regioni   Veneto,   Trentino-Alto   Adige   e
Friuli-Venezia  Giulia - dott. Piero Maria Meregalli (decreto n. 5340
del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Bologna,  avente competenza territoriale
sulla  Regione  Emilia-Romagna  - dott.ssa Paola Luchetta (decreto n.
5334 del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Firenze,  avente competenza territoriale
sulla Regione Toscana - dott. Sanzio Quaquarelli, ad interim (decreto
n. 5392 del 27 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Ancona,  avente  competenza territoriale
sulle Regioni Marche ed Umbria - dott. Umberto Di Martino (decreto n.
5318 del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico di Roma, avente competenza territoriale sulle
Regioni  Lazio ed Abruzzo - dott. Roberto Varese (decreto n. 5312 del
9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Napoli,  avente  competenza territoriale
sulle  Regioni  Campania, Molise e Basilicata - dott. Giuseppe Fugaro
(decreto n. 5310 del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico di Bari, avente competenza territoriale sulla
Regione  Puglia  -  dott.  Luigi  Stramaglia  (decreto  n.  5320  del
9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Cosenza,  avente competenza territoriale
sulla  Regione  Calabria  - dott. Aurelio Angelo Saraceno (decreto n.
5322 del 9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Palermo,  avente competenza territoriale
sulla  Regione  Sicilia  - dott. Rosario Barresi (decreto n. 5349 del
9 gennaio 2006);
    Ufficio  periferico  di  Cagliari, avente competenza territoriale
sulla  regione  Sardegna - dott. Pietro Quaranta (decreto n. 5362 del
9 gennaio  2006),  sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzione
di  pagamento  delle  sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole
trasgressioni     amministrative     commesse    nell'ambito    della
circoscrizione  di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle
materie,  con  i criteri ed i limiti gia' indicati nel citato decreto
n.  52792  del  21 maggio  2003 e nei successivi decreti n. 62326 del
28 aprile  2004, n. 63894 del 16 luglio 2004, n. 65503 del 2 novembre
2004, n. 66166 del 6 dicembre 2004 e n. 60498 del 27 gennaio 2005.