IL DIRETTORE GENERALE per i beni architettonici e paesaggistici Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Vista la nota del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici - serv. IV - prot. 34.01.10/610 del 15 settembre 2005 con oggetto: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio». Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» - Quesiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2005 con il quale e' stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13); Rilevato che l'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 individuando le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma 3 dispone che siano di norma delegate ai direttori regionali le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) del medesimo articolo; Decreta: Art. 1. Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni: a) dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'art. 13 del codice nonche' l'interesse particolarmente importante di quelle indicate all'art. 10, comma 3, lettera d), del medesimo codice; b) verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche e private, senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del codice, compresi i beni dello Stato gia' oggetto di provvedimenti di riconoscimento dell'interesse storico-artistico ai fini degli articoli 822 e seguenti del codice civile (cosiddette «declaratorie») per i quali occorra procedere alla formalizzazione secondo le modalita' di cui al predetto art. 12; c) dettare, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.