IL DIRETTORE GENERALE
              per i beni architettonici e paesaggistici

  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato codice;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali»;
  Vista la nota del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
-  serv.  IV  - prot. 34.01.10/610 del 15 settembre 2005 con oggetto:
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni
culturali  e  del paesaggio». Decreto del Presidente della Repubblica
10  giugno  2004,  n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali» - Quesiti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
luglio  2005  con  il quale e' stato conferito all'architetto Roberto
Cecchi  l'incarico  di  funzione  dirigenziale di livello generale di
direttore  generale  per  i  beni  architettonici e paesaggistici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, registrato dalla Corte
dei conti in data 3 ottobre 2005 (registro n. 12, foglio n. 13);
  Rilevato  che  l'art.  8  del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  173/2004  individuando le funzioni ed i compiti della
Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma
3  dispone  che  siano  di  norma  delegate ai direttori regionali le
funzioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  b),  c)  e d) del medesimo
articolo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Sono  delegate  ai  direttori  regionali  per  i  beni  culturali e
paesaggistici le seguenti funzioni:
    a) dichiarare  su  proposta  delle  competenti  soprintendenze di
settore  l'interesse  culturale  delle cose di proprieta' privata, ai
sensi  dell'art.  13  del  codice nonche' l'interesse particolarmente
importante  di  quelle indicate all'art. 10, comma 3, lettera d), del
medesimo codice;
    b) verificare  la  sussistenza  dell'interesse culturale nei beni
appartenenti  a  soggetti  pubblici e a persone giuridiche e private,
senza  fine  di  lucro,  ai sensi dell'art. 12 del codice, compresi i
beni  dello  Stato  gia'  oggetto  di provvedimenti di riconoscimento
dell'interesse   storico-artistico  ai  fini  degli  articoli  822  e
seguenti  del  codice  civile (cosiddette «declaratorie») per i quali
occorra procedere alla formalizzazione secondo le modalita' di cui al
predetto art. 12;
    c) dettare,   su   proposta   delle  soprintendenze  di  settore,
prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.