IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n.
322, recante regolamento per la concessione della utenza del servizio
di  informatica  giuridica  del  Centro elettronico di documentazione
della   Corte   suprema   di   cassazione   (C.E.D.),   e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n.
195,  recante regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso
relativi  al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico
di documentazione della Corte suprema di cassazione;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme
di esecuzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre  1985,  n.  759,  concernente  le modalita' di accesso al
servizio   di   informatica   giuridica  del  centro  elettronico  di
documentazione  della  Corte di cassazione ed i parametri relativi, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare, in seguito all'introduzione
del  nuovo  sistema  di  gestione  dei  dati Italgiureweb, le tariffe
previste dai decreti ministeriali sopraindicati;
  Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Abbonamenti e tariffe

  1.   Il   pagamento  del  canone  di  abbonamento  al  servizio  di
informatica  giuridica del Centro elettronico di documentazione della
Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti
l'anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l'utente
e'  tenuto  al  pagamento:  per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni
minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e,
per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto.
  2. Per le concessioni a fatturazione il costo di collegamento e' di
Euro 1,25 al minuto.
  3.  I parametri di cui ai commi 1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per
le  ricerche  effettuate  tra le ore 10 e le ore 14 e per 0,50 per le
ricerche effettuate dalle ore 20 fino alle ore 10.
  4.  Il tempo di collegamento e' dato dall'effettiva occupazione del
server del C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l'invio della
risposta all'utente e la ricezione di una nuova richiesta da parte di
quest'ultimo.
  5.  Le  somme  dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su
conto  corrente  postale  intestato  alla Tesoreria provinciale dello
Stato,  competente  per  territorio,  con  imputazione  al  capo XI -
Ministero  della giustizia - capitolo 2408, dello stato di previsione
delle entrate del bilancio dello Stato.
  6.  I  magistrati  della  giurisdizione  ordinaria, amministrativa,
contabile  e  militare,  nonche'  gli avvocati ed i procuratori dello
Stato,  sono  ammessi  -  anche  successivamente  alla cessazione dal
servizio,  purche'  non  iscritti  in  albi  professionali - a fruire
gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante apparecchiature
collocate   presso  gli  uffici  di  appartenenza,  sia  mediante  un
collegamento personale compatibile con la rete.
  7. La fruizione gratuita del servizio e' estesa ai giudici di pace,
ai  magistrati onorari ed ai magistrati tributari, limitatamente alla
durata delle funzioni.
  8.  Il  venir  meno  dei  requisiti  che  giustificano la fruizione
gratuita   del   servizio   deve   essere  comunicato  senza  ritardo
dall'interessato alla direzione del C.E.D.