IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti Organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il  decreto ministeriale del 7 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
174  del  27 luglio  2004  con  il  quale  il la ARPAT - Dipartimento
provinciale  di  Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n.
211,  e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore
ufficiale fino al 23 settembre 2007 a condizione del mantenimento del
requisito  dell'accreditamento  delle  prove  autorizzate  e  del suo
sistema  qualita',  in  conformita' alle prescrizioni della norma UNI
CEI  EN  ISO/IEC  17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI  CEI  EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation
for Accreditation;
  Considerato  che  l'accreditamento  rilasciato  dal SINAL produce i
corrispondenti effetti fino alla data del 30 maggio 2007;
  Considerato  altresi',  che su richiesta di questa Amministrazione,
il  predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 25 gennaio
2006,  numero  di  protocollo  1814/06/PB/ep  che  il  laboratorio in
argomento  ha  chiesto  in  data  15 settembre  2005  la  sospensione
temporanea dell'accreditamento;
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente   l'esigenza   di  procedere  alla  sospensione  del
predetto provvedimento;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione concessa con decreto del 7 luglio 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  174  del  27 luglio  2004  con  il  quale  il laboratorio ARPAT -
Dipartimento  provinciale  di  Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte
alle  Mosse  n. 211, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati
di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale,
e'  temporaneamente  sospesa  a  decorrere  dalla  data  del presente
decreto.