IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e
«Südtiroler   Markenspeck»   ovvero   «Südtiroler  Speck»,  ai  sensi
dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista  l'istanza  presentata dal Consorzio tutela Speck Alto Adige,
intesa  ad  ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della
indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto
Adige»  e  «Südtiroler  Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck» nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  67300 del 14 dicembre 2005, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  9 gennaio  2006,  con  la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e
«Südtiroler  Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»,  ricadendo la
stessa  sui  soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Speck  dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Südtiroler
Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»  in  attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto
Adige»  e «Südtiroler Markenspeck» ovvero «Südtiroler Speck», secondo
le  modifiche  richiesta  dallo  stesso,  in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
«Speck   dell'Alto   Adige»   o  «Speck  Alto  Adige»  e  «Südtiroler
Markenspeck»  ovvero  «Südtiroler  Speck»  che recepisce le modifiche
richieste  dal Consorzio tutela Speck dell'Alto Adige e che si allega
al presente decreto.