IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in
particolare  gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione
e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29  novembre  2001,  relativo alle modalita' di applicazione del
regolamento  n.  104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle
organizzazioni  di  produttori  della pesca, in particolare l'art. 1,
paragrafo 1 e paragrafo 5;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   del  20 maggio  2003,  n.  200303644,  applicativa  della
normativa  CE in materia organizzazioni di produttori della pesca, in
particolare  la parte relativa alle modalita' di riconoscimento delle
organizzazioni di produttori;
  Vista  la domanda in data 18 novembre 2005 con la quale la societa'
cooperativa  denominata  «Organizzazione  di  produttori di molluschi
bivalvi  del  mare  Veneto Societa' cooperativa» con sigla abbreviata
«OP  bivalvia  Veneto  Societa'  cooperativa»,  con sede a Mestre, ha
chiesto,  ai  sensi  del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n.
2318/2001, art. 1, punto 1 e punto 5, il relativo riconoscimento come
organizzazione  di  produttori  per  le  specie  molluschicole di cui
all'istanza medesima;
  Visto  il parere favorevole in data 13 dicembre 2005 espresso dalla
regione  Veneto  ai  fini  del  riconoscimento come organizzazione di
produttori  della «OP Bivalvia Veneto Societa' cooperativa», con sede
a  Mestre,  per  le specie ittiche «vongola di mare» (venus gallina),
«cannolicchio» (ensis minor), e «cuore» (rudicardium tuberculatum);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 5 e
del  regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1 paragrafo 1 e paragrafo 5,
l'organizzazione   di   produttori   denominata   «organizzazione  di
produttori di molluschi bivalvi del mare Veneto Societa' cooperativa»
con  sigla  abbreviata «OP Bibalvia Veneto Societa' cooperativa», con
sede a Mestre, rispettivamente per le specie molluschicole denominate
«cannolicchio»  (ensis  minor)  e «cuore» (rudicardium tuberculatum),
nonche'  per  l'allevamento della specie di vongola denominata «venus
gallina».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 6 febbraio 2006

                                     Il Sottosegretario di Stato
                                        Scarpa Bonazza Buora