IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  recante  attuazione  delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360  e  85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
legge  16 aprile  1987,  n.  183,  nonche'  il  decreto  del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro della sanita' e con il
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio
1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990),
concernente   linee   guida   per  il  contenimento  delle  emissioni
inquinanti  degli  impianti  industriali  e  la fissazione dei valori
minimi di emissione;
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione
della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  e,  in  particolare,  gli articoli 1 e 3 che
disciplinano   le   competenze   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di sicurezza del sistema
elettrico  nazionale,  nonche' del Gestore della rete di trasmissione
nazionale  in  materia  di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica e sicurezza della rete;
  Visto   il   decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  per
l'attuazione  della  direttiva  93/80/CE  recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva
1999/30/CE  del  Consiglio  del  22 aprile  1999 concernente i valori
limite  di  qualita'  dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido  di  azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della  direttiva  n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 maggio  2004,  concernente  criteri,  modalita'  e  condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale  di  trasmissione,  e  in  particolare  l'art.  1, comma 1,
secondo  il  quale  sono  trasferiti  a Terna S.p.a. le attivita', le
funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo
al  Gestore  della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione
di  quelli  di  cui  alle  lettere  a), b) c) del medesimo comma, ivi
incluse le attivita' connesse alla gestione delle importazioni;
  Visto  il  decreto-legge  25 gennaio  2006,  n.  19, recante misure
urgenti  per  garantire  l'approvvigionamento  di gas naturale, ed in
particolare l'art. 1:
    -  comma  3,  che  consente la sospensione, non oltre il 31 marzo
2006,  dall'obbligo  di  osservanza dei valori limite di emissioni in
atmosfera   fissati  nei  provvedimenti  di  autorizzazione  e  nella
normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica
con   potenza   termica  superiore  a  300  MW  che  utilizzino  olio
combustibile  senza  zolfo  o a basso tenore di zolfo, a fronte della
eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita'
di garantire la continuita' dei citati impianti;
    -  comma  4,  che  assimila gli impianti di produzione di energia
elettrica   alimentati   ad  olio  combustibile  e  gli  impianti  di
produzione  di  energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad
unita'  essenziali  per  la  sicurezza  del sistema elettrico fino al
31 marzo 2006;
    -  comma  5, che assegna alla societa' Terna S.p.a. il compito di
predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo
degli  impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio
combustibile,  nonche' assegna alla Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  il  compito  di  definire,  per  i  medesimi  impianti, i
corrispettivi   a   reintegrazione  degli  eventuali  maggiori  costi
sostenuti,   ivi  compreso  l'onere  delle  compensazioni  ambientali
previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;
  Viste  le  lettere  in  data  26 gennaio 2006 con le quali la Terna
S.p.a.,  a  seguito  degli  incontri  con  i  soggetti  esercenti gli
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica alimentabili ad olio
combustibile,  ha  individuato  gli  impianti  di  cui  e' necessario
garantire  il  proseguimento  dell'esercizio  e  per i quali si rende
necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto
legge 25 gennaio 2006, n. 19;
  Considerato  che,  a  decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004,
la  societa'  Terna  rete  nazionale  elettrica S.p.a. e' il soggetto
derivante  dalla  unificazione  fra  proprieta' e gestione della rete
elettrica  nazionale  di  trasmissione e che, dalla medesima data, il
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.a. ha cambiato
denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;
  Considerata  l'esigenza  di adottare immediate misure per garantire
la  continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di
sicurezza  nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione
di  un  assetto  transitorio di esercizio della centrale di Tavazzano
con  Villavesco  e  Montanaso  Lombardo,  sulla  base  delle esigenze
rappresentate  da  Terna  S.p.a.  in  relazione  alla consistenza dei
margini di riserva nel primo trimestre 2006.
  Ritenuta  l'urgenza  di  assicurare  il mantenimento di un'adeguata
disponibilita'   della   riserva  di  potenza  atta  a  garantire  la
continuita'  dell'esercizio  del  sistema  elettrico  nazionale e nel
contempo  a  non  incrementare  la  quota di gas naturale attualmente
destinata alla produzione di energia elettrica;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 002/2002 del 29 gennaio 2002 con
il  quale  la societa' Endesa Italia S.p.a. e' stata autorizzata alla
prosecuzione   dell'esercizio   della   centrale   termoelettrica  di
Gavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  partire  dalla  data del presente decreto e sino al 31 marzo
2006,  l'esercizio  delle  sezioni  termoelettriche n. 7 e n. 8 della
centrale  di  Tavazzano  con  Villavesco  e  Montanaso  Lombardo,  di
proprieta'  della  societa'  Endesa Italia S.p.a., di potenza termica
superiore  a  300  MW,  inserita  nei piani settimanali richiamati in
premessa,  e' autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di
emissioni  in  atmosfera, misurati in mg/Nm3 e tenore di ossigeno nei
fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo                              |1700
NOx (calcolati come NO2 )                    |200
Monossido di carbonio                        |250
Polveri                                      |50

  I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di
effettivo funzionamento.
  2.  La societa' Endesa Italia S.p.a. e' tenuta a comunicare la data
di  inizio  dell'effettivo esercizio delle sezioni termoelettriche di
cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.
  3.  Ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento  di cui al comma 3,
ultimo  periodo, la Societa' Endesa Italia S.p.a., deve comunicare le
quantita' di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate
al  periodo  di esercizio in deroga, nonche' specificare le modalita'
di  esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di
gas naturale o olio combustibile senza zolfo.