IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
              per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in  medicinae chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la quale l'«Istituto di terapia familiare di
Bologna»  ha  chiesto  l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia in Bologna - via Milazzo n.
5  -  per  un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di
corso  pari  a  quindici  unita'  e,  per  l'intero ciclo, a sessanta
unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
29 aprile 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dallo  istituto sopra indicato, espressa dal
predetto  comitato nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con
nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia familiare di
Bologna»   e'  abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
principale di Bologna - via Milazzo n. 5- ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  un corso di specializzazione in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero massimo degli allievi da ammettere a ciascun anno di
corso  e'  pari  a  quindici unita' e, per l'intero ciclo, a sessanta
unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2006
                             Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi