IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive
per l'imprenditoria femminile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314,   concernente   il   «Regolamento  per  la  semplificazione  del
procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli
interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1
della legge n. 59/1997);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 25 novembre 2005 con il quale,
tra  l'altro,  sono  stati  fissati  i  criteri  di  priorita' per la
formazione   delle   graduatorie,   validi  in  tutto  il  territorio
nazionale,  ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato
decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
  Visto   l'art.   14  del  suddetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che prevede che, in caso di mancata
integrazione  delle  risorse  statali  da  parte  delle  regioni  e/o
province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 1 del medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  314/2000,  il Ministero delle
attivita'  produttive  provvede all'esame delle domande riferite alle
predette  regioni  e/o  province  autonome  e  alla  formazione delle
relative graduatorie;
  Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2005 con il quale sono
stati  fissati  i  termini  per  la  presentazione  delle domande per
l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 314/2000 (sesto bando) e sono state indicate le risorse
disponibili, per ciascuna regione e provincia autonoma;
  Vista  la  propria circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005, emanata
ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314/2000;
  Visto  che  per  l'attuazione  del sesto bando le regioni Campania,
Emilia-Romagna,  Liguria,  Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto,
Sicilia  e  la  provincia  autonoma  di  Bolzano non hanno provveduto
all'integrazione  delle  risorse  statali  e  che  pertanto  per tali
regioni  e  per  la  provincia autonoma di Bolzano il Ministero delle
attivita' produttive deve provvedere all'esame delle relative domande
ed alla formazione delle graduatorie;
  Considerato  che  il  Ministero  delle  attivita' produttive per lo
svolgimento    delle    attivita'   connesse   alla   concessione   e
all'erogazione   delle   agevolazioni,   ivi   compresa   l'attivita'
istruttoria, riferite alle domande di cui alle citate regioni ed alla
provincia  autonoma di Bolzano, si avvale di banche con le quali sono
state  stipulate  apposite  convenzioni  per  la regolamentazione dei
reciproci rapporti e la fissazione dei compensi;
  Considerato che, alla luce delle risorse finanziarie a disposizione
per  le  predette  regioni e per la provincia autonoma di Bolzano, in
caso   di  presentazione  di  un  numero  rilevante  di  domande,  e'
prevedibile  che  gran  parte  delle  risorse medesime possano essere
utilizzate  per  il  pagamento dei compensi relativi allo svolgimento
delle attivita' previste dalle convenzioni stipulate tra il Ministero
delle attivita' produttive e le banche, con conseguente insufficiente
disponibilita'  di  risorse  finanziarie  per  la  concessione  delle
agevolazioni alle imprese;
  Considerato  che  e'  necessario  garantire  la  massima  efficacia
all'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  in  termini  di  sostegno ai
programmi di investimento promossi dall'imprenditoria femminile e che
quindi  devono  essere  contenuti  al massimo gli oneri riferiti alla
gestione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   Per  le  domande,  presentate  al  Ministero  delle  attivita'
produttive,  relative  a  programmi  di  investimento  previsti nella
provincia   autonoma   di   Bolzano   e   nelle   regioni   Campania,
Emilia-Romagna,  Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Veneto e
Sicilia, il Ministero stesso provvede a verificare quanto previsto al
punto 9.1 della circolare del Ministero delle attivita' produttive n.
946342 del 5 dicembre 2005. A tal fine non saranno considerate valide
anche  le  domande  prive  del  prospetto  di  cui  all'allegato 1 al
presente  decreto ovvero incompleto dei dati ivi richiesti. A seguito
di tale verifica, il Ministero delle attivita' produttive provvedera'
a  comunicare  alle  imprese  interessate  l'eventuale  rigetto della
domanda.
  2.  Qualora  le  domande  di  cui  al comma 1, complete di tutta la
documentazione  prevista,  comportino,  con  riferimento alle risorse
assegnate  a ciascuna regione ed alla provincia autonoma di Bolzano e
tenuto  conto della successiva ripartizione per macrosettori ai sensi
dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000,
un  ammontare di agevolazioni complessivamente richieste superiore al
doppio  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili, il Ministero, al
fine  di  individuare le domande da avviare alla successiva attivita'
istruttoria,  procedera',  con  proprio  atto, ad ordinare le domande
stesse  in appositi elenchi formati con le modalita' di cui al citato
art.   13  e  sulla  base  dei  valori  degli  indicatori  risultanti
dall'applicazione  dei  criteri  di cui al decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  25 novembre  2005, utilizzando i dati indicati
dalle imprese richiedenti nel prospetto di cui all'allegato 1.
  3.  Sulla  base degli elenchi di cui al comma 2, il Ministero delle
attivita'  produttive,  individua, in base alla posizione assunta nei
predetti  elenchi,  seguendo  l'ordine  decrescente,  le  domande  da
sottoporre  alla  fase  istruttoria.  L'istruttoria  sara' effettuata
solamente  per  le  domande  per  le  quali  l'importo cumulato delle
agevolazioni  richieste sia pari al doppio dell'importo delle risorse
disponibili,  includendo  anche  le domande che dovessero determinare
oltre  che  il  raggiungimento  anche l'eventuale superamento di tale
limite.  In  ogni  caso  i  citati  elenchi  saranno  utilizzati  dal
Ministero  stesso  per  assicurare  l'utilizzo  di  tutte  le risorse
finanziarie  disponibili.  Per  le  altre  domande,  per le quali non
verra' effettuata l'attivita' istruttoria, il Ministero provvedera' a
darne comunicazione alle imprese interessate.
  4.  Alle  domande di agevolazioni di cui al precedente comma 1 deve
essere  allegato  il  prospetto  di  cui  all'allegato  1 al presente
decreto,  completo  di  tutti  i  dati richiesti. Per le domande gia'
inviate  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, le imprese richiedenti
le  agevolazioni  sono  tenute  a  presentare  il  predetto prospetto
completo  di tutti i dati richiesti, con le medesime modalita' di cui
al  punto  9.1 della circolare n. 946342 del 5 dicembre 2005 ed entro
il  termine finale di presentazione delle domande, pena l'invalidita'
delle stesse.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Scajola