IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005 con
i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' -
INEQ»,  con  decreto  19 aprile  2002,  e'  stata  prorogata  fino al
14 marzo 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  «Prosciutto  Veneto Berico Euganeo», allo
schema  tipo,  trasmessogli  con  nota ministeriale del 7 marzo 2005,
protocollo n. 61573;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto
Berico Euganeo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 19 aprile 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo «Istituto
Nord  Est  Qualita'  -  INEQ»,  con  sede  in  San Daniele del Friuli
(Udine),  via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare
i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto
Veneto   Berico   Euganeo»,   registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti   25 marzo   2005,  30 giugno  2005  e  20 ottobre  2005,  e'
ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 marzo
2006.