IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004), relativo alla
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
  Visto  l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004, il
quale prevede che:
    «modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che
si  rendano  necessarie,  possono  essere  disposte  con  decreto del
Ministro,  da  inviare  alla  Corte dei conti, nel rispetto di quanto
indicato  al  punto 2  del  decreto ministeriale 3 settembre 2003, n.
149»;
  Visto   l'art.   13   (formazione  degli  insegnanti)  del  decreto
ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
    «1. per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola
mediante   l'istituzione   e   l'attivazione   di   corsi  di  laurea
specialistica  di  cui  all'art.  5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
compresa  l'organizzazione  delle  strutture  di ateneo o interateneo
previste  dal  predetto  articolo, sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:
      2004 - -
      2005 - Euro 10.500.000;
      2006 - Euro 10.500.000.
  2.  I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' con
criteri  definiti  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il Comitato
(nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario), dopo la
pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della
legge n. 53/2003».
  Visto  il  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 257 del 4 novembre 2005, di attuazione
dell'art.  5 della legge n. 53/2005, e in particolare l'art. 2, comma
10, il quale prevede che «per le esigenze finanziarie connesse con il
processo  di  adeguamento  delle  attuali  strutture,  anche  ai fini
dell'art.  7  (Centro  di  ateneo  o di interateneo per la formazione
degli insegnanti), si provvede entro il limite delle risorse fissate,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, nell'importo di 10.500.000 euro,
dall'art.    13    del    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004
e  successive  modificazioni dello stesso decreto ministeriale. A tal
fine  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta  gli  atti  programmatori  funzionali  al  suddetto  limite di
spesa»;
  Considerato  che  la  formazione degli insegnanti viene attualmente
svolta  nei  corsi  di  laurea in scienze della formazione primaria e
nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
  Ritenuto  di  dover  modificare  l'art. 13 del decreto ministeriale
5 agosto  2004,  n.  262,  secondo quanto disposto dal citato art. 2,
comma 10, del decreto legislativo 17 ottobre 2005;
  Visto  l'art.  15  (scuole  di  specializzazione), commi 2 e 3, del
decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
    «2.  In  esito  alle  procedure  di  revisione  delle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  in  attuazione  delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
      2004 - -
      2005 - Euro 1.000.000;
      2006 - Euro 5.000.000.
  3.  Le  risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le universita'
in  proporzione  alla  media tra il numero dei posti assegnati con il
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  4  del decreto ministeriale
21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive».
  Considerato che le procedure di revisione delle predette scuole, in
attuazione  delle  disposizioni  di  cui alle normative richiamate al
comma  2  del  menzionato art. 15, ancorche' attivate, non sono state
ancora completate e che non potranno essere concluse prima della fine
del 2006;
  Ritenuto,   alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato,  di  dovere
continuare   a   sostenere   finanziariamente   le  attuali  relative
iniziative e, quindi, di modificare, conseguentemente, il comma 2 del
predetto art. 15;
  Visto l'art. 21 (potenziamento della rete dell'alta formazione) del
decreto ministeriale n. 262/2004, il quale prevede che:
    «1.   Per  il  potenziamento  della  rete  dell'alta  formazione,
attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una
rete  di  scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di
ricerca  di  interesse  nazionale)  direttamente correlata a corsi di
studio  di  secondo  livello,  realizzata  dalle universita' anche in
convenzione   con   altre  universita',  istituti  scientifici,  enti
pubblici  e privati e imprese, italiane e straniere e con riferimento
alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di
programma  stipulati  (ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le universita' che hanno
costituito   il   consorzio  interuniversitario  denominato  Istituto
italiano  di  scienze  umane  (con sede in Firenze), quelle che hanno
costituito  il  Consorzio  interuniversitario  di studi avanzati (con
sede  a  Roma)  e  i  politecnici  di  Milano  e di Torino, che hanno
costituito   il  Centro  interuniversitario  denominato  alta  scuola
politecnica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
    2004 - Euro 6.400.000;
    2005 - Euro 6.400.000;
    2006 - Euro 15.200.000.
  2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1,
con  criteri  stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato
(nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario), per una
quota  in  parti  uguali  e  per  la restante quota tenendo conto del
numero  degli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca  delle
universita'  coinvolte  nelle  iniziative,  dei rapporti con il mondo
delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
  3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle
iniziative  da  parte  del Comitato in ordine al raggiungimento degli
obiettivi  previsti  dagli  accordi  di programma e dei risultati dei
processi  formativi  delle  stesse,  puo'  essere disposto il rinnovo
degli    accordi    di    programma,   la   istituzionalizzazione   e
l'accreditamento,  secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il
mantenimento  dell'accreditamento  e'  subordinato  alla  valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti».
  Considerato  che  gli  accordi  di  programma di cui al comma 1 del
menzionato   art.   21  hanno  previsto  l'avvio  di  iniziative  con
differenti  caratteristiche  e che sono stati impropriamente indicati
al comma 2 dello stesso articolo criteri di ripartizione che non sono
concretamente applicabili, come evidenziato anche dal Comitato;
  Ritenuto  pertanto  di  dovere  ridefinire  i  commi  1 e 2 di tale
articolo in coerenza con quanto sopra evidenziato;
  Ritenuto,  per le suesposte considerazioni, di dover modificare gli
articoli 13, 15, comma 2, e 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale
5 agosto 2004, n. 262;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  13  (formazione  degli insegnanti) del decreto ministeriale
5 agosto 2004, n. 262, e' sostituito come segue:
  «1.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 2, comma 10, del
decreto   legislativo  17 ottobre  2005,  n.  227,  per  le  esigenze
finanziarie  connesse  con  il  processo di adeguamento delle attuali
strutture  relative  ai  corsi  di laurea in scienze della formazione
primaria  e  alle  scuole di specializzazione per la formazione degli
insegnanti,  anche  ai  fini  dell'art.  7  (Centro  di  ateneo  o di
interateneo per la formazione degli insegnanti) del predetto decreto,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:
    2004 - -
    2005 - Euro 10.500.000;
    2006 - Euro 10.500.000.
  2.  I  fondi  di  cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita',
presso  le  quali sono funzionanti i corsi di laurea in scienze della
formazione   primaria   e   le   scuole   di   specializzazione   per
l'insegnamento  secondario,  con  i  criteri definiti con decreto del
Ministro, sentito il Comitato.».