Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999
definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore
della  pesca  ed  in  particolare  con  l'art.  17 indica le norme di
attuazione delle azioni innovative;
  Il  regolamento  (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999
reca disposizioni generali sui Fondi strutturali;
  Il  regolamento  (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004
reca modifica al regolamento (CE) n. 2792/99;
  Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004
reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del
consiglio   per   quanto   riguarda   l'ammissibilita'   delle  spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
  La  decisione  C(2001)45  del  23 gennaio  2001  con  la  quale  la
Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione
degli  interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 4.6 «Azioni
innovative».  Detta misura e' diretta a contribuire all'esecuzione di
studi,  progetti  pilota  e  dimostrativi  ed  azioni  di  formazione
connesse con l'attuazione del programma stesso.
  Ritenuto opportuno definire le modalita' di attuazione della misura
4.6 «Azioni innovative»;
                             Si dispone:
1. Natura dei progetti.
  La  Direzione  generale  della  pesca marittima e dell'acquacoltura
invita  i soggetti interessati ed individuati al punto 2 a presentare
proposte  per  azioni  innovative  e progetti pilota che riguardino i
seguenti aspetti:
    a) diversificazione  socio-economica  delle  zone  che  dipendono
dalla  pesca, quali, lancio di attivita' anche turistiche legate alla
filiera della pesca;
    b) valorizzazione  del  ruolo  delle  donne ed integrazione delle
stesse  nel  settore  della  pesca e dell'acquacoltura nelle zone che
dipendono da tali attivita';
    c) valorizzazione  dei  prodotti  della pesca e dell'acquacoltura
con  particolare  riguardo  alle  iniziative  per  la  protezione del
patrimonio,  dell'ambiente,  la  conservazione  e  la  gestione delle
risorse ittiche;
    d) progetti pilota destinati a dimostrare l'affidabilita' tecnica
e/o   l'interesse   economico  di  una  tecnologia  innovatrice  e  a
diffondere   conoscenze   tecniche   e/o   economiche  relative  alle
tecnologie sperimentate;
    e) iniziative  di  ricerca applicata su scala ridotta, di importo
non  superiore  a  150.000,00  euro che contribuiscano agli obiettivi
dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.
  I  progetti  pilota dovranno essere predisposti tenendo conto delle
indicazioni  di  cui all'art. 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
2792/99 e dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04.
2. Soggetti beneficiari.
  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti per progetti relativi alla
misura   le   organizzazioni   di   produttori,  le  associazioni  di
organizzazioni  di  produttori,  le  associazioni  di  categoria, gli
organismi  scientifici,  le  imprese  di  pesca,  le  cooperative  di
pescatori, gli organismi pubblici.
3. Area territoriale di attuazione.
  Potranno  essere  ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti
interventi  ubicati  nelle  aree  di  competenza  delle Regioni fuori
obbiettivo 1.
4. Tassi di intervento.
  I  progetti  pilota  diversi  da  quelli  realizzati  da  organismi
pubblici  beneficiano  del contributo di cui all'allegato IV, tabella
3,  gruppo  4  del  regolamento  (CE)  n.  2792/99. I progetti pilota
realizzati  da  organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano
del  contributo  di  cui  all'allegato  IV,  tabella  3, gruppo 1 del
regolamento (CE) n. 2792/99.
5. Procedure.
  5.1. Modalita' e termini per la presentazione delle domande.
  Per   la  realizzazione  delle  iniziative  di  cui  alla  presente
circolare  i  richiedenti  dovranno  presentare  apposita  domanda di
ammissione  al contributo, compilata e sottoscritta dal richiedente o
dal  suo  legale rappresentante. La domanda, con i relativi allegati,
dovra'   essere  contenuta  in  busta  chiusa  e  sigillata,  recante
all'esterno  l'indicazione  del  mittente  e  la dicitura «Domanda di
ammissione  a  contributo  per  azioni  innovative previste dal Docup
Pesca  2000/2006».  Le  domande  dovranno  pervenire  alla  Direzione
generale  della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte,
16  -  00144  Roma,  entro  e non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  postale
dell'ufficio accettante.
  5.2. Documentazione.
  Alla domanda di contributo devono essere allegati:
    progetto/programma dell'iniziativa, sottoscritto dal richiedente,
indicante,  tra  l'altro,  gli  obiettivi  perseguiti  e  i risultati
attesi;
    scheda finanziaria con i preventivi di spesa;
    certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
  L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di richiedere, ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 241/1990, su indicazione della Commissione
di  valutazione  di  cui al punto 5.3, integrazioni o rettifiche alla
documentazione presentata.
  5.3. Ammissione all'istruttoria e valutazione.
  Ai progetti, pervenuti entro il termine stabilito, verra' assegnato
un    numero   di   protocollo   identificativo.   Gli   estremi   di
identificazione  della domanda e la data del suo ricevimento verranno
comunicati  agli  interessati dall'Autorita' di gestione. Gli estremi
di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la
corrispondenza successiva.
  L'avviso    di    ricevimento   non   precostituisce   titolo   per
l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
  La  valutazione  dei  progetti  viene  effettuata  da  una apposita
commissione, istituita con decreto del direttore generale della pesca
marittima     e    dell'acquacoltura,    composta    da    funzionari
dell'Amministrazione,  eventualmente  integrata  da  professionalita'
esterne,  che terra' conto, per quanto concerne le spese ammissibili,
del regolamento (CE) n. 448/04.
  L'Autorita'   di  gestione  dara'  comunicazione,  tramite  lettera
raccomandata,    ai   titolari   dei   progetti   dell'ammissione   a
finanziamento o dell'eventuale rigetto del progetto.
  Contestualmente,  provvedera'  ad  adottare  gli  atti  di  impegno
relativi all'importo del contributo da concedere.
  5.4. Tempistica.
  Un progetto deve essere realizzato in un arco temporale sufficiente
a   consentire  il  raggiungimento  di  risultati  significativi,  e,
comunque,   non   oltre   dodici  mesi  dalla  data  del  decreto  di
concessione.
  Una  proroga  per  l'ultimazione  dei lavori, debitamente motivata,
potra'  essere  concessa,  per  un  periodo  di  non  oltre sei mesi,
compatibilmente  con l'osservanza dei termini di rendicontazione e su
valutazione dell'Autorita' di gestione.
  Eventuali  varianti  o  adattamenti,  che  rispettino  comunque  le
finalita'   dell'intervento  originariamente  ammesso  a  contributo,
potranno  essere  proposti  da  parte  del  soggetto destinatario del
contributo,  e  valutati  dall'Autorita'  di  gestione,  acquisito il
parere della commissione di cui al punto 5.3.
  5.5. Modalita' di erogazione del contributo.
  Il contributo potra' essere erogato con le seguenti modalita':
    un'anticipazione,  a  richiesta del beneficiario, pari al 50% del
contributo  concesso.  L'adozione  del  provvedimento  di  erogazione
dell'anticipazione  e'  subordinata  alla  presentazione  di garanzia
fidejussoria,  rilasciata  da  istituto  bancario,  come  da  modello
allegato.  La  garanzia  fidejussoria non e' richiesta per i soggetti
pubblici;
    il  saldo  del  contributo,  da  concedersi  all'ultimazione  dei
lavori, previa presentazione della seguente documentazione:
    una relazione finale da cui risulti:
      a) la descrizione delle attivita' svolte in base alle tipologie
di spesa;
      b) i risultati conseguiti;
      c) le eventuali modificazioni approvate al progetto originario;
    documentazione  finale  di  spesa  necessaria  per  accertare  la
regolarita' delle spese sostenute, costituita da:
      fatture in copia autentica;
      documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento;
      elenco delle fatture contenente le indicazioni del numero della
fattura,  la  data di emissione, il fornitore, la descrizione oggetto
della fattura, l'importo.
  Tali  documenti  dovranno  essere  presentati  con  la  domanda  di
pagamento  del  saldo, al massimo entro sessanta giorni dalla data di
ultimazione dei lavori, individuata nel decreto di concessione.
  L'emissione   del  provvedimento  di  liquidazione  del  saldo  del
contributo previsto sara' subordinata al positivo esito del controllo
da  parte  di  una  commissione  di verifica, appositamente nominata,
composta  da personale dell'Amministrazione, eventualmente coadiuvata
da soggetti esterni.
  In  ogni  domanda  di  pagamento il beneficiario dovra' indicare le
coordinate  bancarie  dell'istituto di credito prescelto (codice CAB,
ABI e IBAN, n. c/c, indirizzo esatto della banca).
  Ciascun progetto per il quale e' richiesto il contributo non potra'
superare il limite di 150.000 euro.
6. Rinunce e decadenze.
  Il  soggetto  destinatario  del  contributo, con nota raccomandata,
dovra'  comunicare  all'Amministrazione  la  rinuncia ad iniziare o a
portare  a  termine  il  progetto e contestualmente dovra' provvedere
alla  restituzione  dell'eventuale  anticipazione  ricevuta  e  degli
interessi  legali maturati a decorrere dalla data di erogazione delle
anticipazioni.
    Roma, 8 febbraio 2006
                   Il direttore generale reggente
              della pesca marittima e dell'acquacoltura
                              Ambrosio