Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ed in particolare con l'art. 17 indica le norme di attuazione delle azioni innovative; Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali; Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamento (CE) n. 2792/99; Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; La decisione C(2001)45 del 23 gennaio 2001 con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione degli interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 4.6 «Azioni innovative». Detta misura e' diretta a contribuire all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione connesse con l'attuazione del programma stesso. Ritenuto opportuno definire le modalita' di attuazione della misura 4.6 «Azioni innovative»; Si dispone: 1. Natura dei progetti. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura invita i soggetti interessati ed individuati al punto 2 a presentare proposte per azioni innovative e progetti pilota che riguardino i seguenti aspetti: a) diversificazione socio-economica delle zone che dipendono dalla pesca, quali, lancio di attivita' anche turistiche legate alla filiera della pesca; b) valorizzazione del ruolo delle donne ed integrazione delle stesse nel settore della pesca e dell'acquacoltura nelle zone che dipendono da tali attivita'; c) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riguardo alle iniziative per la protezione del patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche; d) progetti pilota destinati a dimostrare l'affidabilita' tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice e a diffondere conoscenze tecniche e/o economiche relative alle tecnologie sperimentate; e) iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo non superiore a 150.000,00 euro che contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. I progetti pilota dovranno essere predisposti tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2792/99 e dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04. 2. Soggetti beneficiari. Possono beneficiare dei finanziamenti per progetti relativi alla misura le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria, gli organismi scientifici, le imprese di pesca, le cooperative di pescatori, gli organismi pubblici. 3. Area territoriale di attuazione. Potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti interventi ubicati nelle aree di competenza delle Regioni fuori obbiettivo 1. 4. Tassi di intervento. I progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 4 del regolamento (CE) n. 2792/99. I progetti pilota realizzati da organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 1 del regolamento (CE) n. 2792/99. 5. Procedure. 5.1. Modalita' e termini per la presentazione delle domande. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente circolare i richiedenti dovranno presentare apposita domanda di ammissione al contributo, compilata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. La domanda, con i relativi allegati, dovra' essere contenuta in busta chiusa e sigillata, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura «Domanda di ammissione a contributo per azioni innovative previste dal Docup Pesca 2000/2006». Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro postale dell'ufficio accettante. 5.2. Documentazione. Alla domanda di contributo devono essere allegati: progetto/programma dell'iniziativa, sottoscritto dal richiedente, indicante, tra l'altro, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi; scheda finanziaria con i preventivi di spesa; certificato di iscrizione alla Camera di commercio. L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, su indicazione della Commissione di valutazione di cui al punto 5.3, integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata. 5.3. Ammissione all'istruttoria e valutazione. Ai progetti, pervenuti entro il termine stabilito, verra' assegnato un numero di protocollo identificativo. Gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento verranno comunicati agli interessati dall'Autorita' di gestione. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva. L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP. La valutazione dei progetti viene effettuata da una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, composta da funzionari dell'Amministrazione, eventualmente integrata da professionalita' esterne, che terra' conto, per quanto concerne le spese ammissibili, del regolamento (CE) n. 448/04. L'Autorita' di gestione dara' comunicazione, tramite lettera raccomandata, ai titolari dei progetti dell'ammissione a finanziamento o dell'eventuale rigetto del progetto. Contestualmente, provvedera' ad adottare gli atti di impegno relativi all'importo del contributo da concedere. 5.4. Tempistica. Un progetto deve essere realizzato in un arco temporale sufficiente a consentire il raggiungimento di risultati significativi, e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione. Una proroga per l'ultimazione dei lavori, debitamente motivata, potra' essere concessa, per un periodo di non oltre sei mesi, compatibilmente con l'osservanza dei termini di rendicontazione e su valutazione dell'Autorita' di gestione. Eventuali varianti o adattamenti, che rispettino comunque le finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposti da parte del soggetto destinatario del contributo, e valutati dall'Autorita' di gestione, acquisito il parere della commissione di cui al punto 5.3. 5.5. Modalita' di erogazione del contributo. Il contributo potra' essere erogato con le seguenti modalita': un'anticipazione, a richiesta del beneficiario, pari al 50% del contributo concesso. L'adozione del provvedimento di erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, come da modello allegato. La garanzia fidejussoria non e' richiesta per i soggetti pubblici; il saldo del contributo, da concedersi all'ultimazione dei lavori, previa presentazione della seguente documentazione: una relazione finale da cui risulti: a) la descrizione delle attivita' svolte in base alle tipologie di spesa; b) i risultati conseguiti; c) le eventuali modificazioni approvate al progetto originario; documentazione finale di spesa necessaria per accertare la regolarita' delle spese sostenute, costituita da: fatture in copia autentica; documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento; elenco delle fatture contenente le indicazioni del numero della fattura, la data di emissione, il fornitore, la descrizione oggetto della fattura, l'importo. Tali documenti dovranno essere presentati con la domanda di pagamento del saldo, al massimo entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, individuata nel decreto di concessione. L'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo previsto sara' subordinata al positivo esito del controllo da parte di una commissione di verifica, appositamente nominata, composta da personale dell'Amministrazione, eventualmente coadiuvata da soggetti esterni. In ogni domanda di pagamento il beneficiario dovra' indicare le coordinate bancarie dell'istituto di credito prescelto (codice CAB, ABI e IBAN, n. c/c, indirizzo esatto della banca). Ciascun progetto per il quale e' richiesto il contributo non potra' superare il limite di 150.000 euro. 6. Rinunce e decadenze. Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovra' comunicare all'Amministrazione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovra' provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta e degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione delle anticipazioni. Roma, 8 febbraio 2006 Il direttore generale reggente della pesca marittima e dell'acquacoltura Ambrosio