L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  Vista  la  raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
  Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5 maggio  2004,  recante
«Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio
2004   e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;
  Vista  la  delibera  n.  320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
  Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno  2005, recante
«Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;
  Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16 settembre  2005,  che
modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  «Disciplina  dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
  Vista  la  delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera  n.  217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
  Vista   la   delibera   n.  453/03/CONS,  recante  il  «Regolamento
concernente  la  procedura  di  consultazione  di cui all'art. 11 del
decreto   legislativo  1° agosto  2003,  n.  259»,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n.
22;
  Vista  la  delibera n. 306/05/CONS, recante «Consultazione pubblica
sull'identificazione  ed  analisi  del  mercato  dell'accesso e della
raccolta  delle  chiamate  nelle  reti  telefoniche pubbliche mobili,
sulla  valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per  le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno
soggette  le  imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15
fra  quelli  identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti
della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 agosto 2005, n. 184;
  Sentita, in data 22 settembre 2005 la societa' TIM Italia S.p.A.;
  Sentita,  in  data  22 settembre  2005  la  societa'  Pagine Italia
S.p.A.;
  Sentita,    in    data   23 settembre   2005   la   societa'   WIND
Telecomunicazioni S.p.A.;
  Sentite,  in  data 23 settembre 2005 le societa' BT Albacom S.p.A.,
Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome
Italia S.p.A. (congiuntamente);
  Sentita,  in  data  23 settembre  2005 la societa' Vodafone Omnitel
N.V.;
  Sentita,   in  data  23 settembre  2005  la  societa'  Trans  World
Communications S.p.A.;
  Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' Intermatica S.r.l.;
  Sentita, in data 23 settembre 2005 l'Associazione Italiana Internet
Providers (AIIP);
  Visti   i   contributi  prodotti  dai  soggetti  partecipanti  alla
consultazione pubblica;
  Considerate  le risultanze della consultazione pubblica di cui alla
delibera  n.  306/05/CONS  e  le valutazioni dell'Autorita' contenute
nell'allegato A alla presente delibera;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del
Mercato  (AGCM),  pervenuto  in  data 18 novembre 2005, relativo allo
schema  di  provvedimento  concernente  «Mercato dell'accesso e della
raccolta  delle  chiamate  nelle  reti  telefoniche  pubbliche mobili
(Mercato  n.  15  della  Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE)»  adottato  dall'Autorita'  in  data  5 ottobre  2005  e
trasmesso all'AGCM in data 11 ottobre 2005;
  Considerato  che l'AGCM, pur auspicando che le osservazioni da essa
formulate circa la definizione del mercato rilevante e la valutazione
di  significativo potere di mercato dei soggetti ivi operanti possano
essere tenute in considerazione in sede di adozione del provvedimento
finale   da   parte  dell'Autorita',  si  riserva  di  formulare  una
valutazione  conclusiva  solo  al  termine  del  proprio procedimento
istruttorio, al momento in corso;
  Vista   la  lettera  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2005)
D/206078  del  3 novembre  2005 relativa allo schema di provvedimento
concernente  «Mercato  dell'accesso  e  della raccolta delle chiamate
nelle   reti  telefoniche  pubbliche  mobili  (Mercato  n.  15  della
Raccomandazione  della  Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato
dall'Autorita'  in  data 5 ottobre 2005 e notificato alla Commissione
europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005;
  Considerato   che   la   Commissione   europea,   anche  a  seguito
dell'analisi  dei  dati integrativi ricevuti dall'Autorita', ha preso
atto  del  fatto  che il mercato ha cominciato a mostrare evidenze di
una  maggiore  competitivita'  quali:  la significativa riduzione dei
prezzi  praticati  dal  terzo  operatore  per di quota di mercato; il
disallineamento   dei   prezzi   dei  tre  maggiori  operatori  e  il
significativo aumento della quota di mercato del quarto operatore nel
corso degli ultimi due anni;
  Considerato  che  la  Commissione  europea,  nel  momento in cui ha
constatato  che  i dati forniti dall'Autorita' mostrano che a partire
dall'anno  2003  vi sono stati alcuni sviluppi positivi in termini di
evoluzione  dei  prezzi  e  quote  di  mercato, ha osservato che tali
sviluppi  del  mercato  sono  recenti  e  che  gli MNO, nonostante le
numerose  negoziazioni in corso, finora non hanno garantito l'accesso
agli  MVNO  al  fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato al
dettaglio   ed   ha,  pertanto,  invitato  l'Autorita'  a  monitorare
attentamente  il  mercato  al  fine  di  verificare  che  esso  tenda
irreversibilmente  verso  una  struttura  competitiva  in  cui non si
riscontrino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati;
  Considerato che la Commissione europea, nell'invitare l'Autorita' a
monitorare  costantemente il mercato, ha concluso che, secondo quanto
stabilito   dall'art.   7,   comma  5,  della  Direttiva  2002/21/EC,
l'Autorita'  puo'  adottare la decisione finale dovendo, in tal caso,
comunicarla alla Commissione;
  Udita  la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese,
relatori   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) «Operatore  Virtuale  di  Rete Mobile» (o MVNO, Mobile Virtual
Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni
mobili  al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di
rete  mobile,  una propria base di dati di registrazione degli utenti
mobili  (HLR,  Home  Location  Register),  un  proprio codice di rete
mobile  (MNC, Mobile Network Code), una propria attivita' di gestione
dei   clienti   (commercializzazione,  fatturazione,  assistenza)  ed
emettendo  proprie  carte  SIM (Subscriber Identification Module), ma
che  non  ha  assegnate  delle  risorse frequenziali e si avvale, per
l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o
piu' operatori di rete mobile licenziatari;
    b) «Fornitore  Avanzato  di  Servizi»  (o  ESP,  Enhanced Service
Provider):   un   soggetto   che  fornisce  al  pubblico  servizi  di
telecomunicazioni,  fra  i  quali  puo' essere incluso il servizio di
telefonia  vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete
mobile  licenziatario;  non possiede numerazione propria e non emette
carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita
del   servizio,   inclusa   la  distribuzione  delle  carte  SIM;  e'
responsabile    delle    attivita'    di    gestione    dei   clienti
(commercializzazione, fatturazione, assistenza);
    c) «Fornitore  di  Servizi» (o SP; Service Provider): un soggetto
che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione
del  servizio  di  telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un
operatore  di  rete  mobile  licenziatario;  puo' essere responsabile
delle attivita' di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare
un proprio marchio commerciale;
    d) «Rivenditore   di   traffico  su  rete  mobile»  (o  air  time
reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da
un   operatore   di  rete  mobile  licenziatario  il  quale  mantiene
l'evidenza del proprio marchio commerciale;
    e) «Fornitore  di  accesso  indiretto»  (o  IAP,  Indirect Access
Provider):  un  soggetto  che  offre  servizi  di  telecomunicazioni,
incluso  il  servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile
mediante  un  codice di carrier selection o preselection, avvalendosi
di   un   opportuno   accordo   con   un  operatore  di  rete  mobile
licenziatario.