L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05; Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005; Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001; Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 306/05/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 15 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2005, n. 184; Sentita, in data 22 settembre 2005 la societa' TIM Italia S.p.A.; Sentita, in data 22 settembre 2005 la societa' Pagine Italia S.p.A.; Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' WIND Telecomunicazioni S.p.A.; Sentite, in data 23 settembre 2005 le societa' BT Albacom S.p.A., Atlanet S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 S.p.A., Welcome Italia S.p.A. (congiuntamente); Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' Vodafone Omnitel N.V.; Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' Trans World Communications S.p.A.; Sentita, in data 23 settembre 2005 la societa' Intermatica S.r.l.; Sentita, in data 23 settembre 2005 l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP); Visti i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica; Considerate le risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 306/05/CONS e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A alla presente delibera; Visto il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 18 novembre 2005, relativo allo schema di provvedimento concernente «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 5 ottobre 2005 e trasmesso all'AGCM in data 11 ottobre 2005; Considerato che l'AGCM, pur auspicando che le osservazioni da essa formulate circa la definizione del mercato rilevante e la valutazione di significativo potere di mercato dei soggetti ivi operanti possano essere tenute in considerazione in sede di adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorita', si riserva di formulare una valutazione conclusiva solo al termine del proprio procedimento istruttorio, al momento in corso; Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2005) D/206078 del 3 novembre 2005 relativa allo schema di provvedimento concernente «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (Mercato n. 15 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE)» adottato dall'Autorita' in data 5 ottobre 2005 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 10 ottobre 2005; Considerato che la Commissione europea, anche a seguito dell'analisi dei dati integrativi ricevuti dall'Autorita', ha preso atto del fatto che il mercato ha cominciato a mostrare evidenze di una maggiore competitivita' quali: la significativa riduzione dei prezzi praticati dal terzo operatore per di quota di mercato; il disallineamento dei prezzi dei tre maggiori operatori e il significativo aumento della quota di mercato del quarto operatore nel corso degli ultimi due anni; Considerato che la Commissione europea, nel momento in cui ha constatato che i dati forniti dall'Autorita' mostrano che a partire dall'anno 2003 vi sono stati alcuni sviluppi positivi in termini di evoluzione dei prezzi e quote di mercato, ha osservato che tali sviluppi del mercato sono recenti e che gli MNO, nonostante le numerose negoziazioni in corso, finora non hanno garantito l'accesso agli MVNO al fine di fornire servizi in concorrenza sul mercato al dettaglio ed ha, pertanto, invitato l'Autorita' a monitorare attentamente il mercato al fine di verificare che esso tenda irreversibilmente verso una struttura competitiva in cui non si riscontrino effetti derivanti da comportamenti taciti coordinati; Considerato che la Commissione europea, nell'invitare l'Autorita' a monitorare costantemente il mercato, ha concluso che, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della Direttiva 2002/21/EC, l'Autorita' puo' adottare la decisione finale dovendo, in tal caso, comunicarla alla Commissione; Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) «Operatore Virtuale di Rete Mobile» (o MVNO, Mobile Virtual Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni mobili al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di rete mobile, una propria base di dati di registrazione degli utenti mobili (HLR, Home Location Register), un proprio codice di rete mobile (MNC, Mobile Network Code), una propria attivita' di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza) ed emettendo proprie carte SIM (Subscriber Identification Module), ma che non ha assegnate delle risorse frequenziali e si avvale, per l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o piu' operatori di rete mobile licenziatari; b) «Fornitore Avanzato di Servizi» (o ESP, Enhanced Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, fra i quali puo' essere incluso il servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; non possiede numerazione propria e non emette carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita del servizio, inclusa la distribuzione delle carte SIM; e' responsabile delle attivita' di gestione dei clienti (commercializzazione, fatturazione, assistenza); c) «Fornitore di Servizi» (o SP; Service Provider): un soggetto che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione del servizio di telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete mobile licenziatario; puo' essere responsabile delle attivita' di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare un proprio marchio commerciale; d) «Rivenditore di traffico su rete mobile» (o air time reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile licenziatario il quale mantiene l'evidenza del proprio marchio commerciale; e) «Fornitore di accesso indiretto» (o IAP, Indirect Access Provider): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni, incluso il servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile mediante un codice di carrier selection o preselection, avvalendosi di un opportuno accordo con un operatore di rete mobile licenziatario.