IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista l'ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3; Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Considerato necessario dare immediata applicazione a talune disposizioni della direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il documento SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici in Grecia; Visti i casi di mortalita' e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, la cui migrazione anomala e' da mettere in relazione alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord Europa e nei Balcani, riscontrati nelle regioni Sicilia (province di Messina e Catania), Calabria (province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto); Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti e dai soggetti con sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria, sono stati inviati al Centro nazionale di referenza di Padova che in data 11 febbraio 2006 ha confermato la presenza di virus H5N1 gia' preliminarmente evidenziato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti; Vista l'ordinanza 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria che ha recepito la decisione della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato; Ritenuto necessario stabilire zone di protezione e sorveglianza attorno ai luoghi in cui la malattia e' stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi; Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni anomale dei volatili e' necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza aviaria; Ordina: Art. 1. Oggetto, campo di applicazione e definizioni 1. La presente ordinanza stabilisce alcune misure urgenti di protezione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicita' riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, allegato 1, provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui e' stata confermata dal Centro nazionale di referenza di Padova l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici agli allevamenti di volatili domestici e ad altri volatili in cattivita', nonche' la contaminazione dei prodotti da loro derivati. 2. L'allegato di cui al comma 1, puo' essere modificato con successivo provvedimento del Ministero della salute sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie.