IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista   l'ordinanza  26 agosto  2005,  recante  misure  di  polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili
da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie  generale  -  n.  204  del  2 settembre 2005, come
modificata   dall'ordinanza  ministeriale  del  10 ottobre  2005,  in
particolare gli articoli 1, 2 e 3;
  Vista  la  direttiva  2005/94/CE  relativa  a misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
  Considerato   necessario   dare  immediata  applicazione  a  talune
disposizioni  della  direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata
nell'ordinamento nazionale;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  documento  SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante
alcune   misure  provvisorie  di  protezione  per  casi  sospetti  di
influenza  aviaria  ad  alta patogenicita' negli uccelli selvatici in
Grecia;
  Visti  i  casi  di  mortalita' e sintomi clinici rilevati in alcuni
cigni migratori, la cui migrazione anomala e' da mettere in relazione
alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel
nord   Europa  e  nei  Balcani,  riscontrati  nelle  regioni  Sicilia
(province  di  Messina  e  Catania),  Calabria  (province  di  Reggio
Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);
  Considerato  che  tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti
morti  e  dai  soggetti  con  sintomi clinici riferibili ad influenza
aviaria,  sono  stati  inviati  al  Centro  nazionale di referenza di
Padova  che  in  data  11 febbraio  2006 ha confermato la presenza di
virus   H5N1   gia'   preliminarmente   evidenziato   dagli  Istituti
zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;
  Vista  l'ordinanza  22 ottobre  2005  recante  misure  ulteriori di
polizia  veterinaria  contro  l'influenza  aviaria che ha recepito la
decisione  della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa
alla  adozione  di  misure  di biosicurezza per ridurre il rischio di
trasmissione  del  virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita'
del  sottotipo  H5N1  dai  volatili  selvatici  alle  popolazioni  di
volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido
nelle aree a rischio elevato;
  Ritenuto  necessario  stabilire  zone  di protezione e sorveglianza
attorno  ai luoghi in cui la malattia e' stata rilevata negli uccelli
selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario
per  prevenire  l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti
di volatili domestici limitrofi;
  Rilevato   che   sulla   base   della   situazione   epidemiologica
internazionale  relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso
alle  migrazioni  anomale  dei volatili e' necessario disporre misure
urgenti di protezione per l'influenza aviaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
            Oggetto, campo di applicazione e definizioni
  1.  La  presente  ordinanza  stabilisce  alcune  misure  urgenti di
protezione  in  relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicita'
riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni
Sicilia,   Calabria   e  Puglia,  allegato  1,  provocata  dal  virus
dell'influenza  A  del  sottotipo  H5  di cui e' stata confermata dal
Centro  nazionale  di  referenza  di Padova l'appartenenza al tipo di
neuroaminidasi  N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza
aviaria   dagli   uccelli  selvatici  agli  allevamenti  di  volatili
domestici   e   ad   altri   volatili   in   cattivita',  nonche'  la
contaminazione dei prodotti da loro derivati.
  2.  L'allegato  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere modificato con
successivo  provvedimento  del  Ministero  della  salute  sulla  base
dell'evoluzione   della  situazione  epidemiologica  o  di  eventuali
decisioni comunitarie.