IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001; Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002; Visto il regolamento CE n. 1774/2002; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55; Visto il regolamento della Commissione europea n. 349/2005 del 28 febbraio 2005; Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/362/CE, recante l'approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna; Vista la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n. 2005/363/CE, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna; Visto il decreto di attuazione del Piano di eradicazione delle pesti suine (D.A.I.S) n. 12 del 25 maggio 2005 della regione Sardegna; Viste le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite dagli esperti dell'Unita' di crisi regionale; Visto il notevole aumento del numero di focolai di Peste suina africana segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale da indurre la Commissione europea ad effettuare una missione ricognitiva per valutare la situazione della peste suina in Sardegna dal 15 al 19 novembre 2004; Visto il rapporto definitivo della citata missione degli esperti della Commissione europea (report SANCO/7369/2004), che nelle sue conclusioni raccomanda, tra l'altro, la revisione del sistema di indennizzo al fine di non incentivare la diffusione dolosa della malattia negli allevamenti a fini speculativi; Rilevato che, per le caratteristiche biologiche della peste suina africana e della peste suina classica, la diffusione della malattia avviene quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato e animale sano o per ingestione di alimenti contenenti carni suine infette e che tale evento si puo' verificare principalmente in caso di negligenza da parte del proprietario o del detentore dei suini nell'osservanza delle misure sanitarie esistenti, tanto che il fattore umano e' considerato il piu' importante fattore di rischio nel determinismo di nuovi focolai; Considerato che non e' sempre possibile, da parte del veterinario pubblico ufficiale, accertare e dimostrare la sussistenza di dette violazioni alle norme sanitarie e che e' invece possibile verificare oggettivamente in senso positivo la congruita' della conduzione aziendale rispetto alle misure contenute nel piano di eradicazione delle pesti suine; Tenuto conto che, in circostanze piu' rare, si possono verificare anche altre forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o dolo a carico dell'allevatore; Ritenuto necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico della regione Sardegna nonche' di quello nazionale e comunitario, potenziare le misure di lotta contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in particolare, sui criteri di indennizzo come richiesto dalla Commissione europea; Preso atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche; Ordina: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta contro le pesti suine nella regione Sardegna tenuto conto, in particolare, della endemicita' della peste suina africana in detto territorio e delle modalita' di sua diffusione. 2. Ai fini della presente ordinanza si intende per: a) azienda: lo stabilimento agricolo o di altra natura, in cui vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio; b) azienda familiare per autoconsumo: azienda in cui sono allevati e macellati suini, in numero non superiore a quanto stabilito nell'allegato B, destinati all'esclusivo uso familiare. Detti animali non possono essere ceduti a terzi e possono essere movimentati solo verso un macello.