IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317;
  Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001;
  Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002;
  Visto il regolamento CE n. 1774/2002;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  europea n. 349/2005 del
28 febbraio 2005;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n.
2005/362/CE,  recante  l'approvazione del piano di eradicazione della
peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 2 maggio 2005, n.
2005/363/CE,  relativa  a  talune  misure  di protezione della salute
animale contro la peste suina africana in Sardegna;
  Visto  il  decreto  di  attuazione  del Piano di eradicazione delle
pesti  suine  (D.A.I.S)  n.  12  del  25 maggio  2005  della  regione
Sardegna;
  Viste  le analisi epidemiologiche e le indicazioni tecniche fornite
dagli esperti dell'Unita' di crisi regionale;
  Visto  il  notevole  aumento  del  numero di focolai di Peste suina
africana  segnalati negli ultimi due anni nella regione Sardegna tale
da   indurre  la  Commissione  europea  ad  effettuare  una  missione
ricognitiva  per valutare la situazione della peste suina in Sardegna
dal 15 al 19 novembre 2004;
  Visto  il  rapporto  definitivo della citata missione degli esperti
della  Commissione  europea  (report  SANCO/7369/2004), che nelle sue
conclusioni  raccomanda,  tra  l'altro,  la  revisione del sistema di
indennizzo  al  fine  di  non  incentivare la diffusione dolosa della
malattia negli allevamenti a fini speculativi;
  Rilevato  che,  per le caratteristiche biologiche della peste suina
africana  e  della peste suina classica, la diffusione della malattia
avviene  quasi esclusivamente per contagio diretto tra animale malato
e  animale  sano  o per ingestione di alimenti contenenti carni suine
infette  e  che tale evento si puo' verificare principalmente in caso
di  negligenza  da  parte  del proprietario o del detentore dei suini
nell'osservanza  delle  misure  sanitarie  esistenti,  tanto  che  il
fattore  umano  e'  considerato il piu' importante fattore di rischio
nel determinismo di nuovi focolai;
    Considerato che non e' sempre possibile, da parte del veterinario
pubblico  ufficiale,  accertare  e dimostrare la sussistenza di dette
violazioni  alle norme sanitarie e che e' invece possibile verificare
oggettivamente  in  senso  positivo  la  congruita'  della conduzione
aziendale  rispetto  alle  misure contenute nel piano di eradicazione
delle pesti suine;
  Tenuto  conto  che, in circostanze piu' rare, si possono verificare
anche  altre  forme di contagio senza che vi sia da ravvisare colpa o
dolo a carico dell'allevatore;
  Ritenuto  necessario  e  urgente,  ai fini della salvaguardia dello
stato  sanitario  del  patrimonio  zootecnico  della regione Sardegna
nonche'  di  quello  nazionale e comunitario, potenziare le misure di
lotta  contro le pesti suine nella predetta regione, intervenendo, in
particolare,   sui   criteri   di  indennizzo  come  richiesto  dalla
Commissione europea;
  Preso  atto del parere conforme espresso in proposito dal Centro di
referenza  per  le  pesti  suine  presso  l'Istituto  zooprofilattico
dell'Umbria e delle Marche;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  La  presente ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta
contro  le  pesti  suine  nella  regione  Sardegna  tenuto  conto, in
particolare,  della  endemicita'  della peste suina africana in detto
territorio e delle modalita' di sua diffusione.
  2. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
    a) azienda:  lo  stabilimento  agricolo o di altra natura, in cui
vengono allevati o tenuti suini a titolo permanente o provvisorio;
    b) azienda   familiare  per  autoconsumo:  azienda  in  cui  sono
allevati  e  macellati  suini,  in  numero  non  superiore  a  quanto
stabilito  nell'allegato  B,  destinati  all'esclusivo uso familiare.
Detti  animali  non  possono  essere  ceduti a terzi e possono essere
movimentati solo verso un macello.