IL DIRETTORE GENERALE
                per l'energia e le risorse minerarie
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128,  recante  norme  di  polizia  delle  miniere  e delle cave; e in
particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  21 aprile  1979,  recante  norme  per  il  rilascio
dell'idoneita'   di   prodotti   esplodenti   ed  accessori  di  tiro
all'impiego  estrattivo,  ai  sensi  dell'art.  687  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 aprile  1959, n. 128, modificato con
decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;
  Vista  la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure per
favorire  l'iniziativa  privata e lo sviluppo della concorrenza, e in
particolare  l'art.  32,  comma 1,  ai  sensi  del quale l'iscrizione
all'elenco  dei  prodotti  esplodenti riconosciuti idonei all'impiego
nelle  attivita'  estrattive  avviene  a seguito del versamento di un
canone annuo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  10 gennaio  2006,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  4 febbraio  2006,  recante  modifiche  all'elenco  dei
prodotti  esplodenti  riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita'
estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;
  1. Vista l'istanza del 19 gennaio 2005, nonche' l'integrazione alla
stessa  del  27 giugno  2005,  con le quali la SEI Societa' Esplosivi
Industriali   S.p.A.   ha  chiesto  il  riconoscimento  di  idoneita'
all'impiego  nelle  attivita'  estrattive  di 13 detonatori elettrici
prodotti dalla Societa' Davey Bickford di Hery, Francia;
  Visto  che la Societa' SEI SpA ha trasmesso, per detti prodotti, la
documentazione  attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte
dell'organismo  notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del
tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
  Visto  che le prove effettuate dall'organismo notificato francese e
documentate   dalla   Societa'  SEI  S.p.A.  appaiono  sufficienti  a
verificare   la   conformita'   dei   detonatori  in  questione  alle
caratteristiche  di  cui  all'art.  5 del citato decreto ministeriale
21 aprile 1979, per le rispettive sottoclassi di appartenenza;
  Vista  la  nota  dell'11 gennaio 2006, con la quale la Societa' SEI
S.p.A.  comunica il versamento di euro 650,00 sul capitolo 3592, art.
17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive,
effettuato  dalla  stessa  societa'  presso  la Tesoreria provinciale
dello  Stato  di  Brescia  in  data  10 gennaio 2006 per l'iscrizione
all'elenco  degli  esplosivi  riconosciuti idonei per l'impiego nelle
attivita'  estrattive  per l'anno 2006 dei detonatori elettrici sopra
descritti;
  2. Vista  l'istanza  in  data  7 novembre  2005  e la relativa nota
integrativa del 23 dicembre 2005, con le quali la Societa' SEI S.p.A.
ha chiesto il riconoscimento di idoneita' all'impiego nelle attivita'
estrattive  dell'esploditore  per  sistemi  non-elettrici  denominato
«HN1» fabbricato dalla Societa' Dyno Nobel di Gyttorp, Svezia;
  Considerato  che l'esploditore «HN1» non dispone di marcatura CE in
quanto,  non  contenendo  sostanze  esplosive,  non  e' soggetto alla
direttiva comunitaria 93/15/CEE;
  Visto  che  dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio
sicurezza  mineraria  della  Direzione  generale  per  l'energia e le
risorse  minerarie  sull'esploditore  «HN1»  non  sono  emersi motivi
ostativi  al  rilascio  dell'idoneita'  all'impiego  nelle  attivita'
estrattive;
  Considerato il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17,
del  bilancio  di  entrata  del Ministero delle attivita' produttive,
effettuato  dalla Societa' SEI S.p.A. presso la Tesoreria provinciale
di  Brescia in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli
esplosivi   riconosciuti   idonei   per   l'impiego  nelle  attivita'
estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;
  3. Vista  l'istanza  del  25 ottobre  2005  con cui la Societa' UEE
Italia  S.r.l.  ha chiesto il riconoscimento di idoneita' all'impiego
nelle attivita' estrattive dell'esploditore per sistemi non-elettrici
denominato  «ETOC-2002», fabbricato dalla societa' Aitemin di Madrid,
Spagna;
  Considerato  che l'esploditore «ETOC-2002» non dispone di marcatura
CE in quanto, non contenendo sostanze esplosive, non e' soggetto alla
direttiva comunitaria 93/15/CEE;
  Visto  il  versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del
bilancio   di  entrata  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,
effettuato  dalla  Societa'  UEE  Italia  S.r.l.  presso la Tesoreria
provinciale  di  Massa  in  data  10 gennaio  2006  per  l'iscrizione
all'elenco  degli  esplosivi  riconosciuti idonei per l'impiego nelle
attivita' estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;
  4. Vista  l'istanza  dell'8 settembre  2005  nonche' l'integrazione
alla  stessa  del  17 gennaio 2006, con le quali la Societa' Vano Sud
S.r.l.   chiede   di   consentire  l'utilizzo,  senza  l'ausilio  del
«booster»,  degli  esplosivi «CHE-ANFO Extra» (codice MAP: 1Aa 2178),
«Geostak  g 7.5» (codice MAP: 1Aa 2189) e «Geostak g 10» (codice MAP:
1Aa 2190);
  Considerato   che  il  verbale  del  26 gennaio  2006,  redatto  da
personale  tecnico  dell'Ufficio  sicurezza mineraria della Direzione
generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle
attivita'  produttive,  relativo  alle  prove  eseguite  su tutti gli
esplosivi  menzionati  al  fine  di  valutarne  la detonabilita', per
cartucce del diametro minimo prodotto, senza l'impiego del «booster»,
non   evidenzia  motivi  ostativi  all'accettazione  della  richiesta
avanzata dalla Societa' Vano Sud S.r.l.;
  5. Viste  le  istanze  del  25 novembre  2005  con  cui la Societa'
Inter.E.M.  S.r.l.  chiede il riconoscimento di idoneita' all'impiego
nelle  attivita'  estrattive,  in sotterraneo e a cielo aperto, degli
esplosivi denominati «Austrogel G1» e «Austrogel G2» fabbricati dalla
Societa' Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria;
  Vista  la  nota  di  modifica  all'istanza  relativa  all'esplosivo
«Austrogel G2» del 4 gennaio 2006 con la quale la Societa' Inter.E.M.
S.r.l.  chiede  che  tale esplosivo sia iscritto per il solo utilizzo
nelle attivita' di superficie;
  Visto  che  la  Societa'  Inter.E.M. S.r.l. ha trasmesso, per detti
prodotti,  la  documentazione  attestante l'avvenuta esecuzione delle
prove   da  parte  dell'organismo  notificato  tedesco  BAM  all'atto
dell'esame CE   del   tipo   previsto   dalla  direttiva  comunitaria
93/15/CEE;
  Visto  che le prove effettuate dall'organismo notificato suddetto e
documentate  dalla  Societa' Inter.E.M. S.r.l. appaiono sufficienti a
verificare   la   conformita'   dei   prodotti   in   questione  alle
caratteristiche  di  cui  all'art.  4 del citato decreto ministeriale
21 aprile 1979, per le rispettive classi di appartenenza;
  Considerato  il  versamento  di euro 100,00 sul capitolo 3592, art.
17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive,
effettuato  dalla  Societa'  Inter.E.M.  S.r.l.  presso  la Tesoreria
provinciale  di  Alessandria in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione
all'elenco  degli  esplosivi  riconosciuti idonei per l'impiego nelle
attivita' estrattive per l'anno 2006 dei citati prodotti;
  6. Vista   l'istanza   del  9 ottobre  2005  con  cui  la  Societa'
Schlumberger  Italiana  S.p.A.  chiede il riconoscimento di idoneita'
all'impiego  nelle  attivita' estrattive di 67 prodotti esplodenti di
cui  alla  tabella 5  (che  dispongono  tutti  del  marchio  CE),  da
impiegare   nelle   operazioni   di  messa  in  produzione  di  pozzi
petroliferi in Italia;
  Visto  che  la  Societa' Schlumberger Italiana S.p.A. ha trasmesso,
per   detti   prodotti,   la   documentazione  attestante  l'avvenuta
esecuzione  delle  prove  da parte degli organismi notificati inglese
HSE,  tedesco  BAM  e francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo
previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;
  Visto  il  verbale del 12 ottobre 2005 redatto da personale tecnico
dell'Ufficio   sicurezza   mineraria  della  Direzione  generale  per
l'energia  e  le  risorse  minerarie  del  Ministero  delle attivita'
produttive,   relativo   alle   prove   eseguite   su   un   campione
rappresentativo  di  prodotti,  nel quale non sono evidenziati motivi
ostativi  al  rilascio  dell'idoneita'  all'impiego  nelle  attivita'
estrattive;
  Considerato  il versamento di euro 3.350,00 sul capitolo 3592, art.
17, del bilancio di entrata del Ministero delle attivita' produttive,
effettuato  dalla  Societa'  Schlumberger  Italiana  S.p.A. presso la
Tesoreria   provinciale  di  Ravenna  in  data  7 febbraio  2006  per
l'iscrizione  all'elenco  degli  esplosivi  riconosciuti  idonei  per
l'impiego  nelle attivita' estrattive per l'anno 2006 dei prodotti di
cui alla tabella 5;
  7. Viste  le  istanze  del  12 dicembre  2005 e del 18 gennaio 2006
presentate dalla Societa' Copgo Services S.r.l. per la modifica della
denominazione  dei  7 prodotti esplodenti destinati all'impiego nelle
attivita'  di  messa  in  produzione di giacimenti petroliferi di cui
alla tabella 6a sotto riportata;
  Vista  l'istanza  del  17 gennaio  2006  presentata  dalla medesima
societa',  relativa  alla sostituzione di 2 micce detonanti destinate
all'impiego  nelle  attivita'  di  messa  in produzione di giacimenti
petroliferi,  iscritte  in  elenco,  con le altre 2 micce di cui alla
tabella 6b,  aventi  gli  stessi  scopi  e  le stesse caratteristiche
tecniche,   prodotte  dalla  Societa'  Ensign-Bickford  di  Simsbury,
Connecticut, Stati Uniti d'America;
  Visto  che  dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio
sicurezza  mineraria  della  Direzione  generale  per  l'energia e le
risorse  minerarie  non  sono emersi motivi ostativi all'accettazione
delle istanze citate;
  8. Viste le note delle Societa':
    a) Copgo Services S.r.l. pervenuta il 3 febbraio 2006;
    b) Inter.E.M. S.r.l. del 31 gennaio 2006;
    c) SEI Societa' Esplosivi Industriali S.p.A. del 31 gennaio 2006,
con  le  quali le medesime comunicano di aver versato il canone per i
prodotti  che  intendono  mantenere iscritti nell'elenco dei prodotti
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita' estrattive
in  numero  inferiore  a quello presente nell'elenco pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 febbraio 2006 (S.O. n. 29);
  Ritenuta   opportuna   l'emanazione  di  un  provvedimento  per  il
riconoscimento  di  idoneita'  dei  prodotti  di  cui  alle richieste
presentate  rispettivamente  dalle  societa'  SEI  S.p.A., UEE Italia
S.r.l.,  Vano  Sud  S.r.l.,  Inter.E.M. S.r.l., Schlumberger Italiana
S.p.A.  e  Copgo  Services S.r.l., che integri e modifichi il decreto
direttoriale   10 gennaio   2006  recante  modifiche  all'elenco  dei
prodotti  esplodenti  riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita'
estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Prodotti intestati alla S.E.I. Societa' Esplosivi Industriali S.p.A.
  1. I detonatori elettrici di cui alla seguente tabella 1a, prodotti
dalla Societa' Davey Bickford di Hery, Francia (codice societa': DAV)
ed  intestati  alla  Societa'  Esplosivi  Industriali  S.p.A. (codice
societa':  SEI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita'
estrattive.
  2. I  detonatori  di  cui  al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei
prodotti  esplodenti  riconosciuti idonei all'impiego nelle attivita'
estrattive  nella  sezione 2a, classe B e nella sottoclasse indicata,
prodotto  per prodotto, nella tabella 1a. Agli stessi sono attribuiti
i seguenti codici del Ministero delle attivita' produttive (MAP):

     ----> Vedere Articoli da pag. 40 a pag. 43 della G.U. <----