IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione per la tutela e la
valorizzazione  della  Carota  novella di Ispica, con sede in Ragusa,
Viale  dei Platani n. 34/b, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione  «Carota  Novella  di Ispica», ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 60692 del 25 gennaio 2006, con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione per la tutela e la
valorizzazione   della  Carota  novella  di  Ispica,  ha  chiesto  la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1,
paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo
la   stessa   esclusivamente   sui  soggetti  interessati  che  della
protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Carota
Novella  di  Ispica»,  in  attesa  che l'organismo comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
tutela  e  la valorizzazione della Carota Novella di Ispica, assicuri
la  protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello nazionale della
denominazione  «Carota Novella di Ispica», secondo il disciplinare di
produzione  trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e
allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Carota Novella di Ispica».