IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta
il  regolamento  di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della
professione di chimico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato  a  Zurigo
(Svizzera) l'1l luglio 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
suo titolo professionale «Diplom als Chemiker» conseguito in Svizzera
e  rilasciato  dal  «Technische  Hochschule Zurich» in data 24 aprile
1992 ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A, in Italia
e dell'esercizio della omonima professione;
  Preso atto che il richiedente documenta attivita' di collaborazione
svolta in Italia dal 1996 al 2004;
  Rilevato che l'Ufficio federale della formazione e della tecnologia
(UFFT)  ha  attestato  che  la  professione di chimico in Svizzera e'
professione  non  regolamentata  e  che  il titolo posseduto dal sig.
Rocchetti  configura  una  «formazione  regolamentata» ai sensi della
direttiva 2001/19/CE;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 22 novembre 2005;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  chimico  -  sezione  A, come risulta dai certificati
prodotti,   per   cui  non  appare  necessario  applicare  le  misure
compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Rocchetti  Stefano,  nato a Zurigo (Svizzera) l'l1 luglio
1966,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici -
sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 14 febbraio 2006
                                          Il direttore generale: Mele