IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese agricole a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
  Visto  in  particolare  l'art.  17,  comma  5,  che prevede che con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione
delle  garanzie  previste  dal  presente articolo, tenuto conto delle
previsioni  contenute  nella  disciplina  del  capitale regolamentare
delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  creditizia  e  bancaria»  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, recante il riordino dell'ISMEA;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
recante  «Orientamento  e  modernizzazione  del settore della pesca e
dell'acquacoltura»;
  Visto  l'art.  13,  comma  61-bis, della legge 24 novembre 2003, n.
326,  di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269;
  Ritenuto  opportuno  disciplinare  in sede di prima applicazione le
garanzie  concesse  da  ISMEA  a favore delle imprese agricole di cui
all'art.  1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rinviando
a  successivo  provvedimento  la  disciplina per le garanzie a favore
delle  imprese  della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    «Garanzia  diretta»,  la  garanzia prestata direttamente a favore
dei soggetti finanziatori;
    «Controgaranzia»,  la  garanzia  prestata  a favore dei Confidi e
degli altri Fondi di garanzia;
    «Cogaranzia»  la  garanzia  prestata  direttamente  a  favore dei
soggetti  finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi
di garanzia;
    «Banche»,  le  banche  iscritte  all'albo  di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
    «Intermediari»  gli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
    «Confidi»,    i    Confidi   operanti   nel   settore   agricolo,
agroalimentare;
    «altri  Fondi  di  garanzia»  i  fondi  di  garanzia  gestiti  da
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107  del  decreto  legislativo  1° settembre  1993, n. 385, nonche' i
fondi di garanzia pubblici;
    «Prodotti  Agricoli»  i  prodotti  elencati  nell'Allegato  I del
Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, negli Allegati I e II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003 del Consiglio,
dell'8 aprile  2003,  e  gli  altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario;
    «Micro,   piccole   e  medie  imprese»,  le  imprese  qualificate
rispettivamente   micro,   piccole   e  medie  nella  Raccomandazione
03/361/CE della Commissione europea.