IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»; Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; Ritenuto opportuno disciplinare in sede di prima applicazione le garanzie concesse da ISMEA a favore delle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rinviando a successivo provvedimento la disciplina per le garanzie a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: «Garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori; «Controgaranzia», la garanzia prestata a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia; «Cogaranzia» la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia; «Banche», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; «Intermediari» gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; «Confidi», i Confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare; «altri Fondi di garanzia» i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i fondi di garanzia pubblici; «Prodotti Agricoli» i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; «Micro, piccole e medie imprese», le imprese qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione europea.