IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola  di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti aree marine fino al
31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350,
recante  «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante
dalla   grave   situazione  di  crisi  ambientale  determinatasi  nel
territorio   dell'isola   di  Lampedusa  e  nelle  prospicienti  aree
marittime»  successivamente  modificata  dall'ordinanza di protezione
civile del 18 novembre 2004, n. 3382 recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
  Considerato   che  si  rende  necessario  assicurare,  rispetto  al
summenzionato  contesto  emergenziale,  il  compimento  di  tutti gli
interventi  ancora  in  corso  di  ultimazione  posti  in  essere dal
Commissario   delegato,   necessari  al  definitivo  superamento  del
contesto emergenziale;
  Tenuto   conto,   in   particolare,  dell'ineludibile  esigenza  di
garantire la realizzazione del sito di stoccaggio dei relitti e delle
imbarcazioni  utilizzate  dagli  immigrati  clandestini,  nonche'  la
realizzazione  dello  scalo  alternativo  di  Cala Pisana, al fine di
consentire  la continuita' dei servizi di collegamento tra l'isola di
Lampedusa  e  la Sicilia, anche in presenza di condizioni meteomarine
avverse  che  impediscano  l'utilizzazione  del  porto  principale di
Cavallo Bianco;
  Ritenuto,   quindi,   necessario,  il  ricorso  a  mezzi  e  poteri
straordinari   per   il   superamento   dell'emergenza  in  rassegna,
ricorrendo,  nel  caso  di  specie,  i presupposti di cui all'art. 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  la deliberazione della giunta della Regione Siciliana n. 484
del 26 ottobre 2005, recante «L'accelerazione del trasferimento sulla
contabilita'  speciale  del Commissario delegato di Euro 2.500.000,00
per   l'esecuzione   degli   interventi  finalizzati  al  superamento
dell'emergenza nell'isola di Lampedusa»;
  Vista  la  nota  protocollo  n.  2005/15415/GAB della Prefettura di
Agrigento del 28 novembre 2005;
  Acquisita  l'intesa della Regione Siciliana, pervenuta con nota del
15 febbraio 2006;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 17 febbraio 2006;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e'
dichiarato,  fino  al  31 dicembre  2006,  lo  stato  di emergenza in
relazione  alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di
Lampedusa e nelle prospicienti aree marine.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 febbraio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi