IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio  1999  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
per  la citta' di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi
socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  in  data  15 dicembre 2000 ed in data 14 gennaio 2002 con i
quali  e'  stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della
Citta'  di  Roma  e  provincia,  in  ordine  alla situazione di crisi
socio-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
24 maggio  2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2002,   lo   stato  d'emergenza  nel  territorio  delle  province  di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi
socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e
speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003 con il quale e' stato prorogato lo stato d'emergenza
nel  territorio  delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
in  ordine  alla  situazione  di crisi socio-economico-ambientale nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile del 23 giugno 1999, n. 2992,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 1° luglio 1999, recante «Immediati interventi per fronteggiare la
situazione  di  crisi  socio-ambientale  e  di  protezione civile nel
settore  dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di
Roma  e  provincia» che all'art. 2 comma 1, lettera i) prevede che il
Commissario  delegato identifichi, in ciascun sub ambito provinciale,
il  numero  e  la  localizzazione  degli  impianti  per  la  messa in
sicurezza, per la demolizione, per il recupero dei materiali e per la
rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54
del 6 marzo 2001, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la
situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore dello
smaltimento  dei  rifiuti  nel  territorio  della  citta'  di  Roma e
provincia»,  nonche'  la  successiva  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri  dell'8 novembre  2002,  n.  3249  recante
«Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare l'emergenza nel territorio
della  citta'  di  Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle
province  di  Frosinone,  Latina,  Rieti  e  Viterbo  in  ordine alla
situazione   di  crisi  socio-economico-ambientale  nel  settore  dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 marzo  2002,  recante  la  dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione europea, nonche' il
successivo provvedimento del 30 agosto 2002, recante modificazioni ed
integrazioni  concernenti  la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  della Unione europea adottata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 luglio  2004, con il quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre
2004,  la dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del  18 aprile  2003,  che individua, come sede per lo svolgimento di
importanti  incontri e manifestazioni a livello europeo, la struttura
militare  denominata  Comando Unita' mobili specializzate Carabinieri
«Palidoro»  e,  stante  la  necessita'  di liberare immediatamente il
territorio  adiacente  al  complesso  militare in cui insistevano sei
centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  la cui presenza avrebbe
comportato  l'insorgenza  di  gravi  situazioni  di  rischio,  si  e'
ritenuto  necessario stralciare dalle competenze del Presidente della
Regione  Lazio,  in  materia di delocalizzazione di tutti i centri di
autodemolizione e rottamazione, quelle inerenti ai sei centri siti in
via di Tor di Quinto;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3313 del 12 settembre 2003 e n. 3375 del 10 settembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 gennaio 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2004,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi  ad
esclusione di quelli finalizzati alla delocalizzazione definitiva dei
Centri   di  autodemolizione  e  rottamazione  di  cui  all'ordinanza
3283/2003 gia' attribuiti al Comandante provinciale dei carabinieri -
Commissario delegato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione
Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2005,  lo stato d'emergenza nel territorio della regione
Lazio  in  ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale
nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3473
del 2 settembre 2005;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 dicembre  2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 maggio
2006,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in
ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel
settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
  Vista la nota del Prefetto di Roma del 29 novembre 2005;
  Vista la nota della Regione Lazio del 23 dicembre 2005;
  Considerata  l'urgenza  di provvedere urgentemente alla conclusione
dell'iter  procedurale  inerente alla definitiva delocalizzazione dei
sei  centri precedentemente siti in via di Tor di Quinto in localita'
di Osteria Nuova;
  D'intesa con la regione Lazio;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la
conclusione    dell'iter   procedurale   inerente   alla   definitiva
delocalizzazione   in   localita'   Osteria   Nuova  dei  sei  centri
precedentemente  siti  in  via  di  Tor  di  Quinto, sia richiesta la
valutazione  di  impatto  ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla
base  della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della
meta'.
  2.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle  attivita'  necessarie  alla  definitiva  delocalizzazione  dei
centri  di  autodemolizione  e  rottamazione  di  cui  al comma 1, il
Commissario  delegato,  avvalendosi della collaborazione del soggetto
attuatore,  puo'  autorizzare,  su  richiesta  degli  Uffici pubblici
interessati  dalla  definizione  delle  procedure amministrative, tre
unita'  in  servizio  presso  i  medesimi  uffici allo svolgimento di
prestazioni  di  lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta
ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  fissati  dalla normativa
vigente.
  3.  Per  le  esigenze  di cui al comma 2 il Dipartimento territorio
della  regione Lazio, direzione regionale ambiente e cooperazione tra
i  popoli,  previa  autorizzazione  di spesa da parte del Commissario
delegato,  puo'  avvalersi  di  due  unita'  con  contratto  a  tempo
determinato  individuati  con  scelta di carattere fiduciario, tenuto
conto  della  professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze
lavorative per la durata massima di tre mesi.
  4.  Agli  oneri  conseguenti  all'attuazione  dei  commi  2  e 3 si
provvede  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  di cui all'art. 2
dell'ordinanza del 2 settembre 2005, n. 3473.