La  presente  aggiorna  le  istruzioni impartite a suo tempo con la
circolare  del  22 agosto 1997 ed attiene al contenuto informativo da
inserire  nei  Campi NOTE relativi alla «Descrizione dell'Operazione»
ed  ai  «Motivi del Sospetto»; tale modifica consente una valutazione
piu'  completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza,
mantenendo  inalterata  la  struttura  del  «Data  Entry» attualmente
utilizzato per la produzione delle segnalazioni.
  Pertanto  il punto 5.3 della circolare U.I.C. del 22 agosto 1997 e'
integralmente   sostituito  come  segue:  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1997.
Descrizione dell'operazione.
  Le  informazioni relative alle operazioni segnalate dovranno essere
completate con i seguenti elementi, se presenti:
    collegamento  con  segnalazioni  precedenti (numero di protocollo
U.I.C. delle stesse);
    collegamento  con  altre  segnalazioni  oggetto  di contemporaneo
invio (numero progressivo assegnato dal «data entry» utilizzato).
  Dovranno,  inoltre,  essere  fornite  informazioni  circa la genesi
della segnalazione precisando se essa origina da:
    sistemi   di   rilevazione   automatica   di  anomalie  dai  dati
dell'archivio unico informatico ed, in particolare, dall'applicazione
del «modello usura»;
    controlli e monitoraggi da parte di strutture accentrate;
    richieste   da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  (estremi  dei
provvedimenti relativi);
    liste  emanate  nell'ambito  del  contrasto  al finanziamento del
terrorismo (indicazione della relativa lista);
    altro (specificare).
  Nel  rammentare  che  nel quadro B «descrizione dell'operazione» e'
possibile  inserire  informazioni  relativamente  a  tre  operazioni,
nonche'  indicare  il numero di quelle collegate, quando «il sospetto
sia  riferito ad una pluralita' di transazioni», si ritiene opportuno
che   l'intermediario  indichi  preliminarmente  se  la  segnalazione
riguarda  un  numero limitato di operazioni, indicando l'operativita'
normalmente   svolta   dal  soggetto  segnalato,  ovvero  se  attenga
all'operativita'  complessiva  posta in essere dal soggetto nell'arco
temporale esaminato dal segnalante.
  In  tale  ultimo  caso  saranno  evidenziati  i  volumi complessivi
dell'operativita'  anomala,  distinguendo  tipologie  di  operazione,
movimenti  in  dare e in avere e, qualora significative, le parti per
contanti.  I  dati  informativi potranno essere desunti dall'archivio
unico informatico e dalle altre procedure utilizzate dai segnalanti.
  Di   seguito   si   forniscono   i  dettagli  informativi  che  gli
intermediari  avranno  cura di tenere presenti nella compilazione del
quadro  B,  11.Note,  campo  descrizione dell'operazione, di cui alla
segnalazione riportata in Allegato «A» alla circolare 22 agosto 1997.
Dettagli informativi sulla descrizione dell'operazione.
1) Operazioni di versamento di contante.
  Informazioni  in  merito  alle  eventuali  successive operazioni di
utilizzo/movimentazione  dei  fondi  versati con i dettagli relativi,
secondo  le  specifiche  indicate ai punti successivi per le relative
tipologie  di  operazione.  Si  ritiene utile conoscere l'esistenza o
meno  di  cassette di sicurezza, e, nel caso, i relativi accessi ed i
possibili collegamenti con le operazioni di versamento di contante.
2) Operazioni di prelevamento di contante.
  Informazioni,  secondo le specifiche di cui ai punti successivi, in
merito  alle  operazioni  che  hanno  portato  alla  formazione della
provvista,  specificando  se  le stesse siano da considerarsi o meno,
per tipologia e sotto l'aspetto quantitativo, in linea con il profilo
economico-finanziario  del soggetto segnalato (Nel caso di «cambio di
assegni  di  terzi» o «incasso di assegni circolari» per il contenuto
informativo  relativo  ai titoli negoziati si faccia riferimento alle
informazioni richieste all'alinea successivo).
3)   Operazioni  su  assegni  bancari,  assegni  circolari  e  titoli
similari.
  Versamento in conto di titoli della specie: informazioni in merito:
    al numero identificativo dei titoli;
    al conto di traenza (per gli assegni bancari);
    all'Istituto   sul   quale   i   titoli   vengono   tratti/emessi
(denominazione e Cab della dipendenza interessata).
  Emissione  di  assegni  bancari  e  richiesta  di assegni circolari
titoli similari: informazioni, ove disponibili, in merito:
    all'Istituto presso il quale i titoli sono stati presentati;
    ai beneficiari e agli ordinatari dei titoli stessi;
    al numero delle girate, se presenti.
  Si  prega  inoltre  di voler fornire informazioni circa l'eventuale
esistenza di pluralita' di girate sugli assegni oggetto di versamento
od estinzione.
4) Operazioni tramite ordini di pagamento, bonifici.
  Informazioni:
    sull'ordinante/beneficiario;
    sulle controparti (beneficiario od ordinante);
    sulla banca di effettiva destinazione/provenienza del flusso;
    sull'origine  dei  fondi  per i bonifici disposti e sull'utilizzo
dei fondi pervenuti;
    sulla causale sottostante i pagamenti in questione (se nota);
    sulle operazioni di giro tra conti intestati a soggetti diversi.
5) Operazioni su strumenti finanziari.
  Indicazione di ogni elemento utile ad identificare:
    gli  intermediari per il tramite dei quali sono pervenuti i fondi
utilizzati  a  fini  di investimento ovvero presso i quali sono stati
trasferiti i fondi realizzati con il disinvestimento;
    il  dettaglio  delle operazioni con le quali si sono realizzati i
relativi flussi finanziari;
    gli  ulteriori  investimenti  eventualmente  in essere in capo al
soggetto segnalato.
6) Altre operazioni.
  Operazioni    collegate    all'erogazione    ed   all'utilizzo   di
finanziamenti pubblici.
  Informazioni  relative  agli investimenti oggetto di finanziamento,
alla   persona   giuridica   destinataria   del   finanziamento  (con
particolare riferimento alle eventuali operazioni di capitalizzazione
e  ricapitalizzazione,  al contributo dei soci ovvero all'utilizzo di
fondi  provenienti  da  terzi)  alle  modalita' di utilizzo dei fondi
resisi disponibili.
  Operazioni   collegate  alla  richiesta,  utilizzo  o  rimborso  di
finanziamenti  erogati da intermediari bancari/finanziari; operazioni
collegate all'emissione di titoli di debito.
  Informazioni  in ordine alle motivazioni sottostanti alla richiesta
del   finanziamento,  all'utilizzo  dello  stesso  ed  alle  garanzie
prestate  dal  soggetto  segnalato  e/o  da  terzi.  Assumono,  nella
circostanza,  particolare valore le informazioni desumibili dall'area
che   sovrintende   all'erogazione   dei   finanziamenti  (anche  con
riferimento ai collegamenti con altri soggetti).
  Analoghe  informazioni  vanno  fornite  nel  caso  di operazioni di
ricorso  al  finanziamento  da  parte  del mercato, in particolare se
l'intermediario  segnalante  ha  preso  parte  all'emissione  e/o  al
collocamento dei titoli di debito.
  Si  precisa  che,  nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto
l'operativita'  complessiva  del cliente, e' opportuno che i dettagli
informativi  sopra  riportati  vengano forniti per le operazioni piu'
significative o ripetute.
  Gli intermediari provvederanno a fornire informazioni sulla data di
accensione  dei  rapporti  movimentati  e  su  quella  dell'eventuale
estinzione.   Si  sottolinea,  inoltre,  l'opportunita'  di  indicare
notizie in merito ad eventuali rapporti in capo al soggetto segnalato
presso  altri  intermediari, di cui il segnalante sia a conoscenza in
ragione   della  propria  attivita'  istituzionale  (sulla  base,  ad
esempio,   di   documentazioni  o  dichiarazioni  rese  dal  soggetto
interessato  ovvero  che  possano  essere,  a titolo esemplificativo,
desunte  da  disposizioni  di  giro  su  conti  intestati allo stesso
soggetto   presso  altri  intermediari  o  ancora  dall'esistenza  di
garanzie  prestate  sotto forma di certificati di deposito o libretti
di  risparmio  nominativi, intestati al soggetto segnalato, emessi da
altri istituti).
  Analoghe  informazioni  sull'operativita'  andranno  fornite per le
segnalazioni  inoltrate  nell'ambito  del  contrasto  finanziario  al
terrorismo.
Descrizione dei motivi del sospetto.
  In  questo  ambito  va  inserita  una  sintesi  significativa delle
ragioni   che   hanno   indotto   l'intermediario  ad  effettuare  la
segnalazione, con riferimento:
    agli   elementi  oggettivi  delle  operazioni  (si  rimanda  alle
«Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette»
emanate dalla Banca d'Italia);
    al   profilo   del  cliente  (si  fa  riferimento  alle  predette
«Istruzioni»  ed in particolare ai capitoli relativi alla «conoscenza
della clientela» ed al «sistema dei controlli interni").
  Si rammenta che la semplice evidenza da parte di sistemi automatici
di  rilevazione  di  operazioni anomale secondo criteri oggettivi non
deve  essere  considerata  come  ragione  di  per se' sufficiente per
l'inoltro  della  segnalazione,  ma come base per ulteriori verifiche
sulla  scorta  degli  elementi  raccolti  in merito all'attivita' del
soggetto ed al suo profilo economico-finanziario.
  Gli  elementi  oggettivi dell'operazione acquistano naturalmente un
peso maggiore quando sia piu' rarefatto il rapporto tra intermediario
e  cliente,  come nel caso di operazioni effettuate attraverso canali
distributivi basati su forme di comunicazione «a distanza» o nel caso
di utilizzo di strumenti di pagamento quali la moneta elettronica.
  Nei  casi  in  cui  l'operativita'  si  realizzi  per il tramite di
soggetti  terzi  (promotori  finanziari, agenti) la valutazione delle
operazioni  da  parte  degli  intermediari  dovra' tenere conto delle
informazioni  sul profilo economico-finanziario del cliente trasmesse
da  tali soggetti o dalle eventuali ulteriori informazioni acquisite,
con le dovute cautele, anche dai soggetti in questione.
  Si ritiene, inoltre, significativo che gli intermediari comunichino
eventuali   ulteriori   informazioni   che  possano  far  individuare
attivita' solo indirettamente ricollegabili allo stesso.
  Quanto  alla  valutazione del profilo del soggetto stesso, si prega
di fare riferimento - se presenti - agli accertamenti bancari ed agli
ulteriori  provvedimenti  disposti dall'Autorita' giudiziaria, ovvero
alle   informazioni   acquisite  tramite  i  mezzi  di  stampa  e  di
comunicazione o desumibili dalla piazza.
  Una  particolare  attenzione va posta, infine, nell'indicazione dei
soggetti  individuati  come funzionalmente collegati all'operazione o
all'operativita'   sospetta  segnalata  in  capo  ad  un  determinato
soggetto;  degli stessi verranno forniti, qualora noti e qualora tale
indicazione  sia indispensabile alla configurazione del sospetto, gli
estremi anagrafici e, se disponibile, il codice fiscale.
    Roma, 27 febbraio 2006
                                       Il direttore generale: Bianchi