IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  l'ordinanza  del Ministro della salute dell'11 febbraio 2006
relativamente alle misure urgenti di protezione per casi di influenza
aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici;
  Considerato  l'art. 1, comma 2 della sopracitata ordinanza relativo
alla   modifica   dell'allegato   sulla  base  dell'evoluzione  della
situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie;
  Considerato che le prove eseguite dal Centro di Referenza di Padova
su  campioni  appartenenti  ad un cigno rinvenuto morto nel comune di
Ugento,  provincia  di  Lecce  hanno  dato  esito  positivo  al virus
dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita';
  Ritenuto  necessario  istituire  attorno  al  luogo in cui e' stato
confermata  la  presenza del virus H5N1 ad alta patogenicita' le zone
di  protezione  e  sorveglianza  (ex  art.  2, ordinanza ministeriale
11 febbraio  2006),  e  quindi  modificare  l'allegato I della citata
ordinanza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  I dell'ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006
recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad
alta   patogenicita'   negli   uccelli   selvatici,   e'   sostituito
dall'allegato I alla presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita'
sanitarie  di  controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 13 febbraio 2006
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e   dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 121