IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  1,  comma,  68,  lettera c), della legge 31 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante modificazioni al testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267  ed,  in  particolare
l'inserimento  di  un  art.  205-bis  al medesimo testo unico, con il
quale  sono  autorizzate e disciplinate le aperture di credito, quale
ulteriore forma di finanziamento a disposizione degli enti locali;
  Visto  che  lo  stesso art. 205-bis, comma 5, lettera f) del citato
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che con
apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno debba essere determinata la
misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del
testo  unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato con il
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima
di  tre  anni,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'ente locale di
disciplinare   contrattualmente   le   condizioni  economiche  di  un
eventuale  utilizzo  parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso
variabile.