IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione   e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  e
successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto
legislativo  n.  286  del 1998, come modificato dall'art. 3, comma 2,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale
delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato;
  Visto   il   documento   programmatico   relativo   alla   politica
dell'immigrazione  e  degli stranieri nel territorio dello Stato, per
il  triennio  2004-2006,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2005, n. 169;
  Visti   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
concernente  la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei
lavoratori  extracomunitari  nel  territorio  dello  Stato per l'anno
2005,  del  17  dicembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
febbraio  2005,  e  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  22 aprile 2005, n. 3426, recante «Disposizioni urgenti
di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui
ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo
2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;
  Sentito  il  Comitato  per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni  del  testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi
dell'art.  2-bis  dello  stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre
2005,  che  ha  tenuto  conto  della  relazione del gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 2-bis, comma
3, del testo unico sull'immigrazione;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata  Stato-regioni,
citta' e autonomie locali del 26 gennaio 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni parlamentari del
1° febbraio 2006;
  Tenuto  conto  che  alcuni  settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori   stranieri   in   posizione   dirigenziale   o  altamente
qualificati;
  Tenuto  conto  che  vi  sono  fabbisogni  di  lavoratori  autonomi,
provenienti  dall'estero,  in  particolari  settori  imprenditoriali,
professionali e della ricerca;
  Tenuto  conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari
che  hanno  beneficiato  di istruzione e formazione professionale nei
Paesi di origine nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione;
  Considerato  che  l'art.  17,  comma  1, lettera b), della legge 30
luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
«lavoratori  di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino  al  terzo  grado  in  linea diretta di ascendenza, residenti in
Paesi  non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
  Considerato  che  l'art.  14,  comma  6, del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 ottobre  2004,  n.  334, prevede la
conversione  di  permessi  di soggiorno per tirocinio e di quelli per
studio  in  permessi  di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote
massime previste;
  Ritenuto  che il proseguimento di una politica di incentivazione di
un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di
transito  di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di
quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato
stagionale  e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo  i  cittadini
stranieri  non  comunitari  residenti  all'estero,  entro  una  quota
massima  di  n.  170.000  unita' da ripartire, per quanto riguarda il
lavoro  subordinato  stagionale  e  non  stagionale, tra le regioni e
province  autonome  a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.