IL RETTORE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto  1933, n. 1592 e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia   di   formazione   per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  lo Statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 501
del   18 dicembre   1995,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche
e integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n.  25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
e  alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a)
e  b)  della  legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 2,
comma 4;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
il  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei  e  successive modifiche apportate con il decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, concernente la
programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
  Acquisiti  i  pareri  di  tutte  le  facolta'  dell'Ateneo ai sensi
dell'art. 13, comma 3, lettera p) dello statuto;
  Acquisito     il    parere    favorevole    delle    organizzazioni
rappresentative,  a  livello  locale, del mondo della produzione, dei
servizi  e  delle  professioni,  espresso  nella riunione del 2 marzo
2005,  a  norma  dell'art.  11,  comma  4  del  decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509;
  Acquisita  la  relazione tecnica positiva del nucleo di valutazione
d'Ateneo,  prescritta dall'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del consiglio di amministrazione
espresso  nella  seduta  del  6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, lettera p) dello statuto;
  Vista  la  delibera  con la quale il senato accademico nella seduta
del  13 dicembre  2005  ha  approvato, a norma dell'art. 13, comma 3,
lettera p) dello statuto, la proposta d'istituzione della facolta' di
architettura;
  Acquisito   il   parere   favorevole   del  comitato  regionale  di
coordinamento  espresso  nella  riunione del 31 gennaio 2006, a norma
dell'art.  2,  comma  4  del  decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25;
  Visto   l'ordinamento  didattico  d'Ateneo  per  l'anno  accademico
2005/2006;
  Considerati  i  corsi di laurea in edilizia (classe 4, triennale) e
in  tecnologie  per la conservazione e il restauro dei beni culturali
(classe  41,  triennale)  e  il  corso  di  laurea  specialistica  in
architettura  delle  costruzioni  (classe 4/s, quinquennale) inseriti
nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR e attivati presso la
facolta' di ingegneria per l'anno accademico 2005/2006;
  Visto  il  manifesto  degli  studi per l'anno accademico 2005/2006,
nella parte relativa ai corsi di laurea suindicati e, in particolare,
laddove  prevede  che  «i corsi di studio che venissero trasferiti ad
una  nuova  facolta',  nel  rispetto dell'ordinamento, sono soppressi
nella  facolta'  originaria.  In  tal  caso,  sono  validi  i corsi e
mantenuti  i  risultati  acquisiti  in  crediti  dagli  studenti, che
conserveranno   la   matricola   nel  passaggio  all'eventuale  nuova
facolta»;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  istituita,  presso  l'Universita'  degli  studi di Cagliari, la
facolta' di architettura.