All'A.G.E.A.
                                  -- Area coordinamento
                                  -- Area organismo pagatore
                                  Al    Ministero   delle   attivita'
                                  produttive D.G.S.P.C. - Uff. B2
                                  Agli  assessorati agricoltura delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale  e  alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'agricoltura     italiana     -
                                  Confagricoltura
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti - Coldiretti
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori - C.I.A.
                                  Alla    Confederazione   produttori
                                  agricoli - Copagri
                                  Alla Fagri
                                  All'Union zucchero
                                  Societa' SFIR
                                  Gruppo SADAM Zuccherifici
                                  Co.Pro.B./Italia Zuccheri
                                  Allo Zuccherificio del Molise
                                  Lievitalia S.p.a.
                                  Alcoplus S.p.a.
                                  DSM Bakery Ingredients Italy S.r.l.
                                  All'Italrap

  Allo   scopo   di   consentire  l'applicazione  delle  disposizioni
comunitarie  contenute negli articoli 1 ed 1-bis del regolamento (CE)
n.  314/2002  della  Commissione  del  20 febbraio  2002 e successive
modifiche    ed    integrazioni,    per    la    sola   campagna   di
commercializzazione 2005/2006 e per la parte legata all'utilizzazione
di  zucchero  invertito  e  di  sciroppi,  che  non  rientrano  nella
composizione del prodotto finito, per la produzione di alcole, rhum e
lieviti  vivi,  l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto
segue.
  1. Le  imprese  di  produzione  di  alcole,  rhum  e  lieviti vivi,
interessate   ad   avvalersi   del   disposto  dell'art.  1-bis,  del
regolamento  (CE)  n. 314/2002, presentano istanza di riconoscimento,
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente circolare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, al Ministero
delle  politiche  agricole  -  Dipartimento  delle filiere agricole e
agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR
VIII,  conformemente  a  quanto  prescritto dal paragrafo 1 dell'art.
1-bis  del  regolamento  (CE)  n.  314/2002. L'Amministrazione, entro
dieci  giorni  dalla richiesta, rilasciata il riconoscimento. Restano
valide  le  istanze  presentate  dalle  imprese  precedentemente alla
pubblicazione della presente circolare.
  2. Secondo   quanto   disposto  dall'art.  1-bis,  paragrafo 2  del
regolamento (CE)  n.  314/2002  del 20 febbraio 2002, le imprese alle
quali  sono  state  attribuite  quote  di  produzione  dello zucchero
trasmettono  all'AGEA,  almeno  dieci giorni prima della consegna dei
prodotti, una dichiarazione che contenga:
    a) la  natura e la quantita' dei prodotti da consegnare, espressa
in peso netto e in equivalente zucchero bianco;
    b) le  coordinate  del  trasformatore  riconosciuto  e la sede di
trasformazione dei prodotti consegnati;
    c) le date delle consegne presso la sede di trasformazione.
  3. L'Autorita'  preposta  alla  gestione  ed alla effettuazione dei
controlli   previsti   all'art.  1-bis  -  paragrafi 3,  4  e  6  del
regolamento  (CE)  n.  314/2002,  ivi  compreso  il  controllo  della
contabilita'  indicata  nel  paragrafo 1  del  predetto  articolo,  e
l'AGEA.
  4. Per   quanto   non   espressamente  contemplato  dalla  presente
circolare,  si  fa  rinvio  alle disposizioni comunitarie e nazionali
vigenti   in   materia.   Restano  fermi,  al  riguardo,  obblighi  e
prescrizioni indicati nel regolamento (CE) n. 314/2002.
  5. Le  procedure operative concernenti le dichiarazioni di consegna
ed i controlli sono disposte da AGEA con propria circolare.
  Si  precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994
e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998,
la   presente  circolare  non  e'  soggetta  al  visto  di  controllo
preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla
registrazione   da  parte  dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
      Roma, 28 febbraio 2006

                                      Il capo del Dipartimento
                              delle filiere agricole e agroalimentari
                                               Ambrosio