IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300, che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio   2003,  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure  di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio  2003,  recante  i  limiti  entro  i  quali  poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    non  ha piu' svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale
successivamente all'esercizio 2001;
    non e' in piu' grado di raggiungere gli scopi statutari;
    l'ultimo  bilancio depositato al registro delle imprese in data 4
luglio 2002 e' quello al 31 dicembre 2001;
  Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17  febbraio 1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
  Vista  la  nota  n. 1580608 del 28 ottobre 2005 del Ministero delle
attivita'  produttive - Direzione generale enti cooperativi - Div. IV
-  Roma,  con  la  quale  viene  disposto che deve essere adottato il
provvedimento   di   scioglimento   d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545/XVII, senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa «Rotolfrutta soc. coop. a r.l.», con sede
legale   in  Palagiano  (Taranto),  posizione  BUSC  n.  2240/258618,
costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data
5  marzo  1992, repertorio n. 15944, raccolta n. 6781, codice fiscale
n.  01882720731,  omologato dal tribunale di Taranto in data 20 marzo
1992,   e'   sciolta   per   atto   d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile, senza nomina del commissario
liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 17 febbraio 2006
                                   Il direttore provinciale: Lippolis