IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio
1995,  n.  204;  4 dicembre  1996,  n.  611; 27 febbraio 1998, n. 30;
18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n.
472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali
sono  stati  rifinanziati  gli  articoli 9 e 10 della citata legge n.
211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;
  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato,  prevede  che  le  opere  medesime siano comprese in intese
generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli
interventi;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    il  comma  176,  che  autorizza  ulteriori  limiti di impegno nel
biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui
alle leggi citate ai punti precedenti;
    il  comma  177,  come  sostituito  dall'art.  1,  comma  13,  del
decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168,  convertito  nella legge 31
luglio  2004,  n.  191,  che reca precisazioni in merito ai limiti di
impegno  iscritti  nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative;
  Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della
legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti ed in particolare:
    la   delibera  22 giugno  2000,  n.  70  (Gazzetta  Ufficiale  n.
230/2000),  con la quale questo Comitato ha approvato, tra gli altri,
l'intervento  «Napoli  -  realizzazione  della  tratta  urbana Centro
direzionale - Capodichino», del costo di 208,809 mld di lire (107,841
Meuro), finanziandone un volume d'investimenti di 125,285 mld di lire
(64,705  Meuro) - pari al 60% del predetto costo - con l'assegnazione
di  una  quota annua di 10,622 mld di lire (5,486 Meuro) a valere sui
limiti  di  impegno  di  cui  all'art.  50,  comma  1, della legge n.
448/1998;
    la  delibera  1ª febbraio  2001,  n.  15  (Gazzetta  Ufficiale n.
103/2001),  con  la quale, a seguito della quantificazione definitiva
di  contributi per altri interventi e di una diversa imputazione alle
risorse  delle  varie  leggi  di  settore,  e'  stato  confermato  il
finanziamento come sopra attribuito al predetto intervento;
    la  delibera  29 novembre  2002,  n.  99  (Gazzetta  Ufficiale n.
18/2003),  con  la quale - a fronte dei medesimi valori di costo e di
volume   d'investimenti   sopra   indicati  e  nel  contesto  di  una
ridefinizione  generale del quadro delle assegnazioni - il contributo
assegnato  in  termini  di limiti d'impegno e' stato rideterminato in
10,236  mld  di  lire  (5,286  Meuro), a seguito delle variazioni del
saggio di interesse nel frattempo intervenute;
    la  delibera  20 dicembre  2004,  n.  112  (Gazzetta Ufficiale n.
186/2005),   con   la   quale   il   succitato  contributo  e'  stato
rideterminato  in  4,831  Meuro, sulla base del nuovo importo annuale
della  rata di mutuo effettivamente «autorizzata» dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il  1°  Programma  delle  opere  strategiche,  che riporta
all'allegato 1,  tra  i  «Sistemi  urbani»,  l'intervento  denominato
«Napoli  metropolitana»,  del  costo complessivo di 3.885,822 Meuro e
con una disponibilita' di 1.716,703 Meuro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto  il  Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
2004-2007,  che,  in apposito allegato, conferma l'intervento «Napoli
metropolitana»   tra  le  iniziative  potenzialmente  attivabili  nel
periodo considerato;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  30 giugno  2005, n. 310, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la relazione
istruttoria  concernente il progetto preliminare della «metropolitana
di  Napoli  -  linea  1  (tratta  CDN  -  Capodichino)», proponendone
l'approvazione in linea tecnica;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  nell'intesa generale quadro tra Governo e regione
Campania,  sottoscritta  il  18 dicembre 2001, e' individuato, tra le
opere di preminente interesse nazionale, il «Sistema di metropolitana
regionale»  (SMR),  nell'ambito  del  quale figurano - tra le altre -
«opere  gia'  in corso di realizzazione e necessarie di completamento
ovvero   nuove  opere  di  potenziamento  riguardanti  i  sistemi  di
trasporto  urbano  a  guida  vincolata»,  per  un  importo di 1.792,5
miliardi  di  lire  (925,75 Meuro) di cui 1.010,7 (521,98 Meuro) gia'
finanziati;
  Considerato  che  nel  1°  Accordo  attuativo  della citata intesa,
sottoscritto il 31 ottobre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la regione Campania, e' riportato il «completamento
linea  1  metropolitana  di  Napoli»,  che  nell'allegato all'accordo
stesso  e'  indicato  quale «Chiusura anello linea 1 metropolitana di
Napoli, nuove stazioni»;
  Considerato che l'intervento «tronco Capodichino aeroporto - Centro
direzionale,  tratta  Capodichino  aeroporto - Centro direzionale» e'
riportato, sotto la voce «Napoli metropolitana» e con un costo di 365
Meuro, nella ricognizione degli interventi in fase istruttoria di cui
al «Documento di programmazione economica e finanziaria - Programmare
il  territorio,  le  infrastrutture,  le  risorse»,  allegato al DPEF
2006-2009,  sul quale questo Comitato con delibera 15 luglio 2005, n.
79, ha espresso parere favorevole, riservandosi pero' di esprimere le
proprie   definitive   determinazioni  sull'elenco  degli  interventi
integrativi  in esso previsti alla luce, tra l'altro, dell'intesa che
sarebbe  stata raggiunta in sede di Conferenza unificata e che non e'
ancora intervenuta;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che la linea 1, attualmente in esercizio nella tratta Piscinola
-  Dante  ed  in  costruzione nelle tratte Dante - Garibaldi - Centro
direzionale  e  Piscinola  -  Capodichino,  costituisce un importante
elemento della rete di trasporto pubblico su ferro prevista dal Piano
comunale  dei  trasporti per l'area metropolitana di Napoli (PCT), la
cui  strategia di fondo postula la creazione di una rete di trasporti
fortemente  interconnessa,  strutturata  in modo tale da favorire gli
interscambi  tra  le  diverse modalita' di trasporto per incrementare
l'utilizzo  del  trasporto  collettivo,  soprattutto  su ferro, e per
conseguire  una  drastica  riduzione  dei  livelli di congestione del
traffico   veicolare   di   superficie   e  del  conseguente  livello
d'inquinamento ambientale;
      che  in tale contesto la tratta CDN (Centro direzionale Napoli)
-  Capodichino  presenta  un  notevole  valore  strategico, in quanto
costituisce la chiusura dell'anello metropolitano della linea 1 sopra
richiamato  e  consente  la  realizzazione  di tre significativi nodi
d'interscambio  in  corrispondenza - rispettivamente - delle stazioni
CDN   (che   servira'  la  zona  commerciale  produttiva  del  Centro
direzionale  ed  avra' interscambi con i mezzi di superficie e con la
ferrovia   Circumvesuviana),   della  stazione  Poggioreale  (ove  e'
previsto  l'interscambio  con la nuova linea tranviaria, con le linee
urbane  e  suburbane  e  con  la  Circumvesuviana)  e  della stazione
Capodichino,  ove  sara' possibile l'interscambio sia con l'aeroporto
sia con il trasporto su gomma in considerazione della vicinanza dello
svincolo autostradale e della possibilita' di realizzare parcheggi;
      che  in  particolare la tratta presenta una lunghezza totale di
3,4  km,  di  cui  i primi 1,4 km - compresi tra le stazioni di CDN e
Poggioreale   -   sono  caratterizzati  da  opere  superficiali,  con
profondita' di circa 10 m dal piano campagna e da realizzarsi a cielo
aperto;  mentre  i  successivi  2  km  - dalla stazione Poggioreale a
quella  di  Capodichino  -  si  sviluppano  completamente  ad elevate
profondita', con gallerie scavate a foro cieco;
      che - riprendendo alcune opere in parte gia' realizzate sia per
la  linea  che  per  la  stazione  CDN - l'intervento include, tra le
principali realizzazioni:
        l'adeguamento,  la ristrutturazione ed il completamento della
stazione di CDN (Centro direzionale Napoli);
        la   realizzazione   delle   nuove   stazioni  di  Tribunali,
Poggioreale, S. Maria del Pianto e Capodichino;
        l'adeguamento  e la realizzazione di gallerie artificiali tra
le  stazioni CDN e Tribunali e la realizzazione di manufatti speciali
di   raccordo   tra  le  opere  inserite  nel  progetto  parzialmente
realizzato e quelle incluse nel nuovo progetto;
      che  per  l'itinerario  in questione, ai fini del finanziamento
poi  concesso  con  la  richiamata  delibera n. 70/2000, il comune di
Napoli  aveva  presentato  un  progetto  definitivo  elaborato  dalla
«Ferrovia  Alifana»  e  che  prevedeva,  nell'ambito del programma di
ammodernamento  dell'intera  linea ferroviaria tra Napoli e Teverola,
una  tratta  in  raddoppio ad unica canna tra le stazioni Capodichino
(esclusa) e Poggioreale (inclusa) e l'attrezzaggio dell'intera tratta
Capodichino - Centro direzionale con standard di tipo ferroviario;
      che  la  regione aveva sottolineato la necessita' di assicurare
continuita'   di   esercizio   sull'anello  costituito  dalle  tratte
Piscinola - Capodichino - Garibaldi della linea ferroviaria Alifana e
Garibaldi - Vanvitelli - Piscinola della linea 1 della metropolitana,
prevedendo quindi l'inserimento dei servizi dell'Alifana sul suddetto
anello senza rottura di carico;
      che  il comune di Napoli ha quindi chiesto la rivisitazione del
suddetto  progetto  definitivo,  sia  in  relazione  alla  richiamata
esigenza di esercizio promiscuo Alifana - linea 1 sia con riferimento
alle  necessita' di inserire una nuova stazione in zona Cimitero e di
unificare,   a  Poggioreale,  le  stazioni  della  Circumvesuviana  e
dell'Alifana,   e  che  il  progetto  rivisitato  e'  stato  valutato
favorevolmente  dalla Commissione interministeriale di cui alla legge
29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 19 dicembre 2002;
      che  con  delibera di giunta 30 giugno 2004, n. 2149, il comune
di   Napoli  ha  formalizzato  l'approvazione  in  linea  tecnica  ed
economica del progetto preliminare dell'estensione della linea 1 alla
tratta  CDN  -  Capodichino,  progetto  del  costo di 366 Meuro e che
sostituisce   integralmente   i   progetti  definitivi  approvati  in
precedenza;
      che  il  comune  di  Napoli aveva gia' provveduto all'invio del
progetto   alla  soprintendenza  per  i  beni  architettonici  ed  il
paesaggio    e    per    il    patrimonio    storico,   artistico   e
demoetnoantropologico  di  Napoli  e  provincia,  alla soprintendenza
archeologica  delle  province di Napoli e Caserta, alla GESAC S.p.a.,
ente   gestore   dell'aeroporto   di   Capodichino,   quale   gestore
d'interferenza,  e  che,  con  note  del  1° giugno 2004, le suddette
soprintendenze  hanno formulato parere positivo, mentre, con nota del
3 giugno  2004,  la  GESAC  ha  espresso  il  proprio nulla osta alla
realizzazione  dell'infrastruttura, rappresentando comunque «tutte le
limitazioni   planimetriche  in  essere  sull'area  individuata»  per
l'intervento  stesso e dichiarando di rimanere in attesa del progetto
definitivo  ai fini delle ulteriori verifiche di propria competenza e
del definitivo parere di accettazione;
      che in data 27 luglio 2004 Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  regione  Campania,  comune  di  Napoli e societa' Alifana
S.r.l.  hanno  sottoscritto  una  convenzione  per  la  realizzazione
dell'opera   in   questione,   affidandone   la  progettazione  e  la
costruzione  al  comune stesso, nell'ambito della concessione vigente
con  la  concessionaria  M.N.  Metropolitana  di  Napoli  S.p.a.,  ed
impegnandosi   ad   assicurare   la  completa  copertura  finanziaria
dell'opera, in particolare prevedendo il finanziamento prioritario di
un primo stralcio funzionale per l'importo di 270 Meuro;
      che in data 27 settembre 2004, il suddetto comune ha inviato il
progetto  preliminare dell'intervento in questione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunicando i pareri favorevoli di cui
sopra  e  precisando  di  aver provveduto agli adempimenti in tema di
pubblicita' previsti dalla normativa vigente;
      che  con  nota  del  27 ottobre  2004  la  regione  Campania ha
attestato che il progetto e' escluso dalla procedura di VIA, ai sensi
dell'art.  10,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile  1996, ed e' conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed
adottati;
      che,  su  richiesta  del  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti,  il comune ha effettuato elaborazioni integrative e che la
Commissione  interministeriale  istituita ai sensi della citata legge
n.  1042/1969  -  che  gia'  in precedenza aveva sottolineato come il
progetto  all'esame  non  costituisca una variante del progetto a suo
tempo esaminato, bensi' un progetto nuovo - ha valutato positivamente
il  progetto  rivisitato  nei  termini esposti nella relazione n. 858
(TIF5)/LO  NA del 14 giugno 2005 della direzione generale dei sistemi
di  trasporto  ad impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, formulando considerazioni di ordine trasportistico che
si  traducono  nel  suggerimento  di approfondire prioritariamente, a
livello  definitivo,  uno  stralcio  funzionale  che non comprenda le
stazioni  di  S.  Maria  del  Pianto  e  di Tribunali e di inviare la
valutazione  dell'opportunita' di realizzazione delle stazioni stesse
a  successive  verifiche  di  dettaglio;  mentre,  sotto  il  profilo
economico,   richiama   le   precedenti  osservazioni  sull'impropria
applicazione  dell'aggiornamento  prezzi  dal  1995  al  2002 e sulle
stime,  con particolare riferimento alla voce «imprevisti», ed assume
comunque  quale  costo,  nell'attuale  fase  procedurale  dell'opera,
l'importo  stimato dal comune nel presupposto che il quadro economico
sara' oggetto di rivisitazione nei successivi sviluppi progettuali;
      che  con  delibera di giunta 16 giugno 2005, n. 2419, il comune
ha  approvato  l'integrazione  al  progetto preliminare di estensione
della  linea  1  nel tratto considerato ed il nuovo quadro economico,
rielaborato  alle condizioni contrattuali di cui alla concessione per
la  realizzazione  della  linea 1, estesa alla tratta in discorso con
delibera della stessa giunta 10 dicembre 2004, n. 4065;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
le  prescrizioni  da  recepire  in  sede  di  redazione  del progetto
definitivo;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  il  soggetto aggiudicatore viene individuato nel comune di
Napoli,  il  quale, come previsto dalla su richiamata convenzione, ad
ultimazione  dei  lavori  consegnera'  le  opere  alla regione, quale
proprietaria dell'infrastruttura;
      che  la  gestione  dell'infrastruttura  stessa verra' demandata
dalla  citata  regione alla Societa' ferroviaria Alifana e Benevento,
che  ora  -  come  preso  atto  da  questo  Comitato nella seduta del
27 maggio  2005  - ha assunto la nuova denominazione di MetroCampania
NordEst S.r.l.;
      che  le attivita' relative alla linea 1 sono state affidate con
concessione di progettazione e costruzione antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge n. 109/1994;
      che  il  programma  dei  lavori  di  cui  al progetto all'esame
prevede  il  completamento  della  tratta  in  circa  cinque  anni  a
decorrere dall'approvazione della progettazione definitiva;
      che il CUP del progetto e' B41E04000210001;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che  l'importo  complessivo  dell'opera,  risultante dal quadro
economico  aggiornato,  ammonta  a 365,117 Meuro, inclusivi di 41,146
Meuro  per  oneri di concessione, 69,022 Meuro per revisione prezzi e
33,192 Meuro per IVA;
      che  la  citata  delibera  comunale  16 giugno 2005 presenta un
quadro  economico  che, pur riportando lo stesso importo complessivo,
quantifica diversamente alcune voci;
      che  il  quadro  finanziario  dell'opera  e'  cosi'  suddiviso,
riportando  gli importi arrotondati alla terza cifra decimale secondo
i criteri consueti:

                                                   (importi in Meuro)

=====================================================================
                        Ente                        |    Impo|rti
=====================================================================
                                                    |Parziali|Totali
---------------------------------------------------------------------
Finanziamenti disponibili:                          |        |
---------------------------------------------------------------------
  Stato (legge n. 211/1992)                         |        |64,705
---------------------------------------------------------------------
  regione:                                          |        |
---------------------------------------------------------------------
    delib. G.R. n. 6228 del 23 novembre 2002        |43,140  |
---------------------------------------------------------------------
    delib. G.R. n. 6267 del 23 dicembre 2002        |73,000  |
---------------------------------------------------------------------
    nota n. 863/UDCP/GAB del 27 ottobre 2004        |        |
(impegno al cofinanziamento)                        |46,570  |162,710
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    comune:  delib. G.C. n. 2149 del 30 giugno 2004 |        |18,010
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  Totale finanziamenti disponibili                  |        |245,425
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Differenza da finanziare                            |        |119,692

      che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ipotizza
vengano  posti a carico della legge n. 166/2002 119,570 Meuro, con un
residuo da finanziare di 0,122 Meuro;
      che  il  piano economico-finanziario, riferito solo alla tratta
in  questione,  evidenzia  la scarsa significativita' dei ricavi, che
preclude forme di cofinanziamento da parte di privati;
      che   l'analisi  costi-benefici,  anch'essa  focalizzata  sulla
tratta  all'esame  e  non  comprensiva  quindi  degli impatti diretti
sull'intera  rete  ferroviaria  dell'area  e  parametrata su una vita
utile  venticinquennale  dell'intervento  e  su un valore medio della
tariffa  di  trasporto  pari  a 0,281 euro, evidenzia un VAN di 127,2
Meuro ed un tasso di rendimento interno economico del 7,97%;
      che  con  nota  30 maggio  2005 la Cassa depositi e prestiti ha
rilevato  che  le  ipotesi  di  base  per  l'elaborazione  del  piano
economico  non  generano flussi di entrate sufficienti alla copertura
dei  costi  d'esercizio, la cui copertura ritiene debba quindi essere
garantita  da  adeguati  contributi  in  conto  esercizio,  e  che la
realizzazione  dell'intervento  consentira'  peraltro,  rispetto alla
situazione  attuale,  soprattutto  di apportare alla collettivita' un
vantaggio in termini di rapporto costi/benefici, sottolineando quindi
l'indispensabilita'  della  concessione  del  finanziamento  a carico
delle risorse destinate all'attuazione del programma;
      che  con  nota  14 giugno  2005, n. 0054448, l'Unita' tecnica -
Finanza  di  progetto  rileva,  in  linea  generale,  come  le  opere
realizzate nel settore del trasporto su rete metropolitana richiedano
un  ingente investimento, difficilmente ripagato dalla gestione delle
opere  stesse, e del pari rileva altresi' che l'ammontare complessivo
annuo  stimato  per i ricavi da gestione, tariffari e non, non supera
quello  totale  dei costi annui di gestione, sottolineando quindi che
il   contributo   pubblico   a   carico   delle   risorse   destinate
all'attuazione  del  Programma  -  indicato  in  119,692 Meuro, cioe'
comprensivo della differenza da finanziare - e' indispensabile per la
copertura del fabbisogno finanziario;
      che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone
di  approvare  il  progetto  preliminare  in esame limitatamente agli
aspetti tecnici, rinviando l'assegnazione delle risorse finanziarie a
carito delle legge n. 166/2002 alla fase di approvazione del progetto
definitivo;
                              Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato  - da ultimo - dal
decreto  legislativo  n.  330/2004, e' approvato, con le prescrizioni
proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai
fini     dell'attestazione    di    compatibilita'    ambientale    e
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio il progetto
preliminare  della  «Metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro
direzionale di Napoli (CDN) - Capodichino».
  E'  quindi  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed edilizio,
l'intesa Stato-regione sulla localizzazione di dette opere.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002,  l'importo  di  365,177  Meuro,  di cui alla precedente
«presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.
  1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto  e da recepire in sede di redazione del
progetto  definitivo,  sono  riportate nell'allegato, che forma parte
integrante della presente delibera.
  Il  soggetto  aggiudicatore  in  particolare,  come richiesto dalla
Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1042/1969:
    dovra'  approfondire  prioritariamente, a livello definitivo, uno
stralcio  funzionale  che  non  comprenda le stazioni di S. Maria del
Pianto  e Tribunali, rinviando a successive verifiche di dettaglio la
valutazione  dell'opportunita'  di realizzazione delle stesse e fatte
salve le indicazioni di cui al punto 1.7 del citato allegato;
    tenuto  conto  che  il  progetto conferma genericamente le scelte
progettuali  gia'  effettuate per le altre tratte, dovra' considerare
in  modo sistematico, nei successivi sviluppi progettuali, opzioni di
aggiornamento    tecnologico,   al   fine   di   non   incorrere   in
un'obsolescenza  precoce  dell'intera  linea  e nel declassamento del
livello qualitativo dell'opera;
    rilevato  che  il  progetto  in  questione  costituisce  di fatto
l'elemento  di  chiusura dell'anello metropolitano di Napoli e che la
realizzazione   dell'anello  stesso  in  base  ad  una  progettazione
effettuata  per step successivi potrebbe aver determinato carenze nel
quadro  progettuale  generale  dell'intero  sistema in configurazione
chiusa,  non  potra' procrastinare ulteriormente l'analisi di sistema
del  suddetto  anello  per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza,
alle modalita' di esercizio ed alla funzionalita' dello stesso.
2. Copertura finanziaria.
  L'individuazione   della   copertura   finanziaria   residua  sara'
effettuata  in  sede  di  approvazione  del  progetto definitivo, che
dovra'  recare  un  quadro  economico aggiornato redatto in base agli
esiti degli approfondimenti progettuali di cui al punto 1.3 e tenendo
conto  - come indicato nelle prescrizioni di cui al citato allegato -
delle  osservazioni  sui  profili  economici formulate dalla predetta
commissione interministeriale.
  A  corredo  del  progetto  definitivo  dovra'  essere trasmessa una
versione aggiornata del piano economico-finanziario analitico.
3. Clausole finali.
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti   il   progetto   preliminare  dell'intervento
approvato con la presente delibera.
  3.2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di
approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla
verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto
1.3.
  3.3.  Il  suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
  3.5.  Il  Codice  unico  di progetto (CUP) assegnato al progetto in
argomento,   ai  sensi  della  delibera  n.  24/2004,  dovra'  essere
evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile
riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.
    Roma 29 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Economia e finanze,
registro n. 1, foglio n. 366