IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli
interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il
Governo  e  ogni  singola  regione  o  provincia autonoma al fine del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal l° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il 1° Programma delle opere strategiche, che include - nel
Corridoio   plurimodale   tirrenico  -  nord-Europa,  tra  i  sistemi
ferroviari  -  l'«asse  ferroviario  Ventimiglia-Genova-Novara-Milano
(Sempione)»,  per  il  quale  indica  un  costo  di 4.379,555 meuro e
disponibilita' pari a 785,014 Meuro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei   ed   informatici,  relativi  a  progetti  di  investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti,   come  integrato  dal  decreto
dell'8 giugno 2004, con il quale - in relazione al disposto dell'art.
15,   comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  190/2002  -  e'  stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  30 giugno  2005, n. 310, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione  istruttoria  della  tratta  ferroviaria  Finale  Ligure  -
Andora, proponendo l'approvazione del progetto preliminare;
  Vista  la  successiva  nota 1° luglio 2005, n. 312, con la quale il
citato  Ministero  ha  trasmesso gli allegati alla predetta relazione
istruttoria;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato che questo Comitato, con delibere 29 settembre 2003, n.
78  e  n. 79, ha approvato i progetti preliminari - rispettivamente -
della «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi» e della «tratta
Genova   Voltri   -   Brignole»,   entrambi   inclusi   nella  citata
infrastruttura          strategica          «asse         ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano  (Sempione)»,  mentre  con  delibera
3 agosto  2005,  n.  118,  ha approvato l'adeguamento del costo della
suddetta «linea Milano - Genova: terzo valico dei Giovi»;
  Considerato  che  l'intervento  «Raddoppio  della linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia:  tratta  Finale  Ligure  -  Andora»  e'  compreso
nell'Intesa   generale   quadro   tra   Governo  e  regione  Liguria,
sottoscritta    il   6 marzo   2002,   nell'ambito   del   «Corridoio
Tirrenico-Nord Europa» alla voce «Linea Genova-Ventimiglia: raddoppio
delle tratte S. Lorenzo-Andora e Andora-Finale Ligure»;
  Considerato  che  l'intervento  in  questione e' ricompreso, con il
costo   arrotondato   di   1.540   Meuro,  nella  ricognizione  delle
infrastrutture  in  fase istruttoria di cui all'allegato al Documento
di programmazione economica e finanziaria 2006-2009, sul quale questo
Comitato  si  e' espresso favorevolmente con delibera 15 luglio 2005,
n.   79,   riservandosi  pero'  di  adottare  le  proprie  definitive
determinazioni   sull'elenco  degli  interventi  aggiuntivi  in  esso
ricompresi  anche in relazione all'intesa che sarebbe stata raggiunta
in sede di Conferenza unificata e che non e' ancora intervenuta;
  Considerato  che  l'asset  di  riferimento del progetto in esame e'
rappresentato  dalla  linea  ferroviaria Genova-Ventimiglia e che, in
particolare,  il  progetto  e' incluso tra i progetti di investimento
relativi alla rete fondamentale del Contratto di programma 2001-2005,
intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;
  Considerato  che  il  progetto  «Raddoppio  della linea ferroviaria
Genova-Ventimiglia:  tratta  Finale  Ligure  -  Andora»  e'  altresi'
incluso  -  con il costo di 1.540,3 meuro - nel Piano delle priorita'
degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004 che questo
Comitato,  con  delibera  20 dicembre  2004,  n. 91, ha approvato per
l'anno  2005  e,  in  via  programmatica,  per gli anni successivi, e
considerato  in  particolare che il progetto stesso e' ricompreso tra
gli  interventi  per i quali sono state richieste maggiori risorse in
sede  di  quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che
hanno  trovato  esplicitazione nel 4° addendum al citato Contratto di
programma, attualmente in fase di formalizzazione;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
  sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
    che  il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia si inserisce nel
piu'  vasto  programma  di  sviluppo  dell'offerta  ferroviaria sulle
relazioni tra il sud-ovest e il nord-est dell'Europa soprattutto, per
quanto   riguarda   le   merci,  in  vista  della  crescente  domanda
proveniente  dai porti del bacino mediterraneo per i traffici diretti
agli insediamenti industriali del nord e dell'est europeo;
    che il progetto del raddoppio Genova-Ventimiglia e' classificato,
nel citato PPI, tra gli obiettivi strategici di superamento dei colli
di bottiglia sulle linee e sui nodi e che con la sua realizzazione si
raggiunge:
      l'aumento della capacita' di traffico;
      la  riduzione  dei tempi di percorrenza conseguente all'aumento
di velocita' commerciale della linea;
    che  il  progetto, unitamente al «raddoppio Andora - S. Lorenzo a
mare»,  al  quale  e'  stata data priorita' di realizzazione e per il
quale  sono  state  concluse  le  procedure  di gara, contribuisce al
completamento del raddoppio della suddetta linea;
    che  l'opera  consiste  nella  realizzazione di una nuova linea a
doppio  binario,  compresa  tra  la  stazione  di  Finale Ligure e la
stazione di Andora, che si sviluppa in variante e a monte della linea
storica;
    che  il  tracciato  presenta  una  lunghezza complessiva di circa
31+910  km,  di cui circa 25 km in galleria e 1,9 km in viadotto, con
pendenza  massima  del  7,37 per mille e velocita' massima pari a 200
km/h;
    che  sono  previste, oltre alle citate stazioni di Finale Ligure,
oggetto di restyling, e di Andora, una stazione ad Albenga, e fermate
impresenziate  a  Pietra  Ligure,  Borghetto  S.  Spirito  e Alassio,
quest'ultima in galleria;
    che  il tracciato dell'intervento e' stato definito in attuazione
dell'Accordo  di  programma  stipulato  in  data 19 gennaio 1998 «per
l'approvazione  della  prima fase del progetto definitivo delle opere
di  raddoppio  del  tratto  di  ferrovia  Finale  Ligure Marina - San
Lorenzo  al Mare della linea Genova-Ventimiglia» tra il Ministero dei
trasporti,  le  Ferrovie dello Stato, la regione Liguria, le province
di Imperia e di Savona ed i comuni interessati dal tracciato;
    che  il  progetto  preliminare  dell'opera,  che  costituisce  un
aggiornamento  del  progetto  del  quale  era  stata  riconosciuta la
compatibilita'  ambientale  con  decreto interministeriale DEC/VIA n.
2535  del 29 luglio 1996, e' stato trasmesso in data 10 marzo 2003 da
RFI  S.p.a.,  in  qualita'  di  soggetto  aggiudicatore, alla regione
Liguria e alle amministrazioni interessate;
    che  la regione Liguria, con delibera di giunta 6 giugno 2003, n.
619,  ha  espresso parere favorevole di massima, con prescrizioni, in
merito   alla   localizzazione   urbanistica  dell'opera,  sentiti  i
competenti   uffici   regionali,   la   provincia   di   Savona,   la
Soprintendenza  per  i  beni  architettonici e per il paesaggio della
Liguria e i comuni interessati;
    che  successivamente  -  soprattutto  ad iniziativa dei comuni di
Alassio  e  di  Albenga,  che  avevano  gia' segnalato criticita' nei
pareri  allegati  alla  delibera  regionale  -  sono stati effettuati
approfondimenti  progettuali  a cura di RFI per la parte di tracciato
che  interessa  detti  comuni  ed i comuni di Borghetto S.S. e Pietra
Ligure;
    che  tali approfondimenti hanno portato a ipotesi di modifiche in
gran parte di carattere altimetrico ritenute condivisibili dagli enti
interessati  e  che  hanno  formato  oggetto  di  un  supplemento  di
istruttoria  da  parte  della  regione,  che con delibera 15 febbraio
2005, n. 217, ha integrato le valutazioni espresse con la delibera n.
619/2003;
    che  tra  le  modifiche  progettuali ipotizzate da RFI e ritenute
condivisibili dalla regione e' incluso l'abbassamento della quota del
piano  del  ferro  a  - 2.55 nella tratta che attraversa il comune di
Alassio,  in  modo  da mantenere la funzionalita' della stazione e da
escludere  nel  contempo la demolizione di fabbricati e la deviazione
del rio Candi;
    che  nel  frattempo hanno confermato la valutazione positiva gia'
espressa  sul  progetto  del  1996 il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  -  Commissione  speciale  VIA,  ritenendo di
carattere   non   sostanziale  le  modifiche  apportate  al  progetto
precedentemente  sottoposto  a  VIA,  e  il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  quest'ultimo  facendo  proprie  le prescrizioni
formulate  dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria
e  dalla  Soprintendenza  per i beni architettonici e il paesaggio di
Genova;
    che  il  progetto  preliminare e' stato inviato agli enti gestori
delle interferenze;
    che  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le
prescrizioni  da  formulare  in  sede  di  approvazione del progetto,
esponendo   le   motivazioni   in  caso  di  mancato  recepimento  di
osservazioni   avanzate  nella  fase  istruttoria,  ed  evidenzia  le
principali interferenze;
  sotto l'aspetto attuativo:
    che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;
    che  la  modalita'  prevista  per  l'affidamento dei lavori e' il
ricorso a contraente generale;
    che   il  tempo  complessivo  dall'espletamento  delle  attivita'
progettuali   ed   autorizzatine  residue  alla  messa  in  esercizio
dell'opera e' stimato in circa 85 mesi;
    che il CUP assegnato al progetto e' J71J04000000008;
  sotto l'aspetto finanziario:
    che  il  costo  del progetto predisposto da RFI ammonta a 1.540,3
meuro   dei   quali   1.326,71   per   opere,  impianti  tecnologici,
acquisizione  aree  e  opere compensative; 100 per imprevisti e 113,6
per  servizi  di  ingegneria  e  alta sorveglianza, nonche' per costi
interni e spese generali dei soggetto aggiudicatore;
    che  il  costo  delle diverse categorie di opere e' stato desunto
sulla  base  di  un  costo  tipologico di riferimento, individuato in
relazione   ad   opere  similari  gia'  realizzate  o  frequentemente
impiegate negli interventi ferroviari;
    che   sulla   base  delle  valutazioni  specifiche  condotte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati determinati
in  34.775.666  euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori e/o
attivita'  di  progettazione  di cui alle prescrizioni proposte dagli
organi  istituzionali  competenti al netto della riduzione per minori
demolizioni  connesse all'abbassamento della livelletta nel comune di
Alassio;
    che  tale  aumento  di costo viene sostanzialmente compensato dal
decremento  delle indennita' patrimoniali imputabili all'abbassamento
della fermata di Alassio e pari a 34.936.591 euro;
    che,  pertanto,  il  costo  complessivo  finale dell'intervento a
seguito  dell'accoglimento  delle prescrizioni, viene ad attestarsi a
1.540,1 Meuro;
    che   la   copertura  finanziaria  e'  prevista  nell'ambito  dei
finanziamenti   degli  investimenti  ferroviari  inclusi  nel  citato
Contratto  di  Programma 2001-2005 e piu' specificatamente, secondo i
dati  desunti  direttamente  dai  relativi  atti e cosi' parzialmente
assicurata:
      Contratto  di Programma 2001-2005 (Legge finanziaria 2001) 55,8
Meuro;
      2°  addendum al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2003)
564,0 Meuro.
  La  copertura  residua  di  920,6  meuro  e'  posta a carico del 4°
addendum  al Contratto di Programma (Legge finanziaria 2005), sul cui
schema  questo Comitato si e' espresso con delibera n. 88/2005 e che,
come specificato in premessa, e' ancora in fase di formalizzazione;
                              Delibera:

  1. Approvazione progetto preliminare.
  1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 190/2002, nonche' ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato  - da ultimo - dal
decreto  legislativo  n. 330/2004, e' approvato - con le prescrizioni
proposte  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche
ai    fini   dell'attestazione   di   compatibilita'   ambientale   e
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato all'esproprio il progetto
preliminare     del     «Raddoppio     della     linea    ferroviaria
Genova-Ventimiglia: tratta Finale Ligure - Andora».
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2 Ai sensi dei citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
190/2002,  l'importo  di  1540,1 Meuro, di cui alla precedente «presa
d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.
  1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto 1.1, a cui e' condizionata
l'approvazione  del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma
parte  integrante  della  presente  delibera.  Il progetto definitivo
verra'  inoltre  sviluppato prevedendo - nella parte di tracciato che
attraversa  il  comune  di  Alassio  - l'abbassamento della quota del
piano del ferro a - 2,55.
  2. Copertura finanziaria.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di
sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvedera'
a  confermare che l'importo di 1540,1 meuro, corrispondente al limite
di  spesa  sopraindicato,  trova copertura nel Contratto di programma
con  RFI  2001-2005 e nei relativi «addendum», riportando comunque in
apposito  prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria
di  detto  costo  fermo  restando  che,  qualora necessaria, la quota
complessiva  relativa  alla  citata  infrastruttura «Asse ferroviario
Ventimiglia-Genova-Novara-Milano-(Sempione)  da  porre a carico delle
risorse    destinate    all'attuazione   del   1°   programma   delle
infrastrutture  strategiche non potra' superare - salva compensazione
con  altra  opera  -  quella  indicata  nella  richiamata delibera n.
121/2001.
  3. Disposizioni finali.
  3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti   componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con  la
presente delibera.
  3.2 La commissione VIA procedera' - ai sensi dell'art. 20, comma 4,
del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del
progetto   definitivo   alle   prescrizioni   del   provvedimento  di
compatibilita'  ambientale  e  ad  effettuare gli opportuni controlli
sull'esatto  adempimento  dei contenuti e delle prescrizioni di detto
provvedimento.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, in sede di
approvazione   della   progettazione   definitiva,  provvedera'  alla
verifica   di  ottemperanza  alle  prescrizioni  che  debbono  essere
recepite in tale fase.
  Il   soggetto   aggiudicatore   procedera'   alla   verifica  delle
prescrizioni  che  debbono  essere  attuate  nelle  fasi  successive,
fornendo  assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
  3.3  Il  suddetto  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di  approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo  -  tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei
confronti    degli    eventuali    subcontraenti   e   subaffidatari,
indipendentemente  dall'importo  dei  lavori, e forme di monitoraggio
durante la realizzazione dei lavori.
  3.5  Il  codice  unico  di progetto (CUP), assegnato al progetto in
argomento,  ai  sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella
documentazione  amministrativa  e  contabile riguardante l'intervento
stesso.
    Roma, 29 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 365