IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda presentata dal Comitato promotore D.O.P. «Farina
di  Castagne  della  Lunigiana»,  intesa ad ottenere la registrazione
della  denominazione  «Farina  di Castagne della Lunigiana», ai sensi
dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 61407 del 22 febbraio 2006 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale il Comitato promotore D.O.P. «Farina
di  Castagne  della  Lunigiana»,  ha  chiesto  la protezione a titolo
transitorio   della   stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del  predetto
regolamento (CEE) 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando
lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Farina di
Castagne  della  Lunigiana»,  in  attesa  che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
D.O.P.  «Farina di Castagne della Lunigiana, assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Farina
di  Castagne  della Lunigiana», secondo il disciplinare di produzione
allegato alla nota n. 61407 del 22 febbraio 2006, sopra citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Farina di Castagne della Lunigiana».