IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 settembre  2005,  relativo alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione «Gran Suino Padano», trasmessa alla Commissione europea
per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale  ai  sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  la comunicazione dall'Associazione temporanea di imprese tra
Associazione  nazionale  allevatori  suini  (ANAS),  Unione nazionale
produttori suini (U.NA.PRO.S.) e Associazione industriali delle carni
(ASS.I.CA),  con  sede  presso  ANAS,  via Lazzaro Spallanzani n. 4 -
00161 Roma, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per
svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto  di  che  trattasi,
l'Istituto Parma Qualita' - Istituto consortile per il controllo e la
certificazione di conformita' di prodotti alimentari a denominazione,
indicazione  e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma),
via Roma 82/b-82/c;
  Considerato  che  l'organismo  Istituto  Parma  Qualita' - Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta   risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di
controllo  privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Considerato  che l'organismo di controllo Istituto Parma Qualita' -
Istituto   consortile   per  il  controllo  e  la  certificazione  di
conformita'  di  prodotti  alimentari  a denominazione, indicazione e
designazione protetta ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale
il  piano  di  controllo predisposto per la denominazione «Gran Suino
Padano»,  allo  schema  tipo  e  di  possedere  la struttura idonea a
garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo privato di controllo Istituto Parma Qualita' - Istituto
consortile  per  il  controllo  e la certificazione di conformita' di
prodotti  alimentari  a  denominazione,  indicazione  e  designazione
protetta,  con  sede  in  Langhirano  (Parma),  via Roma 82/b-82/c e'
autorizzato,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  14  della legge n.
526/1999,  a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
«Gran  Suino  Padano»,  protetta transitoriamente a livello nazionale
con decreto ministeriale 5 settembre 2005.