IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le aziende fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette; Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007; Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti devono garantire per ciascun anno; Tenuto conto, altresi', che, lo stesso comma 98, dispone che il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissar criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma; Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che le camere di commercio sono chiamate a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente ottenuto attraverso il contingentamento del «turn over»; Considerato che detto contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale le camere di commercio possono effettuare assunzioni; Ritenuto opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite, alle camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti dal tasso di sostituzione del personale cessato; Ritenuto opportuno stabilire che la distribuzione dei residui avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri; Considerata l'opportunita' di avvalersi di un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate, per la gestione della distribuzione dei residui per gli anni 2005, 2006 e 2007; Ritenuto opportuno considerare gli indicatori di equilibrio economico finanziario citati dal comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 oltre ai parametri che attengono all'efficienza gestionale delle camere di commercio; Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti in rapporto al numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese, ai profili professionali del personale da assumere, all'essenzialita' dei servizi da garantire e all'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti; Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unita' di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario; Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007, rispettivamente la media dei dati risultanti dai conti consuntivi degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005; Ritenuto opportuno che il risparmio di spesa che l'Unioncamere e' chiamata a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa essere adeguatamente perseguito attraverso il contingentamento del «turn over»; Considerato che questo contingentamento rappresenta il limite massimo entro il quale l'Unioncamere puo' effettuare assunzioni; Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti; Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite, l'arrotondamento per eccesso se l'indicatore sopra citato e' al di sotto dell'indice medio nazionale del sistema delle camere di commercio; Ritenuto opportuno che nel caso di procedure di reclutamento sia garantito in via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure di mobilita' con riguardo a quelle connesse a processi di trasformazione e soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza; Acquisita l'intesa del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al reclutamento del personale a tempo indeterminato. 2. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.