IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il
quale dispone che per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni
dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
aziende  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64  del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'art.  70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive  modificazioni,  e'  fatto  divieto  di  procedere  ad
assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, ad eccezione delle
assunzioni relative alle categorie protette;
  Visto il comma 98 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, il quale dispone che con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti
locali  di  cui  all'art.  2,  commi  1  e 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i
criteri  e  i  limiti  per  l'assunzioni  a  tempo  indeterminato nel
triennio 2005-2007;
  Tenuto conto che, ai sensi dello stesso comma 98, sono quantificate
le  misure  delle  economie di spesa lorda che gli stessi enti devono
garantire per ciascun anno;
  Tenuto  conto,  altresi',  che,  lo stesso comma 98, dispone che il
Ministero  delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e con
il  Ministero  dell'economia e delle finanze, individua per le camere
di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere,
specifici  indicatori  di  equilibrio  economico-finanziario, volti a
fissar  criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma;
  Ritenuto  opportuno  che  il  risparmio  di  spesa che le camere di
commercio  sono  chiamate  a  garantire per ciascuno degli anni 2005,
2006  e  2007  possa  essere  adeguatamente  ottenuto  attraverso  il
contingentamento del «turn over»;
  Considerato   che  detto  contingentamento  rappresenta  il  limite
massimo  entro  il  quale  le  camere di commercio possono effettuare
assunzioni;
  Ritenuto  opportuno, inoltre, consentire, entro il suddetto limite,
alle  camere di commercio, il recupero di eventuali residui derivanti
dal tasso di sostituzione del personale cessato;
  Ritenuto  opportuno  stabilire  che  la  distribuzione  dei residui
avvenga sulla base di una ricognizione della situazione della singola
camera di commercio individuata sulla base di appositi parametri;
  Considerata  l'opportunita'  di  avvalersi di un apposito gruppo di
lavoro,    costituito   da   rappresentanti   delle   amministrazioni
interessate,  per la gestione della distribuzione dei residui per gli
anni 2005, 2006 e 2007;
  Ritenuto   opportuno   considerare  gli  indicatori  di  equilibrio
economico  finanziario  citati  dal comma 98, della legge 30 dicembre
2004,   n.  311  oltre  ai  parametri  che  attengono  all'efficienza
gestionale delle camere di commercio;
    Tenuto conto che gli indicatori sopra richiamati vengono definiti
in  rapporto  al  numero delle imprese attive iscritte o annotate nel
registro  delle  imprese,  ai  profili professionali del personale da
assumere,  all'essenzialita' dei servizi da garantire e all'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti;
  Ritenuto  opportuno  considerare  quali  indicatori  di  equilibrio
economico-finanziario  il  rapporto  tra  i  costi del personale e le
entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra le unita'
di personale in servizio, presso la camera di commercio, ed il numero
delle  imprese  attive iscritte o annotate nel registro delle imprese
di  cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I due indici
predetti   vengono  sommati  per  determinare  l'indice  generale  di
equilibrio economico-finanziario;
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  del  calcolo degli indicatori sopra
evidenziati, prendere in considerazione per l'anno 2005, 2006 e 2007,
rispettivamente  la  media  dei  dati risultanti dai conti consuntivi
degli enti camerali per il triennio 2001-2003, 2002-2004 e 2003-2005;
  Ritenuto  opportuno  che il risparmio di spesa che l'Unioncamere e'
chiamata  a garantire per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 possa
essere  adeguatamente  perseguito  attraverso il contingentamento del
«turn over»;
  Considerato  che  questo  contingentamento  rappresenta  il  limite
massimo entro il quale l'Unioncamere puo' effettuare assunzioni;
  Ritenuto  opportuno  considerare  quale  indicatore  di  equilibrio
economico-finanziario  dell'Unioncamere  l'indice  medio, per ciascun
triennio  considerato,  rappresentato  dal  rapporto  tra i costi del
personale ed entrate correnti;
  Ritenuto opportuno, pertanto, consentire, entro il suddetto limite,
l'arrotondamento  per  eccesso  se l'indicatore sopra citato e' al di
sotto  dell'indice  medio  nazionale  del  sistema  delle  camere  di
commercio;
  Ritenuto  opportuno  che  nel caso di procedure di reclutamento sia
garantito  in  via preventiva l'effettivo svolgimento delle procedure
di   mobilita'   con   riguardo  a  quelle  connesse  a  processi  di
trasformazione  e  soppressione  di  amministrazioni pubbliche ovvero
concernenti personale in situazione di eccedenza;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro  della  funzione  pubblica e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto disciplina, nel rispetto delle previsioni
contenute  nell'art.  1,  comma  98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   la   definizione   di   specifici   indicatori  di  equilibrio
economico-finanziario,   volti   a   fissare  criteri  e  limiti  per
consentire alle camere di commercio e all'Unioncamere di procedere al
reclutamento del personale a tempo indeterminato.
  2.  Le  disposizioni  del  presente decreto, ai sensi del comma 569
dell'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano anche
nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano.