IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  del  31 gennaio  2001  recante  «Utilizzo dello
stanziamento  di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla
legge  n.  266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;
  Visto  il  decreto  n.  397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il
decreto  del  31 gennaio  2001, estendendo, in particolare l'utilizzo
dello  stanziamento  per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie  imprese  italiane  nello  Stato  di  Serbia  e  Montenegro, in
Albania, in Bosnia e in Macedonia;
  Visto  il  decreto  n.  429  del  19 novembre  2003, art. 1, che ha
incrementato  per  Euro  30 milioni lo stanziamento di cui al decreto
del  31 gennaio  2001,  a valere sulle disponibilita' di cui all'art.
80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il  decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la
definizione   di   soggetti  destinatari  e  investimento,  contenuta
nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
  Visto  il  decreto  n.  466  del  9 giugno 2004, che ha abrogato il
previsto  limite  massimo  all'importo  di  ciascun  intervento ed ha
esteso  l'utilizzo dello stanziamento anche ad interventi finalizzati
alla  acquisizione  di quote in societa' estere che non presentano un
capitale misto;
  Visto  il decreto n. 504 del 21 giugno 2006 che, in particolare, ha
esteso l'utilizzo dello stanziamento alla Romania e alla Bulgaria;
  Vista  la  delibera  del  CIPE del 29 luglio 2005, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  21 del 26 gennaio 2006, che a modifica delle
delibere  n.  149  del  15 dicembre 2000, n. 127 del 19 dicembre 2002
della delibera della V Commissione del 21 dicembre 2004, estende alla
Croazia  l'utilizzo  dello stanziamento complessivo di 40,329 milioni
di  euro, gia' destinato al sostegno degli investimenti delle piccole
e  medie imprese italiane nella Repubblica federale di Iugoslavia, in
Albania, in Bosnia, Macedonia, Bulgaria e Romania.
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione alla Delibera del
29 luglio  2005  sopra  citata  e  di  riconsiderare  le disposizioni
contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La   definizione  «Soggetti  destinatari  e  investimento»  di  cui
all'art.  1  («Definizioni»)  del  decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e
successive modifiche, e' integrata dal seguente Paese: Croazia.
  Resta  invariato  quant'altro  previsto nel sopra citato art. 1 del
decreto n. 397.