IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  recante  il  regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 e
18 luglio  2006,  concernenti  la  nomina  dell'on. Paolo De Castro a
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006,
con  il quale l'on. Stefano Boco e' stato nominato Sottosegretario di
Stato  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge  17 luglio  2006,  n.  233, concernente disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri;
  Ritenuta  l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di
Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Fermi  restando  la  responsabilita'  politica  ed  i poteri di
indirizzo  del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Stefano Boco
sono delegate, nel rispetto delle direttive del Ministro le questioni
attinenti:
    a) la  partecipazione  ai  lavori  parlamentari  della Camera dei
deputati,  secondo  modalita'  indicate  dal  Ministro e salvo che il
Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;
    b) il settore biologico;
    c) il   settore   dell'agroenergia   ed  il  coordinamento  della
commissione relativa.