IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'Autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  Uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
societa' cooperative;
  Visto  il decreto del Ministero del lavoro Direzione generale della
cooperazione  del  6 marzo  1996  che  ha  decentrato  alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta
che  la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art.
2545-septiesdecies;   in   particolare   dall'esame  del  verbale  di
revisione   si   rileva   la   proposta   di  scioglimento  per  atto
dell'Autorita'  senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto,
stante  l'impossibilita'  di  procedere al recupero del contributo di
ispezione  ordinaria  in  conformita' degli orientamenti espressi dal
Ministero  con  le  note  n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del
17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;
  Visto  il  parere del Comitato centrale per le cooperative espresso
nella   seduta  del  15  maggio  2003  e  considerato,  pertanto  che
sussistono i presupposti di cui al punto 1 dello stesso parere;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa «Piccola cooperativa Servizi Tecnici S.r.l.
-  C.S.T.»,  con  sede in Brindisi, posizione n. 2850, costituita per
rogito  notaio  dott.  Benedetto  Petrachi in data 29 settembre 1995,
rep.  n.  19137,  registro  imprese  n.  745555,  e' sciolta per atto
d'autorita' senza nomina del liquidatore.
    Brindisi, 24 febbraio 2006
                                  Il direttore provinciale: Marseglia