IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Taranto
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo
svolgimento  delle funzioni in materia di societa' cooperative datata
30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della cooperazione del 6 marzo 1996;
  Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 17 luglio
2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per
atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 17 luglio
2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di
societa' cooperative senza nomina di commissari liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti  ispettivi  eseguiti nei
confronti  della  societa'  cooperativa  appresso  indicata,  da  cui
risulta  che  la  medesima  si  trova  nelle  condizioni previste dal
predetto art. 2545-septiesdecies e precisamente:
    non  ha piu' svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale
successivamente all'anno 2003;
    non e' piu' in grado di raggiungere gli scopi statutari;
  Visto  il  parere  di massima espresso dal Comitato centrale per le
cooperative  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive di cui
all'art.  18  della  legge  17 febbraio  1971, n. 127, espresso nella
seduta del 1° ottobre 2003;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa «La Sicurezza Soc. Coop. a r.l.», con sede
legale   in   Manduria  (Taranto),  posizione  BUSC  n.  1631/206819,
costituita  per rogito notaio dott. Michele Adami di Manduria in data
10 maggio  1983,  repertorio  n.  113644,  raccolta  n. 29836, codice
fiscale  00876050733,  omologata  dal  tribunale  di  Taranto in data
7 giugno  1983,  e'  sciolta  per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile, senza nomina del commissario
liquidatore.
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
    Taranto, 23 febbraio 2006
                                   Il direttore provinciale: Lippolis