IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                               di Bari
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  ai sensi del predetto art. 2545-septiesdecies del
codice  civile,  l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere
di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
  Atteso  che  l'autorita' amministrativa per le societa' cooperative
ed  i  loro  consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre
1947,  con  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
attualmente Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  della  direzione generale della cooperazione di
detto  Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per
gli enti cooperativi;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;
  Visto  il verbale di mancata revisione del 23 marzo 2005, pervenuto
in   data  18 maggio  2005,  relativo  all'attivita'  della  societa'
cooperativa  appresso  indicata,  da  cui  risulta che la medesima si
trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies
del codice civile;
  Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante
l'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre
2005;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Kennedy»  a r.l., con sede in Barletta,
posizione  n.  2325, costituita per rogito del notaio Felice Di Fazio
in  data  26 novembre 1971, repertorio n. 44125, registro societa' n.
2548,  R.E.A.  n.  //,  codice fiscale //, omologato dal Tribunale di
Trani, e' sciolta senza nomina di commissario liquidatore.
  Avverso   il   presente   provvedimento   e'   proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  T.A.R.  o  ricorso  straordinario  al Capo dello
Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a
decorrere   dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente decreto.
    Bari, 27 gennaio 2006
                                    Il direttore provinciale: Tosches