Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                              Finalita'

  01.  Il  presente  decreto disciplina la protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche.
  1.  Il  presente  decreto  e'  adottato nel rispetto degli obblighi
derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione
sul  brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata
con  legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita'
biologica,  fatta  a  Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con
legge  14 febbraio  1994,  n.  124,  tenendo conto in particolare del
principio  dell'uso  sostenibile  delle risorse genetiche e dell'equa
distribuzione   dei   benefici  derivanti  dallo  sfruttamento  delle
medesime,  dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione  della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo il
4 aprile  1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione
di  esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi
ratificati  con  legge  28 marzo  2001,  n. 145, e dall'Accordo sugli
aspetti   dei   diritti  di  proprieta'  intellettuale  attinenti  al
commercio (TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato
con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
 
          Riferimenti normativi:

              - La  legge 26 maggio 1978, n. 260 , reca: «Ratifica ed
          esecuzione  di  atti internazionali in materia di brevetti,
          firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963,
          a  Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973
          ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.».
              - La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
          esecuzione   della  convenzione  sulla  biodiversita',  con
          annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.».
              - La  legge  28  marzo  2001,n. 145, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
          protezione   dei   diritti   dell'uomo   e  della  dignita'
          dell'essere  umano riguardo all'applicazione della biologia
          e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
          biomedicina,  fatta  a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del
          Protocollo  addizionale  del  12  gennaio 1998, n. 168, sul
          divieto di clonazione di esseri umani.».
              - La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed
          esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
          dell'Uruguay  Round,  adottati  a  Marrakech  il  15 aprile
          1994.».