Alle imprese interessate
                              Alle banche concessionarie
                              Agli istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla Confindustria
                              Alla Confapi
                              Alla Confcommercio
                              Alla Confesercenti
                              Alle Confederazioni artigiane

  Com'e' noto, la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, gia' alcune
volte   modificata,   rappresenta   una  delle  principali  norme  di
attuazione  della  legge n. 488/1992, definendo essa le procedure per
la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da detta legge.
  Sulla  base  dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma
agevolativa,   si  ravvisa  l'esigenza  di  apportare  alla  predetta
circolare  alcune  nuove  modifiche  ed  integrazioni  allo  scopo di
aumentare  l'efficacia  e  la  tempestivita' dei controlli finali che
correntemente  si effettuano sui programmi di investimento agevolati,
consentendo  alle  imprese  interessate  di  predisporre per tempo la
documentazione  generalmente  occorrente  senza cosi' pregiudicare la
celerita' dei procedimenti agevolativi.
  Alla  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 sono quindi apportate
le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.
Con riferimento al punto 3.10.
  Il  penultimo periodo («La dichiarazione di cui ... l'elenco di cui
sopra»)  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  dichiarazione di cui si
tratta  deve  essere  esibita dall'impresa su richiesta del personale
incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,
nonche'  allegata  alla  documentazione  finale  di  spesa  di cui al
successivo  punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di
cui  sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale,
l'elenco  dovra'  essere  integrato  con  l'indicazione  del costo di
ciascun bene in esso indicato.».
  L'ultimo   periodo   («La   mancata  ...  delle  agevolazioni»)  e'
sostituito  dal  seguente:  «La  mancata o incompleta tenuta di dette
scritture  da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel caso di
ripetuta   inadempienza,   alla   revoca   totale  o  parziale  delle
agevolazioni».
  Dopo  l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa
deve  inoltre  acquisire  e  conservare  la  documentazione  utile  a
comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti
e  attrezzature  oggetto  delle  richieste  di  erogazione  di cui al
successivo  punto  7  e  della  rendicontazione  di  spesa  di cui al
successivo   punto   8   (ad  esempio,  certificati  di  origine  dei
macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione,
documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui
alla   direttiva   98/37/CE   del   22 giugno   1998,   ecc.).   Tale
documentazione  deve  essere  esibita  dall'impresa  su richiesta del
personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle
ispezioni,  nonche'  allegata  in copia alla documentazione finale di
spesa  di  cui  al  successivo  punto  8.  La  mancata  o  incompleta
esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione
all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale
o parziale delle agevolazioni».
Con riferimento al punto 7.5.
  Dopo  l'ultimo  periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi
di  cui  al  successivo  punto 7.6, la banca concessionaria, prima di
procedere  all'erogazione  parziale dell'ultima quota del contributo,
effettua  accertamenti,  secondo  le  modalita' ed i criteri indicati
dall'art.  71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  anche  sullo  stato  di  funzionamento del programma
agevolato  e  sull'esistenza  presso  l'unita'  produttiva  dei  beni
oggetto  della  documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati
dall'impresa.  Per  l'erogazione  parziale  di  detta ultima quota il
termine   di   quindici   giorni   sopra   indicato  e'  aumentato  a
quarantacinque giorni».
Con riferimento al punto 8.2.
  Dopo  le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative
spese»  sono  aggiunte le seguenti: «nonche' aver avviato l'attivita'
agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale
di spesa,».
  Dopo  le  parole  «comprovante  l'effettuazione delle spese stesse»
sono  aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al
precedente  punto  3.10  e  delle  dichiarazioni di cui al successivo
punto 8.4».
Con riferimento al punto 8.3.
  Dopo  le  parole  «nelle  commesse  interne  di  lavorazione.» Sono
aggiunte  le  seguenti:  «Per  tutti  i  titoli  di  spesa di importo
imponibile  pari  almeno  a  Euro 50.000  dovra'  essere trasmessa la
documentazione  bancaria  che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo
restando  l'obbligo  a  carico  dell'impresa  di produrre la medesima
documentazione  anche  per gli altri titoli di spesa su richiesta del
personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle
ispezioni.».
Con riferimento al punto 8.4.
  Dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Alla documentazione
di   spesa  devono  essere  inoltre  allegati  la  dichiarazione  con
l'apposito  elenco  previsti  al precedente punto 3.10, nonche' copia
della  documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di
cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.5.
  Dopo  l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i programmi la
cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70  euro  dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  anche
l'elenco  e  la  dichiarazione  previsti  al  precedente  punto 3.10,
nonche'  copia  della documentazione attestante il requisito di nuovo
di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.6.
  Dopo  le  parole  «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti:
«allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a
campione,  dei  beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto
3.10,  la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita'
dell'unita'  produttiva,  gli  obiettivi  conseguiti con il programma
agevolato,   con   particolare   riferimento   a  quelli  produttivi,
occupazionali  e  di  impatto  ambientale,  il  rispetto  delle norme
urbanistiche  e  di  quelle  per  la  tutela  dell'ambiente  mediante
l'acquisizione  di  idonea  documentazione,  nonche' le condizioni di
ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla
banca  concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed
ai   divieti,   limitazioni  e  condizioni  di  cui  all'art.  4  del
regolamento,  al  precedente  punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo
emanate dal Ministero.».
Con riferimento all'allegato n. 8a.
  Dopo  le  parole  «beni  maggiormente  rilevanti»  sono aggiunte le
parole  «,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia
almeno pari a Euro 10.000,00,».
Con riferimento agli allegati numeri 28, 29, 30 e 31.
  Dopo  le  parole  «allo  stato  nuovi di fabbrica» sono aggiunte le
seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente
rilevanti,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia
almeno  pari  a  Euro 10.000,00,  sono  singolarmente  identificabili
attraverso  l'elenco  e  la  dichiarazione di cui al punto 3.10 della
circolare esplicativa».
Con riferimento agli allegati numeri 30 e 31.
  A  conclusione  della  dichiarazione,  prima  della  data  e  della
sottoscrizione,  e'  aggiunta la seguente alinea «- che l'impianto e'
in perfetto stato di funzionamento.».
  Le  modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte
le  iniziative  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente
circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali
le  imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la
documentazione  finale  di  spesa  di  cui  all'art.  9  del  decreto
ministeriale  n.  527  del  20 ottobre 1995 e successive modifiche ed
integrazioni,  fermo  restando  l'obbligo  per  tutte  le  imprese di
consentire  al  Ministero  e/o  alla  banca  concessionaria, ai sensi
dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che
gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.
                                  Roma, 7 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Scajola