IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla
legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore
agroalimentare;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni   dalla   legge   11 novembre  2005,  n.  231,  recante
interventi  urgenti  in  agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere agroalimentari;
  Visto,  in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n.
182/2005,   che   prevede   interventi   economici   e   agevolazioni
previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con
le  procedure  di  cui  al  decreto-legge  28 febbraio  2005,  n. 22,
convertito  dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una
riduzione  di  reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del
triennio precedente;
  Viste  la  delibera di Giunta della regione Abruzzo del 29 dicembre
2005,  n.  1380,  che  dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da
vino nel 2005;
  Ritenuto  di  attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e
2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge
11 novembre  2005,  n.  231,  a  favore  delle imprese agricole della
regione  Abruzzo  che  per  la crisi di mercato del 2005 delle uve da
vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto
al reddito medio del triennio precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1  e  2,  del  decreto
9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n.
231,  le  aree  d'intervento  sono  quelle  individuate dalla regione
Abruzzo con delibera di giunta n. 1380 del 29 dicembre 2005;
  2.   La   stessa   regione   determina   le  modalita'  e  provvede
all'istruttoria  per  la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1,
comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge
11 novembre 2005, n. 231.
  3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole
interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente
competenti  indicati  dalla  Regione  medesima,  entro  il termine di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.