Avvertenza:
    Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le
politiche  antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.1092,  nonche'  dell'art.  10,  comma  3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto,  integrate  con  le  modifiche  apportate  dalle  nuove
disposizioni,  sia  di  quelle richiamate nel decreto stesso. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Nel  testo  unico  sono  state  inserite  le  modifiche normative
intervenute  sino  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  27  febbraio  2006
(decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14
maggio  1993,  n.  139, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica
5  giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
legge  8  agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n.
258,  legge  18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000,
n.  341,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 19
gennaio  2001,  n.  4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24
dicembre  2003,  n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge
30  dicembre  2005,  n.  272, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
    In  particolare,  per  l'ampiezza delle modifiche apportate, sono
state  evidenziate,  in  corsivo,  quelle intervenute con la legge 21
febbraio  2006,  n.  49, di conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre  n.  272,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.

    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
                               Art. 1
Comitato   nazionale   di   coordinamento   per  l'azione  antidroga.
Assistenza  ai  Paesi  in  via  di  sviluppo  produttori  di sostanze
                            stupefacenti
  1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
  2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,   che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  e  dai  Ministri  per gli affari sociali, per gli affari
regionali  ed  i  problemi  istituzionali e per i problemi delle aree
urbane,  nonche'  dal  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
  5.  Il  Comitato  ha  responsabilita'  di indirizzo e di promozione
della  politica  generale  di  prevenzione  e di intervento contro la
illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
  6.  Il  Comitato  formula proposte al Governo per l'esercizio della
funzione   di   indirizzo   e   di   coordinamento   delle  attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
  7.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale  per  le  politiche  antidroga e' istituito un Osservatorio
permanente    che    verifica    l'andamento   del   fenomeno   della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la    solidarieta'   sociale   disciplina,   con   proprio   decreto,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Osservatorio, in modo da
assicurare  lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri
diramati  dal  Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
    a) sulla  entita'  della  popolazione tossicodipendente anche con
riferimento  alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra
le  caratteristi  che  del  mercato  del  lavoro  e  delle  attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
    b) sulla  dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati    operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura   e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi  compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e  nelle  caserme;  sul  numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
    c) sui  tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in  particolare  per quanto riguarda la somministrazione di metadone,
nei  servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia delle
patologie  correlate,  nonche'  sulla  produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    d) sulle  iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
    e) sulle  fonti  e  sulle  correnti  del  traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    g) sul  numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali  per reati
previsti dal presente testo unico;
    h) sui  flussi  di  spesa  per  la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
  9.  I  Ministeri  degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle rispettive
competenze,  sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui
al  comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
  10.  L'Osservatorio,  avvalendosi  anche  delle  prefetture e delle
amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione  statale  e  regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
  11.   Ciascun   Ministero   e  ciascuna  regione  possono  ottenere
informazioni dall'Osservatorio.
  12.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli  affari  sociali,  promuove  campagne  informative  sugli effetti
negativi  sulla  salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope,  nonche'  sull'ampiezza  e  sulla  gravita'  del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
  13.  Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la   stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso  pubbliche
affissioni  e  servizi  telefonici  e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue  a  valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta  alla  droga  destinata  agli interventi previsti dall'articolo
127.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
solidarieta'  sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in   deroga   alle  norme  sulla  pubblicita'  delle  amministrazioni
pubbliche,  la  distribuzione  delle  risorse  finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e  locali  nonche'  a favore di iniziative mirate di comunicazione da
sviluppare sul territorio nazionale.
  14. (Abrogato).
  15.  Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua  qualita'  di  Presidente del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi  con  la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla  quale  invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita'   nel   campo   della   prevenzione   e  della  cura  della
tossicodipendenza.  Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al  Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
  16.  L'Italia  concorre,  attraverso  gli organismi internazionali,
all'assistenza  ai  Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.
  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito  per  liberare  le  popolazioni locali dall'asservimento alle
coltivazioni   illecite   da   cui   attualmente   traggono  il  loro
sostentamento.
  18.  A  tal  fine  sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge  26 febbraio  1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo.