Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Reppubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Strumenti  di  semplificazione  e  qualita' nonche' di monitoraggio e
                    valutazione della regolazione

  1.  L'attivita'  di indirizzo e la guida strategica delle politiche
di  semplificazione  e  di qualita' della regolazione, anche ai sensi
della  legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato
interministeriale  di  indirizzo,  di seguito denominato: «Comitato»,
presieduto  dai  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per  la  funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato
sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono
essere  invitati  a  partecipare  a  riunioni  del  Comitato, secondo
l'oggetto  della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. ((
Dall'istituzione  e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
  2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano
di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per
l'anno  successivo.  Il  piano,  sentito  il  Consiglio  di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
  3.  Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione
degli  obiettivi,  che  viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il
Comitato:
    a) svolge   funzioni   di  indirizzo,  di  coordinamento  e,  ove
necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni  dello  Stato  nelle
politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della
regolazione;
    b)-e) (soppresse).
  4.-5. (soppressi).
  6.  Il  Comitato  si  avvale  del  supporto  tecnico  fornito dalla
Commissione  di  cui  all'articolo  3,  comma  (( 6-duodecies )), del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005, n. 80, denominata: «Commissione per la
semplificazione e la qualita' della regolazione».
  7.-12. (soppressi).
 
          Riferimenti normativi:

              - La    legge   28 novembre   2005,   n.   246,   reca:
          «Semplificazione  e  riassetto  normativo  per l'anno 2005»
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n.
          280, serie ordinaria).
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3, comma 6-duodecies,
          del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   recante
          «Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo  sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 maggio 2005, n.
          111, serie ordinaria):
              «6-duodecies.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' di
          propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
          avvale  di  una  Commissione istituita presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
          composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
          legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
          trenta   componenti  scelti  fra  professori  universitari,
          magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
          dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
          foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
          professionale,  dirigenti  delle amministrazioni pubbliche,
          esperti  nelle  materie economiche e statistiche ed esperti
          di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
          pubbliche   amministrazioni,  gli  esperti  possono  essere
          collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed
          i  criteri  dei  rispettivi  ordinamenti. La Commissione e'
          assistita  da  una  segreteria  tecnica.  Il contingente di
          personale  da  collocare  fuori ruolo ai sensi del presente
          comma non puo' superare le dieci unita'.».