IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi
infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione
del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei
territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte,  ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un  apposito  Fondo  per  interventi straordinari, autorizzando a tal
fine  la  spesa  di  euro  73.487.000,00  per  l'anno  2003 e di euro
100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica»;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
del  21 ottobre  2003  recante  «Disposizioni  attuative dell'art. 2,
commi  2,  3  e  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per
interventi  straordinari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326»  con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del
predetto  Fondo,  e' stata riservata agli interventi finalizzati alla
riduzione  del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di
euro,  in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e  2005,  di  cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005  destinati  ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni
di  euro  per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi
di competenza statale;
  Vista  l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004
con  il  quale e' stata ripartita tra le regioni le predetta quota di
67,5  milioni  di  euro  relativa  all'anno  2004,  rinviando  ad una
successiva  ordinanza  il riparto della quota relativa all'anno 2005,
da  effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in
corso di perfezionamento;
  Visti  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3429  del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005,
con  i  quali  sono  state introdotte modificazioni all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004;
  Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione
tutte  le  regioni  hanno  provveduto  con  presa  d'atto  ovvero con
modifiche attraverso propri specifici atti;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di   concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  capo  del
Dipartimento   della   protezione   civile   del  14 settembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
23 settembre 2005, n. 222;
  Tenuto  conto  che  le  regioni  hanno  evidenziato  l'esigenza  di
disporre di un maggior tempo per assicurare la piu' proficua gestione
delle  risorse  assegnate  e  di  definire  procedure  flessibili per
l'aggiornamento   dei   programmi   e   dei   piani  nell'ambito  dei
finanziamenti assegnati a ciascuna regione;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  disciplinare il predetto
riparto  tra  le  regioni  delle  risorse  disponibili  per il 2005 e
contestualmente   di   modificare,   in  relazione  a  quanto  appena
evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004;
  Viste  le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo
tecnico con le regioni e le province autonome;
  Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Con  la  presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le
risorse  disponibili  per  l'anno 2005 e destinate agli interventi di
competenza  regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  istituito ai sensi
dell'art.   32-bis  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi
68.379.713,65   milioni   di  euro,  di  cui  67,5  milioni  di  euro
corrispondenti  alla  quota relativa all'anno 2005 ed Euro 879.713,65
corrispondenti   all'importo  non  assegnato  a  valere  sulla  quota
relativa all'anno 2004.
  3.  Le  somme  assegnate  a  ciascuna  regione  sono indicate nella
tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza.