IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto Fondo, e' stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale; Vista l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004 con il quale e' stata ripartita tra le regioni le predetta quota di 67,5 milioni di euro relativa all'anno 2004, rinviando ad una successiva ordinanza il riparto della quota relativa all'anno 2005, da effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento; Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004; Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione tutte le regioni hanno provveduto con presa d'atto ovvero con modifiche attraverso propri specifici atti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222; Tenuto conto che le regioni hanno evidenziato l'esigenza di disporre di un maggior tempo per assicurare la piu' proficua gestione delle risorse assegnate e di definire procedure flessibili per l'aggiornamento dei programmi e dei piani nell'ambito dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione; Ravvisata, pertanto, la necessita' di disciplinare il predetto riparto tra le regioni delle risorse disponibili per il 2005 e contestualmente di modificare, in relazione a quanto appena evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004; Viste le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo tecnico con le regioni e le province autonome; Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse disponibili per l'anno 2005 e destinate agli interventi di competenza regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi 68.379.713,65 milioni di euro, di cui 67,5 milioni di euro corrispondenti alla quota relativa all'anno 2005 ed Euro 879.713,65 corrispondenti all'importo non assegnato a valere sulla quota relativa all'anno 2004. 3. Le somme assegnate a ciascuna regione sono indicate nella tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza.