IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                      IL MINISTERO DELLA SALUTE
    Visto  l'art.  50  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante  disposizioni  in  materia  di  monitoraggio  della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
    Visto  il  comma  10  del  citato  art. 50, il quale dispone, tra
l'altro,  che  con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e
delle  finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti
negli  archivi  di  cui  al  comma  9 che possono essere trasmessi al
Ministero  della  salute e alle regioni, nonche' le modalita' di tale
trasmissione;
    Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze tratta
i  dati  di cui all'art. 50, comma 7, del decreto- legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  al  fine  di fornire periodicamente alle regioni gli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture
di  erogazione di servizi sanitari; che, perseguita tale finalita', i
dati   sono   utilizzati   per  scopi  statistici  ed  altri  compiti
istituzionali  solo  in  forma anonima, eliminato ogni riferimento ad
informazioni  che  rendono  identificabili  gli interessati, quali il
codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero
progressivo regionale delle ricette;
    Considerato  che  il  comma  9 del citato art. 50, dispone che il
Ministero  dell'economia  e delle finanze, al momento della ricezione
dei  dati  trasmessi  telematicamente  ai  sensi  del  comma  8,  con
modalita'   esclusivamente   automatiche,  li  inserisce  in  archivi
distinti  e  non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente  separato,  rispetto a tutti gli altri, quello relativo
al codice fiscale dell'assistito;
    Visto  il  comma  10  del  citato  art. 50, il quale dispone, tra
l'altro,  che  gli  archivi  di  cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso   esclusivo,   anche  attraverso  interconnessione,  alle
aziende  sanitarie  locali  di ciascuna regione per la verifica ed il
riscontro  dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva
delle  somme  spettanti,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, alle
strutture di erogazione di servizi sanitari;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, tra
l'altro,  non  consente  ai  soggetti  non autorizzati di risalire al
codice fiscale dell'assistito;
    Considerato  che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita
ai  sensi  dell'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
con  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico, svolge compiti e
funzioni  originariamente  assegnati  al  Ministero  della  salute  -
Direzione   generale   dei  farmaci  e  dei  dispositivi  medici,  in
particolare controllo e monitoraggio delle prescrizioni e dei consumi
dei farmaci di cui ai commi 3 e 5 del predetto art. 48;
    Ritenuto  comunque  di  assicurare  al  Ministero  della  salute,
all'AIFA  e  alle regioni le elaborazioni di carattere statistico con
dati  anonimi,  privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono
identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a
barre della tessera sanitaria;
    Ritenuto di definire con il presente protocollo le linee generali
delle  modalita' di trasmissione da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, salva la possibilita' di recepire peculiari esigenze
da  definirsi  con  specifico  protocollo,  sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
    Sentito  il  Garante  per la protezione dei dati personali che ha
espresso parere favorevole nella riunione del 20 luglio 2005;
    Acquisita  l'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 26 gennaio 2006;
                             Sanciscono:
                               Art. 1.
                      Modalita' di trasmissione
    1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze trasmette, con
modalita' telematica, al Ministero della salute, Agenzia italiana del
farmaco  (AIFA)  e alle regioni, i dati delle ricette mediche recanti
le  prescrizioni  di  farmaci  e  di  prestazioni specialistiche, con
esclusione del codice fiscale dell'assistito.
    2.  I  dati  delle  ricette, di cui al comma 1, vengono trasmessi
entro  venti  giorni solari dalla data di ricezione dell'ultimo invio
relativo  al mese precedente; i dati trasmessi sono quelli risultanti
dai  trattamenti  automatici effettuati dal Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  la  verifica  e  il  riscontro dei dati stessi,
nonche'  per  la  liquidazione  provvisoria dei rimborsi dovuti dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari.
    3.  Le  modalita'  di  trasmissione  telematica  e  le specifiche
tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico
allegato   1,   che   costituisce   parte   integrante  del  presente
provvedimento.
      Roma, 9 marzo 2006
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
                 Il ragioniere generale dello Stato
                               Canzio
                    p. Il Ministero della salute
               Il capo del Dipartimento della qualita'
                             Mastrocola